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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10197/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 6/5/2021 -dato atto della ritualità degli avvisi -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 8/9/2020, ° in accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due,mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa; °concesse a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche prevalenti, esclusa la recidiva, determinava la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi dieci,giorni otto di reclusione ed euro 620,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione:2.1 [OSCURATO:PERSONA] personalmente, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen. nella nuova formulazione; 2.2 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, trascurando le doglianze difensive.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Questa Corte ha già delibato in termini di manifesta infondatezza la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

In motivazione la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271:334).

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità.

La difesa, che aveva devoluto al giudice d'appello esclusivamente profili inerenti l'apparato sanzionatorio, formula doglianze scarsamente coerenti con il tenore della decisione che ha escluso la recidiva e riconosciuto al prevenuto le attenuanti generiche prevalenti, rimodulando la pena inflitta, evidenza che rende irricevibili le apodittiche doglianze in ordine all'asserita pretermissione del gravame difensivo. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 2 c9, P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 6/5/2021 -dato atto della ritualità degli avvisi -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 8/9/2020, ° in accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599bis cod.proc.pen., rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due,mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa; °concesse a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche prevalenti, esclusa la recidiva, determinava la pena inflitta all'imputato in anni due, mesi dieci,giorni otto di reclusione ed euro 620,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione:2.1 [OSCURATO:PERSONA] personalmente, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e prospettando l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen. nella nuova formulazione; 2.2 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte di merito limitata a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado, trascurando le doglianze difensive. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Questa Corte ha già delibato in termini di manifesta infondatezza la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. In motivazione la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271:334). 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. La difesa, che aveva devoluto al giudice d'appello esclusivamente profili inerenti l'apparato sanzionatorio, formula doglianze scarsamente coerenti con il tenore della decisione che ha escluso la recidiva e riconosciuto al prevenuto le attenuanti generiche prevalenti, rimodulando la pena inflitta, evidenza che rende irricevibili le apodittiche doglianze in ordine all'asserita pretermissione del gravame difensivo. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 2 c9, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R
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