CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 27927/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA Lk.n) sul ricorso iscritto al numero 3451 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T55 F839H) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E09 A294R) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M31 A294)) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D30 C361N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R06 C361V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 640/2020, pubblicata in data 16 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al coniuge separato [OSCURATO:PERSONA]- raioli precetto di pagamento dell'importo di C 28.924,00, a ti- tolo di differenze non versate, in relazione all'assegno di man- tenimento posto a carico di quest'ultimo in sede di separazio- ne coniugale. Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Toscano, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p..c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso (peraltro oggetto di espressa ec- cezione di parte controricorrente). La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 16 giugno 2020. Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell'anno 2010. Es- sendo quindi applicabile l'art. 327 c.p.c.„ nella formulazione successiva alla modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine per la notificazione del presente ricorso è quindi scaduto in data 16 dicembre 2020. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (ex plurimis: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n, 3542 Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sen- tenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01.; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01.; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Il ricorso risulta datato 18 gennaio 2021 e notificato, a mez- zo P.E.C., in pari data. Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 2. È opportuno precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimedita- re), «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene sta ggito non muta l'oggetto della cau- sa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pro- nuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospen- sione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 - 01). Si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass., Ser. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 15864 del 17/05/2022), dell'affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad in- dividuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabili- tà, in tali casi, dell'indirizzo per cui, in caso di cumulo nel me- desimo processo di una controversia soggetta alla sospensio- ne feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensio- ne, all'intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 - 01; l'indirizzo è ritenuto valido an- che in caso di domande riconvenzionali con cui, per l'ipotesi di esito positivo dell'opposizione esecutiva, l'opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata ricon- venzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie e/o consequenziali ad op- posizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più do- mande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo sciogli- mento della connessione, il giudizio resta interamente sottrat- to alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell'ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l'esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; Sez. 3, Sentenza n. Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01). Secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costi- tuendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamen- to dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (sog- getta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via au- tonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effet- tivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza pre- valgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordi- naria. Orbene, nella presente fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto op- posizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1 c.p.c., contestando il diritto della Toscano di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo ese- cutivo (sentenza di separazione coniugale) posto a fondamen- to del precetto opposto. Tutte le ulteriori questioni relative alla sussistenza di quel credito ed agli stessi accordi tra le parti in ordine alle modalità della sua estinzione risultano avanzate ed affrontate al solo fine di stabilire la fondatezza o l'infondatezza di tale opposizione: non vi è dubbio, quindi, che si rientra nel- la prima delle due situazioni appena delineate e che oggetto effettivo della decisione impugnata nella presente sede è Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 esclusivamente l'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'atto di precetto notificato dalla Toscano. Nessun rilievo, in quest'ottica, può assumere l'entità degli im- porti dei pagamenti che, nella prospettazione dell'opponente (invero accolta dai giudici di merito), egli aveva effettuato, per conto dell'opposta e su richiesta di quest'ultima, in favore del locatore dell'abitazione coniugale a lei assegnata in sede di separazione, decurtandoli dall'importo dell'assegno di rnante- nimento versato mensilmente. Né, in verità, risulta, sulla base degli specifici richiami operati nel ricorso al contenuto degli atti difensivi del giudizio di meri- to, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che lo stesso opponente avesse chiesto l'accertamento giudiziale di un suo eventuale maggior credito nei confronti dell'opposta (e, tanto meno, la condanna di quest'ultima al relativo pagamento), il che non consente di dare seguito alle argomentazioni conte- nute in proposito nella memoria depositata dalla stessa oppo- nente ai sensi dell'art. 380 bis comma 2, c.p.c., in quanto non sufficientemente specifiche, ancor prima che tardive. Di conseguenza, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati in precedenza, non vi è dubbio che il presente giudizio debba ritenersi escluso dall'applicazione del- la normativa in tema di sospensione feriale dei termini proces- suali. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13„ co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 3451/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo s