CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44976/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIPORDENONE nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Pordenone, con la quale non è stato convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice, nella valutazione della flagranza del reato, omesso di valorizzare, ai fini del controllo di ragionevolezza dei presupposti legittimanti l'arresto, il possesso/ da parte del prevenuto, di stupefacente diviso in dosi, la detenzione del bilancino e del denaro da parte di soggetto privo di occupazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, P.M. in proc. Cobuccio, Rv. 26799901).Quanto ai presupposti dello stato di flagranza, si deve considerare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021). Inoltre, è considerato legittimo l'arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall'autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell'immediatezza dello stesso (cfr. Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019 - dep. 2020, Rv. 278798). Nella sostanza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274909). 3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni di legittimità dell'arresto, si palesa come erronea in diritto, non avendo il giudicante considerato le condizioni di flagranza caratterizzanti la vicenda concreta sottoposta alla diretta attenzione degli operanti 11~, i quali, in sede di perquisizione, sorprendevano il Khan in possesso di quantitativi non modesti di hashish, già suddivisi in dosi, oltre al possesso di un bilancino e di denaro contante. Pare evidente che tali circostanze rivelino la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, della flagranza di reati in materia di stupefacenti, trattandosi di elementi che, di per sé, fondano su basi di ragionevolezza l'operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto. 4. È dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente effettuato. Così deciso il 15 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] st