CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6514-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7032, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso l’ordinanza n. 17475/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 20/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la revocazione della ordinanza di questa Corte n. 17475 del 20 agosto 2020, stante il contrasto tra la ricostruzione effettuata nell’ordinanza e quella derivata dagli atti processuali, in quanto emergerebbe pacificamente l’inserimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli sottoposti alla normativa antisismica, assumendosi altresì che da tale errore, affermato come revocatorio, sarebbe derivato l‘errore circa la supposizione di non certezza ex actis della nullità degli atti contrattuali. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ad avviso del Collegio il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto redatto in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c., essendo del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti di causa, impedendo in tale modo all’atto di Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 poter raggiungere la sua finalità, come peraltro eccepito anche dalla difesa di parte controricorrente. A tal fine va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 16103/2016) il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (conf., ex multis, Cass. n. 24291/2016; Cass. S.U. n. 11653/2006). Inoltre, la necessità della sommaria esposizione dei fatti di causa è stata ribadita anche per il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., posto che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 13863/2015; Cass. n. 22386/2006). Il ricorrente, a pag. 1 del presente ricorso, si è limitato a riferire della precedente impugnazione della sentenza della Corte Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 d’Appello di Catanzaro n. 693/2015, riferendo altresì del fatto che il ricorso si articolava in sette motivi (a fronte dei cinque promossi in grado di appello), salvo poi riepilogare, sempre in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza qui gravata, per poi passare immediatamente ad esporre quelli che, a detta della parte, sarebbero gli errori di fatto revocatori contenuti nella decisione gravata. Manca qualsiasi indicazione però di quale fosse il contenuto delle domande originariamente proposte in primo grado, delle difese sempre in quella sede assunte dalle parti, del contenuto della decisione del Tribunale ed in che termini la stessa fosse stata oggetto di appello Appare, quindi, evidente come la concreta formulazione del ricorso, priva di una soddisfacente indicazione delle domande avanzate e delle ragioni delle difese assunte dalle parti nel corso del giudizio, non soddisfi il precetto normativo sopra richiamato, e che da ciò derivi l’inammissibilità del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6514/2021 Numero sezionale 4586/2022 Numero di raccolta generale 15639/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 6514 sez. M2 - ud. 29-04-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S