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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16224/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42911/24 Cappelletti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato, dal momento che la condotta del ricorrente integrerebbe una ipotesi di mera resistenza passiva, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con puntuale e logico apparato argomentativo dal giudice di merito (cfr. sent. appello, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42911/24 Cappelletti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato, dal momento che la condotta del ricorrente integrerebbe una ipotesi di mera resistenza passiva, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con puntuale e logico apparato argomentativo dal giudice di merito (cfr. sent. appello, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04
Sentenza Cassazione n. 16224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris