CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19310/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]RAO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 31/10/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Messina ha rigettato l’atto di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], AntonellaRao, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Giudice in data30/12/2022 con la quale era stato respinto l’incidente di esecuzione avente ad oggetto larestituzione dei beni confiscati nell’ambito del proc. n. 671/12 r.g.n.r. a [OSCURATO:PERSONA], aisensi dell’art. 240-bis cod. pen., perché ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi leciti e a luiriconducibili ancorché intestati e/o nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PalminaRao e [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva ritenuto infondate letesi difensive che tendevano a superare gli accertamenti che avevano condotto il giudicedella cognizione a disporre la confisca.La difesa aveva sostenuto che gli emolumenti percepiti ed asseritamente reimpiegati daGiovanni Rao in epoca precedente al 2004 non dovevano essere presi in considerazioneperché egli era stato assolto dalla contestata condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. inrelazione al periodo antecedente a quell’anno.Ma il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto sulla base dei principi affermati da Sez. U,n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 – 01 che l’anteriorità dell’acquistonon avesse rilievo.La difesa aveva anche addotto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSamanta Rao avevano conseguito redditi medi annui superiori a quelli considerati nelprovvedimento di sequestro, ma il giudice dell’esecuzione aveva rilevato che negli importiindicati dalla difesa non era calcolata l’incidenza dei prelievi tributari.Aveva inoltre richiamato la motivazione della sentenza che aveva disposto la confiscache conteneva tutte le indicazioni sufficienti a confutare le asserzioni difensive.Avverso questa decisione era stato proposto ricorso per cassazione che la SupremaCorte aveva riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.proc. pen. trasmettendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diMessina.L’opposizione era stata decisa con il provvedimento oggi impugnato, nel quale il giudicemessinese annotava che la difesa aveva riproposto le medesime censure mosse alprovvedimento di confisca nell’incidente di esecuzione, ribadiva l’irrilevanza dell’epoca in cuii beni sarebbero stati acquistati e dell’assoluzione dalla contestazione associazione perquell’epoca e quindi nuovamente esaminava le deduzioni relative ai redditi leciti delle istanti.Per quanto riguarda i due beni immobili parti dell’intero fabbricato a quattro elevazionisito nel Comune di Castroreale e acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e donato alle trefiglie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2000, assumevano rilievo i redditipercepiti tra il 1989 e il 2000 e non quelli successivi, che non potevano considerarsisufficienti essendo costituiti dalla retribuzione di 51 giornate lavorative all’anno qualebracciante agricola per la Gattoe nessun altra risorsa degli altri componenti del nucleofamiliare; non veniva ritenuto credibile che le somme necessarie per l’acquisto fossero statemesse a disposizione dalla suocera della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], visto che, dopol’accredito di arretrati pensionistici pari a lire 20.000.000, erano stati effettuati prelievi dailibretti di deposito per un importo superiore in maniera frazionata e in date o moltoantecedenti o assai successive all’acquisto dell’immobile.Inoltre, sulla base del valore di gran lunga più elevato attribuito all’immobile al momentodella donazione alle figlie rispetto a quello di acquisto, il giudice dell’esecuzione deducevache su di esso erano stati effettuati cospicui e costosi lavori di ristrutturazione per i quali nonrisultava l’impiego di risorse lecite.Con riguardo all’acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’unità immobiliare di otto vani,successivamente ampliata, sita in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, al prezzo di 156.000,00 euronel 2006, il giudice dell’esecuzione procedeva al ricalcolo del reddito del nucleo familiare etraeva la conclusione che nel periodo di interesse esso doveva considerarsi effettivamentepari a 22.000,00 euro l’anno lordi, ammontare incompatibile anche solo con il loro ordinariotenore di vita.Ricostruiva infine i movimenti bancari, sottolineando che le somme di volta in voltaversate non avevano provenienza certa.Concludeva per l’accertata sproporzione tra i redditi lecitamente conseguiti dallafamiglia Rao-[OSCURATO:PERSONA] e gli acquisti effettuati.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], AntonellaRao, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc.pen. per inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.,per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/92, oggi confluitonell’art. 240-bis cod. pen. in relazione agli artt. 666 e segg. cod. proc. pen., per motivazioneassente e comunque insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica nella misura incui il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto delle lecite provviste, utilizzate peracquistare l’immobile di Castroreale in valore proporzionato al reddito ed ha erroneamentemotivato sulla valenza del giudicato assolutorio in favore di [OSCURATO:PERSONA] per le condotteprecedenti al 2004, nonché infine per totale assenza di motivazione in relazione all’avvenutarestituzione del compendio immobiliare alle odierne ricorrenti nel procedimento dinanzi alTribunale misure di prevenzione sulla proposta di confisca.La difesa lamentava che il provvedimento impugnato non aveva dato applicazione alrequisito di ragionevolezza temporale, escludendo i beni acquisiti nel periodo in cui non erastata espressa alcuna pericolosità dal Rao e con risorse esclusivamente riconducibili allaGatto.Aveva omesso di motivare sull’acquisto delle autovetture che era avvenuto previavendita di altre autovetture nella loro disponibilità.Non aveva tenuto conto del provvedimento della Corte di appello di Messina-sezionemisure di prevenzione n. 21/17, che aveva disposto la restituzione dell’immobile diCastroreale ritenendo insussistenti i presupposti per la confisca di prevenzione.2.2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 12-sexies d.l. n.306/1992 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per nonaver tenuto conto della lecita capienza reddituale del nucleo familiare in relazioneall’acquisto dell’immobile in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, via Longano, e segnatamente peravere del tutto ignorato, anche in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., che detto immobileè stata acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con i propri redditi di insegnante, in massima parte medianteaccensione di un mutuo allo stato in regolare ammortamento.2.3. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 12-sexies d.l. n.306/1992 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eviolazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione in ordine allaconfisca delle autovetture delle ricorrenti.2.4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 12-sexies d.l. n.306/1992 per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione eviolazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione sulla dedottaviolazione del diritto di proprietà delle ricorrenti alla luce della normativa e dellagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha disposto il rinvio della decisione inordine alla legittimazione del terzo intestatario a far valere con l'impugnazione anchel'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto.delle Sezioni unite, il Procuratore Generale integrava le sue precedenti memorie,richiamandole, insistendo nella richiesta di rigetto, anche alla luce del principio posto dalleSezioni unite circa i limiti di legittimazione dei terzi ad impugnare il sequestro e la confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2. Poiché i motivi di ricorso sono fra loro parzialmente sovrapponibili per argomentitrattati e statuizioni censurate, occorre in via generale premettere che le ricorrenti, le qualiadducono lo status di terzi interessati, sono rispettivamente la moglie e le figlie di GiovanniRao, soggetto condannato con sentenza irrevocabile in data 14/01/2016 ad anni dodici, mesidieci, giorni venti di reclusione per reati di partecipazione ad associazione mafiosa con ruoloapicale ed estorsione aggravata, quale appartenente all’articolazione di “cosa nostra” diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto a decorrere dal 25/11/2004, essendo stato assolto dal reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. da una precedente sentenza.Con la medesima sentenza di condanna era stata disposta, ai sensi dell’art. 12-sexiesd.l.n. 306/92, la confisca dei beni oggetto dell’istanza di restituzione proposta con incidentedi esecuzione dalla moglie e dalle figlie, ritenuti sproporzionati rispetto al suo reddito lecito enella sua disponibilità per interposizione.Sulla confisca era intervenuto il giudicato perché il ricorso di Rao, che articolava motivianche su questo punto, era stato respinto con sentenza in data 14/01/2016.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato lasentenza di primo grado che disponeva la confisca, ma il giudice di appello aveva dichiaratoinammissibile l’impugnazione, negando la loro autonoma legittimazione al gravame.Costoro avevano proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (lastessa impugnata da [OSCURATO:PERSONA]) e la Corte di cassazione aveva separato le loroposizioni, sollevando questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24,42, 111 e 117 Cost., degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cuidette norme non prevedono, a favore dei terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto dellasentenza di primo grado, privi di strumenti di tutela a loro disposizione sino alla formazionedel giudicato, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione diconfisca.Con sentenza n. 253 del 2017, depositata il 6 dicembre 2017, la Corte costituzionale hadichiarato inammissibile la questione. Ha ritenuto che il dubbio sulla costituzionalità di quellenorme potesse considerarsi superato alla luce di un'esegesi alternativa, che, ad assettonormativo vigente, tutelasse altrimenti le posizioni dei citati terzi; esegesi alternativa - poiaccolta anche da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - che muovesse dalriconoscimento della possibilità di costoro, anche dopo la pronuncia di primo grado e primadell'intervenuta irrevocabilità, di domandare al giudice procedente (di cognizione) larestituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, di proporre appello davanti altribunale individuato dall'art. 322-bis cod. proc. pen. Ponendosi lungo questa linea interpretativa con sentenza n. 51166 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] laCorte di cassazione, a seguito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale,ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso l’originaria sentenza che aveva disposto laconfisca e che frattanto con riferimento alla posizione di Rao era passata in giudicato.Conclusosi questo procedimento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SamantaRao avevano proposto l’incidente di esecuzione con il quale avevano richiesto la restituzionedei beni a loro rispettivamente intestati. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza e poianche l’opposizione (così riqualificato il ricorso per cassazione) avverso il provvedimento dirigetto.3. Il provvedimento oggi impugnato, cioè la decisione sull’opposizione ai sensi degli artt.676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., viene censurato con motivi inerenti ai presuppostidella confisca.Con il primo motivo si propongono questioni sulla ragionevolezza temporale e sulrequisito della sproporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare con riguardo all’acquistodel compendio immobiliare sito in Castroreale.Con il secondo motivo si contestano le motivazioni con riguardo all’acquistodell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], in relazione il corrispettivo sarebbe stato reperito con risorsedella [OSCURATO:PERSONA], con l’accensione di un mutuo e con una regalia della madre di Rao.Con il terzo motivo si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla confiscadelle autovetture. Con il quarto motivo si censura il difetto assoluto di motivazione sulla dedottaviolazione del diritto di proprietà.3.1. Già secondo la giurisprudenza maggioritaria, «in caso di confisca di prevenzioneavente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo alrelativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti perl'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore delbene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo ilproposto può avere interesse a far valere» (Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv.285650 – 01; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Grizzaffi, Rv. 286058 – 01; Sez. 6, n. 17519del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv.286441 - 01).Questo indirizzo è stato consacrato nei principi fissati dalla Massima istanza penale: «incaso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a unterzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati,senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibilesoltanto dal proposto. (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv.203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01)» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 - 01).Il principio ha trovato immediato riscontro nella giurisprudenza successiva anche conriguardo alla legittimazione in sede cautelare, che deve ritenersi governata dagli stessiprincipi relativi alla richiesta di restituzione del bene confiscato da parte del terzo in sede diincidente di esecuzione: «in tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume diavere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo non può contestarela sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendo unicamente dedurre l'effettivatitolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato»(Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683 - 01)3.2. Detto questo, deve osservarsi che i profili di censura e quelli posti a fondamentodella richiesta originaria riguardano il duplice assunto in base al quale per un versol’intestazione dei beni non fosse fittizia e il loro acquisto fosse stato reso possibile dalladisponibilità di somme lecite da parte del nucleo familiare; le istanti hanno, in sostanza,articolato le loro ragioni, assumendo la proprietà esclusiva dei beni senza che il Rao neavesse la disponibilità né vi avesse contribuito.Sotto questo profilo, tuttavia, le censure che prefigurano vizi di motivazione e violazionedi legge non si confrontano con tutti quegli argomenti con i quali il giudice dell’esecuzione hasottolineato gli elementi univoci di riconducibilità di alcuni beni al condannato, valorizzando,ad esempio, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva un conto cointestato con il coniuge Rao e operandoun calcolo della sproporzione sempre con riguardo alle disponibilità di tutto il nucleofamiliare; a ciò ci aggiunge che sul piano fattuale anche nell’istanza originaria si prende ariferimento l’intero nucleo familiare e, peraltro, sotto altro profilo, non si deduce alcunché inordine all’estraneità delle componenti il nucleo familiare rispetto a tutti gli altri beni di cuiaveva disponibilità il Rao.In tal modo il provvedimento impugnato non può dirsi privo di ogni motivazione sulladedotta violazione del diritto di proprietà delle ricorrenti, come definito dalla normativa e dallagiurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e quindi tale doglianza, che pervadetutte le censure del ricorso e che in particolare viene espressa nel quarto motivo, risultacomplessivamente infondata.4. Procedendo all’esame degli altri singoli motivi, va rilevato che il primo lamental’omesso esame del giudicato assolutorio di Rao per l’epoca precedente al 2004, delleallegazioni in ordine alle risorse lecite utilizzate per l’acquisto del compendio immobiliare divia Giudecca in Castroreale e del provvedimento di avvenuta restituzione in sede diprevenzione di quel compendio immobiliare alle odierne ricorrente.In questo contesto si fa questione in ordine al mancato requisito della ragionevolezzatemporale, essendo avvenuto comunque l’acquisto in epoca diversa da quella nella quale ilRao aveva espresso la sua pericolosità.In ordine alla effettiva disponibilità del bene da parte del Rao, e quindi dei presuppostiper la confisca a suo carico di quei beni perché a lui riconducibili, è intervenuto unaccertamento passato in cosa giudicata con la sentenza, che, pur accertando la suaresponsabilità penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in epoca successiva al 2004,ha ritenuto anche per questi beni la sussistenza dei requisiti della sproporzione.Sulla questione della ragionevolezza temporale vi è, pertanto, un giudicato, rispetto alquale sul punto i terzi non possono intervenire. Infatti, come ha spiegato la giurisprudenza,dando anche seguito agli orientamenti delle sezioni unite, «in caso di sequestro finalizzatoalla confisca ex art. 240-bis cod. pen. avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati aun terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà deibeni sottoposti a vincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazionedella misura, ivi compresi quello della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene ecommissione del reato che legittima l'ablazione e quello della sproporzione fra valore delbene confiscato e reddito dichiarato dal condannato» (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025,Abbate, Rv. 288582 - 01)Con riguardo alla valutazione delle situazioni reddituali che avrebbero giustificatol’acquisto del compendio, peraltro avvenuto in più riprese e completato con una successivaampia ristrutturazione, secondo la logicamente motivata (e perciò in questa sedeinsindacabile) ricostruzione in fatto del giudice dell’esecuzione, le risorse finanziarie cheerano state documentate dalle istanti erano del tutto insufficienti a sostenere gli oneriderivanti inizialmente e nel tempo da quell’incremento patrimoniale. E le doglianze contenutein ricorso nel corpo del primo motivo si risolvono in una serie di contestazioni in punto difatto, che mirano ad una rivalutazione degli elementi inammissibile nel giudizio di legittimità.5. Lo stesso può dirsi con riguardo al secondo motivo che rimette in discussione ilmerito delle valutazioni sulla documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] circa le sommedestinate all’acquisto dell’unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con i pagamentiper assegni circolari e rate di mutuo posti in relazione con lo stipendio da insegnante dellaricorrente e con una regalia proveniente dalla congiunta [OSCURATO:PERSONA].Nel riproporre la propria ricostruzione in fatto, seppur nella veste di censura dilegittimità, la ricorrente non si confronta con il nucleo centrale delle ragioni poste dal giudicedell’esecuzione a fondamento della sua decisione del rigetto, che è costituito dalla verificadei flussi finanziari confluiti nei conti correnti dai quali venivano emessi gli assegni circolariper il pagamento dell’immobile; i conti erano uno intestato a Rao e l’altro cointestato a Rao ealla [OSCURATO:PERSONA] e gli stessi venivano alimentati dallo svincolo di polizze e titoli appartenenti a Rao.Il rilievo circa l’errato computo del numero dei mutui che si ricaverebbe dallamotivazione (che avrebbe indicato due mutui laddove si tratterebbe sempre dello stessosuccessivamente rinegoziato) non assume alcuna incidenza sulla tenuta argomentativa dellaricostruzione del giudice dell’esecuzione, che si basa sull’esame del rateo da versare pari abuona parte dello stipendio della [OSCURATO:PERSONA]; tenendo conto di tale ammontare e di quellonecessario a far fronte agli altri fabbisogni familiari è stato formulato un congruo giudizio disproporzione delle disponibilità dell’intero nucleo familiare rispetto all’acquisto, anche conriferimento alle somme nel tempo versate agli istituti bancari in adempimento agli obblighiderivanti dal mutuo, peraltro in un periodo che rientra in quello in cui è stata accertata lacondotta illecita del Rao (con riguardo al fatto che la stipula del mutuo può costituire ilsegmento di una più complessa attività di occultamento della sproporzione cfr. Sez. 2, n.34630 del 12/05/2023, Verdoia, Rv. 285188 – 01).Sicchè il secondo motivo del ricorso è parimenti infondato.6. Nel primo e nel terzo motivo si deducono tuttavia censure che risultano fondate, sottoil profilo della carenza di motivazione, con riguardo alle istanze di restituzione del compendioimmobiliare di via Giudecca in Castroreale e delle autovetture intestate alle ricorrenti.In ordine al compendio immobiliare di via Giudecca in Castroreale oltre a dedurrecensure che attenevano al merito delle valutazioni svolte dal giudice dell’esecuzione, ladifesa ha eccepito che nel corso del giudizio di opposizione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erastato depositato decreto emesso dalla Corte di appello di Messina – sezione misure diprevenzione, recante n. 21/2017, con il quale era stata disposta la restituzione di talimedesimi beni alle aventi diritto per l’assenza dei presupposti per l’applicazione della misuradi prevenzione della confisca.Il compendio immobiliare era stato difatti oggetto anche di sequestro di prevenzioneperché ritenuto nella disponibilità di Rao e facente parte dei cespiti sproporzionati rispetto alsuo reddito lecito.La difesa aveva prodotto il documento asserendo che da tale decisione emergevanoelementi attestanti l’origine lecita del bene, ma il giudice, alla luce del contenuto delprovvedimento oggi impugnato, non ne aveva tenuto conto.Orbene, come ha affermato la giurisprudenza, «la confisca di prevenzione e la confiscaprevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nelladisponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispettoal reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata,ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beniche siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue chel'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni,nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comunedella sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi» (Sez. 1, n.13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 - 01).A fronte della produzione di tale provvedimento il giudice dell’esecuzione avrebbedovuto provvedere ad esaminare – oltre agli elementi dedotti e documentati dalle istanze –anche gli eventuali profili di sovrapponibilità tra le due decisioni riguardanti lo stesso bene,quella emessa in sede di cognizione e quella emessa a seguito del giudizio di prevenzione.Sul punto, tuttavia, il provvedimento è carente di qualsivoglia argomento valutativo enon dà conto dell’avvenuto esame dei due provvedimenti e delle ragioni giustificative deidiversi esiti, poiché il principio dell’autonomia dei due procedimenti non è sufficiente adesimere il giudice dal dovere di approfondire la questione.Con riguardo al terzo motivo va pure evidenziata l’omesso esame delle deduzionidifensive allegate per sostenere la lecita provenienza delle somme impiegate per acquistarele autovetture delle ricorrenti che sono state confiscate e delle quali era stata richiesta larestituzione.Anche in proposito deve registrarsi l’inesistenza di una motivazione, che dia risposta adistanza ed eccezione delle interessate.Su tali censure il ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento.7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, il provvedimento annullato deveessere annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, in funzione digiudice dell’esecuzione, affinché si provveda a riparare alle lacune motivazionali sopraindicate e per procedere in particolare all’esame delle ragioni poste a fondamento dellarichiesta di restituzione delle autovetture delle ricorrenti, nonché alla verifica di eventualiprofili di sovrapponibilità tra gli elementi acquisiti e le valutazioni svolte nel procedimento diprevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e nel procedimento penale a suo carico con riguardoal compendio immobiliare di via Giudecca in Castroreale, al fine di stabilire se, fermarestando l’autonomia dei procedimenti, in entrambi la pronuncia abbia avuto ad oggetto ilpresupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, siano emersi elementinuovi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di MessinaCosì è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]