CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui sideduce la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. conriferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, è generico edaspecifico perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, invero, deve osservarsi come la sostanziale riproposizione dei motivi diappello conduca all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenutanon solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima nonpuò ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitatovizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod.proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01);che a tale riguardo deve osservarsi come la Corte di merito, con motivazioneesente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi dellagiurisprudenza di legittimità ivi richiamati, abbia puntualmente evidenziato leragioni per le quali l’atto di appello difettava di specificità estrinseca, avendorilevato che nel caso di specie risultava del tutto assente la correlazione tral’impugnazione e la ratio decidendi del provvedimento impugnato;considerato infine che, con riguardo alla lamentata lesione del diritto alcontraddittorio, questa Corte ha affermato in varie occasioni, con orientamentoche in questa sede si ritiene di condividere, che la declaratoria di inammissibilitàdell'appello può essere pronunciata dal giudice di secondo grado de plano esenza necessità della previa instaurazione del contraddittorio, stante il tenoretestuale dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale - in presenzadei presupposti dettati dal comma 1 - il giudice di appello dichiaral'inammissibilità medesima "anche d'ufficio" (in tal senso, Sez. 3, n. 16035 del24/02/2011, Amendola, Rv. 250280; Sez. 6, n. 48752 del 22/11/2011, Garribba,Rv. 251565; Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 2014, Melana, Rv. 259031;Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811; Sez.5, n. 46831 del22/09/2023, Iacuzio, n.m.: pronunce nelle quali è stato dato atto di come lapredetta disposizione speciale escluda l'applicazione delle formalità dicontraddittorio dettate dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale comunque - in ognicaso - al comma 9 prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'attointroduttivo del procedimento anche senza formalità di procedura "salvo che siaaltrimenti stabilito");che nel caso di specie, vertendosi nella ipotesi di un appello proposto nella totaleinosservanza delle disposizioni dettate dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc.pen., non si poneva alcuna necessità di previa interlocuzione nel merito con ladifesa dell'imputato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]