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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26933/2026

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eresse di XXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma,per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza, emessaall’esito di giudizio abbreviato, in data 13 giugno 2016 del Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità delpredetto imputato in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione etentata estorsione di cui ai capi A, C ed E della rubrica delle imputazionicommessi il 22 luglio 2015 e con condotta perdurante relativamente al reato dicui al capo A.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriguardo al verbale di udienza del 16 giugno 2016 ed alle dichiarazioni rese intale data dalla persona offesa tali da escludere la sussistenza di un nessoteleologico tra l’azione violenta posta in essere dall’imputato e la costrizionepatita dalla persona offesa con riguardo ai fatti in contestazione ai capi C ed Edella rubrica delle imputazioni;2.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 629 cod. pen. per mancato riconoscimento in relazione ai capi Ced E della rubrica delle imputazioni della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/20233.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante indicata almotivo che precede;4.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. sempre con riguardo ai reati di cui ai capiC ed E in quanto le richieste di denaro che l’imputato rivolgeva alla nonna eranoda ritenersi legittime alla luce del fatto che il primo era privo di ogni retribuzionee quindi risultava a carico dei propri familiari conviventi e che si trattava pursempre di richieste di somme modeste compatibili con la necessità dell’imputatodi far fronte alle proprie quotidiane esigenze di vita;5.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata riqualificazione delle condotte di cui ai capi C ed E comeviolazione dell’art. 393 cod. pen. come emergente dal dichiarato della personaoffesa nel corso dell’esame reso in data 13 giugno 2016.Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fontiprobatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito;che, il ricorso non è poi neppure “autosufficiente” (vizio che si estendeanche al quinto motivo di ricorso) e sul punto va ricordato che in tema di ricorsoper cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienzae per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o dicontraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecienella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di provadocumentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativitempi più recenti ed in senso conforme anche Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071-01);considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza involgeanche il secondo ed il terzo motivo di ricorso che sono riproduttivi di profili dicensure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridicidai Giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata;che detti motivi che contestano la correttezza delle valutazioni e dellarelativa motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanzadeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali daimporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello haesplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine al mancatoriconoscimento dell’invocata circostanza attenuante (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e sottolineando,in particolare la costanza dell’attività intimidatoria posta in essere dall’imputatonei confronti dell’anziana vittima in condizioni di forte prostrazione e personaestremamente vulnerabile per l’età e per le sue condizioni di isolamentonell’ambito familiare;considerato, infine, che sono manifestamente infondati anche il quarto edil quinto motivo di ricorso, anch’essi riproduttivi di profili di censure giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;che, in particolare, la Corte di appello (pag. 4) con motivazione congrua,logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia ha beneillustrato le ragioni che impediscono di ricondurre le condotte dell’imputatonell’alveo dell’art. 393 cod. pen. evidenziando l’inesistenza di alcun dirittodell’imputato ad ottenere del denaro dalla propria nonna, posto che il suomantenimento era a carico dei genitori con i quali conviveva, che la personaoffesa disponeva di una pensione assai esigua tale da non consentirle diassumere obblighi nei confronti del nipote, necessitando al contrario diassistenza e cura da parte del figlio, della nuora e del medesimo nipote.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eresse di XXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma,per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza, emessaall’esito di giudizio abbreviato, in data 13 giugno 2016 del Tribunale dellamedesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità delpredetto imputato in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione etentata estorsione di cui ai capi A, C ed E della rubrica delle imputazionicommessi il 22 luglio 2015 e con condotta perdurante relativamente al reato dicui al capo A.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. conriguardo al verbale di udienza del 16 giugno 2016 ed alle dichiarazioni rese intale data dalla persona offesa tali da escludere la sussistenza di un nessoteleologico tra l’azione violenta posta in essere dall’imputato e la costrizionepatita dalla persona offesa con riguardo ai fatti in contestazione ai capi C ed Edella rubrica delle imputazioni;2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione all’art. 629 cod. pen. per mancato riconoscimento in relazione ai capi Ced E della rubrica delle imputazioni della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/20233. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante indicata almotivo che precede;4. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. sempre con riguardo ai reati di cui ai capiC ed E in quanto le richieste di denaro che l’imputato rivolgeva alla nonna eranoda ritenersi legittime alla luce del fatto che il primo era privo di ogni retribuzionee quindi risultava a carico dei propri familiari conviventi e che si trattava pursempre di richieste di somme modeste compatibili con la necessità dell’imputatodi far fronte alle proprie quotidiane esigenze di vita;5. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inrelazione alla mancata riqualificazione delle condotte di cui ai capi C ed E comeviolazione dell’art. 393 cod. pen. come emergente dal dichiarato della personaoffesa nel corso dell’esame reso in data 13 giugno 2016.Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato inquanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fontiprobatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito;che, il ricorso non è poi neppure “autosufficiente” (vizio che si estendeanche al quinto motivo di ricorso) e sul punto va ricordato che in tema di ricorsoper cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienzae per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o dicontraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecienella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di provadocumentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativitempi più recenti ed in senso conforme anche Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017,Schioppo, Rv. 270071-01);considerato poi che la valutazione di manifesta infondatezza involgeanche il secondo ed il terzo motivo di ricorso che sono riproduttivi di profili dicensure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridicidai Giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata;che detti motivi che contestano la correttezza delle valutazioni e dellarelativa motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanzadeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali daimporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello haesplicitato le ragioni del proprio convincimento in ordine al mancatoriconoscimento dell’invocata circostanza attenuante (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e sottolineando,in particolare la costanza dell’attività intimidatoria posta in essere dall’imputatonei confronti dell’anziana vittima in condizioni di forte prostrazione e personaestremamente vulnerabile per l’età e per le sue condizioni di isolamentonell’ambito familiare;considerato, infine, che sono manifestamente infondati anche il quarto edil quinto motivo di ricorso, anch’essi riproduttivi di profili di censure giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici dimerito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata;che, in particolare, la Corte di appello (pag. 4) con motivazione congrua,logica e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia ha beneillustrato le ragioni che impediscono di ricondurre le condotte dell’imputatonell’alveo dell’art. 393 cod. pen. evidenziando l’inesistenza di alcun dirittodell’imputato ad ottenere del denaro dalla propria nonna, posto che il suomantenimento era a carico dei genitori con i quali conviveva, che la personaoffesa disponeva di una pensione assai esigua tale da non consentirle diassumere obblighi nei confronti del nipote, necessitando al contrario diassistenza e cura da parte del figlio, della nuora e del medesimo nipote.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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