Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 20234/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2435 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1025/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 439/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2435/20261. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ANguemnerot id i era ccolta generale 20234/2026Rappresentanti di Commercio impugna la sentenza nDa.t a pubblicazione 16/06/20261025/2021 della Corte d’appello di Milano che ha respinto ilgravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto adottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione ingodimento con la determinazione della cd quota a) secondoquanto previsto dall’art. 10 della legge n. 12/1973 e avevacondannato la Fondazione a pagare a far data dal 30 novembre2013 la pensione di vecchiaia in €359,66 mensili anziché€114,74.2.

Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato damemoria.4.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza è impugnata sulla base di due motivi, cosìstrutturati.I “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delleDisposizioni sulla Legge in Generale, nonché degli artt. 1362 esegg.

Cod.

Civ., in relazione all’art. 18 del Regolamento AttivitàIstituzionali Enasarco, nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, legge n. 12 del 1973 (art. 360, n. 3, Cod.Proc.

Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la “quotaa” della pensione di vecchiaia da erogare al signor Ciaronidovrebbe essere calcolata alla stregua del terzo comma dell’art.10 della legge n. 12 del 1973”.II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp.

LeggeN uGmeerno r.e gistro generale 27989/2021Numero sezionale 2435/2026in relazione all’art. 10, terzo comma, legge n. 12 del N1u9m7ero3 d i era ccolta generale 20234/2026dell’art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995 (art. 360Da,t a pubblicazione 16/06/2026n. 3, Cod.

Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto dicalcolare la pensione spettante al signor Ciaroni applicando allaanzianità contributiva maturata nel periodo sino al 1998 unadisciplina non più vigente all’epoca in cui tali anzianità furonoacquisite, anziché quella vigente in quel momento”.2.

La Corte ha motivato come di seguito.-Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto allapercezione della pensione di vecchiaia ordinaria in godimentocon la determinazione della quota del trattamento previstadall’art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 (quotaa) con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, terzo periodo,della legge n. 12/1973, richiamante il metodo di calcolo di cuiall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968, ritenendo che l'art. 10 cit.stabilisca una "clausola di salvaguardia", venendo a mutare ilsistema di calcolo rispetto a quello precedente, ma garantendo,comunque, al contempo, all'interessato, qualora risultidisposizione più favorevole, l'applicazione dell'articolo 11 deld.p.r. n. 758/68.-L’appello è infondato.-Si discute dei criteri per il calcolo della quota a) del trattamentopensionistico spettante all’appellato.-Al momento della domanda di pensione era in vigore ilRegolamento Enasarco approvato il 19 luglio 2011 il cui art. 18disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia, stabilendo cheper gli agenti già iscritti al 1 gennaio 2004 l’importo dellapensione è determinato dalla somma di tre quote; la quota a)corrispondente all’anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, va “calcolata, con riferimentoNumero registro generale 27989/2021alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui allaN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026Legge 2 febbraio 1973, n. 12”, il cui art. 10 prevede che 1) lDaat a pubblicazione 16/06/2026pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piùelevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per lequali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori ovolontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivicompresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, perquanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimodi 40 quarantesimi. 2) Qualora nell'ultimo decennio di cui sopranon sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti dacontributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è parial 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate"negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimoversamento. 3) Qualora la determinazione della media annuadelle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione deicriteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole perl'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quelladeterminabile in applicazione delle norme di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvedealla determinazione della media annua delle "provvigioniliquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme”.-L’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 prevede che “la pensioneannua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70%della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono glianni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di40/40esimi”.-Dal combinato disposto dell’art. 10 della legge n. 12/1973 edell’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 si ricava che esistonoe che il pensionato ha diritto a vedersi riconoscere il trattamentoNumero registro generale 27989/2021che, in concreto, risulta più favorevole tra quello di cui ai commNi umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/20261 e 2 dell’art. 10 e quello di cui al comma 3.

Data pubblicazione 16/06/2026-L’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 e l’art. 10, comma 3, dellalegge n. 12/1973, entrambe norme primarie, non possonoritenersi abrogati dall’entrata in vigore di una norma secondaria,il DM 20 febbraio 1974: l’abrogazione delle disposizioni deld.P.R. da parte del DM può operare solo negli ambiti che alregolamento sono attributi dalla norma di legge (legge n.12/1973) a cui il regolamento accede: la forza e gli ambiti diabrogazione del dm sulle disposizioni del d.P.R. sono solo quelliindicati dalla legge n. 12/1973 e non possono avere ad oggettouna disposizione che la stessa normativa primaria (art. 10,comma 3, della legge n. 12/193) richiama perché sia applicatain determinate ipotesi.-L’art. 14 della legge n. 12 cit. afferma che “in attesa dellaemanazione del regolamento di esecuzione, trovanoapplicazione le norme del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con lapresente legge” fa riferimento alle questioni di carattereesecutivo, poi disciplinate dal regolamento emanato con il DMdel febbraio 1974 e non alle questioni sostanziali, dideterminazione del trattamento pensionistico.-La disposizione di cui l’appellato chiede l’applicazione, ossial’art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973 non è normatransitoria, perché è inserita nel capo II “Prestazioni” e non nelcapo IV “Norme transitorie e finali” e non è prevista unascadenza per la sua applicazione ed è norma sostanziale cheindividua una delle modalità alternative di calcolo della pensionedi vecchiaia.-La tesi di Enasarco comporta la conseguenza assurda che unanorma di legge (l’art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973)Numero registro generale 27989/2021verrebbe abrogata da una norma (l’art. 40) contenuta nelloN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026stesso testo di legge.

Data pubblicazione 16/06/2026-[OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, comma 3, sarebbe applicabile soloa chi fosse in possesso di anzianità contributive maturate primadell’entrata in vigore della legge stessa.Anche questo motivo è infondato.

L’art. 10, comma 3, cit.richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 e lo rende applicabile,evidentemente, in epoca successiva alla entrata in vigore dellalegge n. 12/1973, l’art. 11 sarà applicabile per tutto il periododi vigenza dell’art. 10, comma 3, quindi, per la liquidazione ditutte le pensioni conseguite fino all’entrata in vigore delRegolamento Enasarco del 1998 e, successivamente, per ladeterminazione della quota A) delle pensioni conseguite dal 1ottobre 1998 in poi (v. art. 18 del regolamento Enasarco 2012).-[OSCURATO:PERSONA] lamenta, infine, la violazione del principio delpro-rata, sancito formalmente dalla legge n. 335/1995, di cuil’art. 10, comma 3 della legge n. 12/1973 sarebbe una sorta dinorma anticipatrice che dovrebbe applicarsi alle sole anzianitàcontributive acquisite prima dell’entrata in vigore della leggestessa.-Il motivo è infondato perché nulla, nel testo dell’art. 10, comma3, autorizza la lettura proposta: la norma non ha nulla a chefare con il principio del pro-rata ma prevede uno dei due sistemialternativi attualmente vigenti per il calcolo della quota A) dellapensione di vecchiaia e riconosce il diritto dell’agenteall’applicazione del criterio in concreto più favorevole.3.

Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale seguitonella sentenza gravata, la Fondazione ripropone in questa sedela tesi propugnata nei gradi di merito con due motivi chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li lega e che sono da ritenersi infondati.Numero registro generale 27989/20213.1.

Questa Corte si è già espressa sul tema specifico con CassN. umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026n. 29582/2022, alle cui argomentazioni si fa rinvio e dalle quaDlait a pubblicazione 16/06/2026la Fondazione non ha offerto argomenti per discostarsi, neanchenella memoria.3.2.

Il precedente ha argomentato come segue:«Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaiaEnasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 delRegolamento Enasarco approvato D.M.

Lavoro il 19.7.2011 e invigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1°gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenutoconto del criterio del pro-rata, dalla somma: a) della quota dipensione corrispondente all'anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alladata di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge2 febbraio 1973, n.12 (omissis)".A sua volta, la l. n.12/73, al primo comma dell'art. 10, disponeche: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbianocompiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età sedonne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianitàcontributiva sul proprio conto personale acquisiscono il dirittoad una pensione annua di vecchiaia reversibile.

La pensione èpari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata trale medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali sianostati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari,calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresinel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sonogli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40quarantesimi".Il terzo comma dell'art. 10 prevede che: "Qualora ladeterminazione della media annua delle 'provvigioni liquidate'risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articoloNumero registro generale 27989/2021sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante dNi umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delDleat a pubblicazione 16/06/2026norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annuadelle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da questeultime norme".A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 prevede che:"L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 annidi anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 (rectius,sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a)la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tantiquarantesimi del 70% della media annua delle provvigioniliquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimentodel diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, finoad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del contoindividuale".L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbequella per cui l'art.11 d.P.R. n.758/68, sebbene richiamatodall'art.10, co.3 l. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti cheabbiano maturato una anzianità contributiva entro la data dientrata in vigore della l. n.12/73, mentre dalla data di entratain vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributivaandrebbe fatto in base al solo art.10, co.1 della leggemedesima.Questa interpretazione appare in conflitto con il testodell'art.11, co.3 l. n.12/73.

Esso ha stabilito il criterio deltrattamento di maggior favore per l'agente, il quale potràscegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68se più favorevole a quello dell'art. 10 l. n.12/73.Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dalsuccessivo art.31 l. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni inNumero registro generale 27989/2021godimento ai sensi del decreto del Presidente della RepubblicaN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/202630 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore dellDaat a pubblicazione 16/06/2026presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagliarticoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedentetrattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazionedegli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."In tanto la regola del trattamento di maggior favore puòrisultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativipossano essere ipoteticamente applicati all'agente dicommercio.

Il che è precluso in radice dall'interpretazionepropugnata da parte ricorrente.

Infatti, se il regime del d.P.R.n.758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per leanzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigoredella l. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesseapplicarsi solo la l. n.12/73, non potrebbe esservi alcunaconcorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello piùfavorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non inconcorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro.

Di fatto, ilregime del pro-rata invocato nel ricorso è giuridicamenteincompatibile con il criterio del trattamento più favorevolevoluto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.Il regime del pro-rata è stato introdotto solo successivamente,ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad operadel d.lgs. n.509/94, e in particolare dall'art.1, co.12 l. n.335/95,poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco.

Il criterio delpro-rata, come emerge dall'art.1, co.12 l. n.335/95, vale ascindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporaleanteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianitàmaturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.Nel caso di specie il regime del pro-rata non ha alcuna portata,discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturataNumero registro generale 27989/2021interamente prima dell'intervenuta privatizzazione.

Come dettoN, umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026il criterio del pro-rata è anzi apertamente contraddetto dDaalt a pubblicazione 16/06/2026criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3l. n.12/73.

Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata invigore della l. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possaapplicarsi l'art.10, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi,se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco -come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata invigore della l. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributivamaturata tutta sotto la vigenza della nuova legge.

Come rilevatodalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 adopera dell'art.11, co.3 l. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa,lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operareper tutto il tempo di operatività della l. n.12/73, e conpreferenza su questa, se più favorevole all'agente».3.3.

Il percorso motivazionale e le conclusioni del richiamatoprecedente sono pienamente condivisi dal Collegio.4.

La Corte del merito si è attenuta ai principi di cui sopra, conla conseguenza che il ricorso va respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo, con distrazione.5.

L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass.

S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaNruamteoros rie gistro generale 27989/2021Numero sezionale 2435/2026antistatario.

Numero di raccolta generale 20234/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quateDra,t a pubblicazione 16/06/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2435 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1025/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 439/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2435/20261. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ANguemnerot id i era ccolta generale 20234/2026Rappresentanti di Commercio impugna la sentenza nDa.t a pubblicazione 16/06/20261025/2021 della Corte d’appello di Milano che ha respinto ilgravame avverso la pronuncia del Tribunale della medesimasede che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto adottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione ingodimento con la determinazione della cd quota a) secondoquanto previsto dall’art. 10 della legge n. 12/1973 e avevacondannato la Fondazione a pagare a far data dal 30 novembre2013 la pensione di vecchiaia in €359,66 mensili anziché€114,74.2. Propone due motivi di censura, illustrati da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato damemoria.4. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 maggio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è impugnata sulla base di due motivi, cosìstrutturati.I “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delleDisposizioni sulla Legge in Generale, nonché degli artt. 1362 esegg. Cod. Civ., in relazione all’art. 18 del Regolamento AttivitàIstituzionali Enasarco, nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 3, legge n. 12 del 1973 (art. 360, n. 3, Cod.Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la “quotaa” della pensione di vecchiaia da erogare al signor Ciaronidovrebbe essere calcolata alla stregua del terzo comma dell’art.10 della legge n. 12 del 1973”.II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Disp. LeggeN uGmeerno r.e gistro generale 27989/2021Numero sezionale 2435/2026in relazione all’art. 10, terzo comma, legge n. 12 del N1u9m7ero3 d i era ccolta generale 20234/2026dell’art. 3, dodicesimo comma, legge n. 335 del 1995 (art. 360Da,t a pubblicazione 16/06/2026n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha ritenuto dicalcolare la pensione spettante al signor Ciaroni applicando allaanzianità contributiva maturata nel periodo sino al 1998 unadisciplina non più vigente all’epoca in cui tali anzianità furonoacquisite, anziché quella vigente in quel momento”.2. La Corte ha motivato come di seguito.-Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato il diritto allapercezione della pensione di vecchiaia ordinaria in godimentocon la determinazione della quota del trattamento previstadall’art. 18 del regolamento Enasarco del 19 luglio 2011 (quotaa) con riferimento a quanto previsto dall’art. 10, terzo periodo,della legge n. 12/1973, richiamante il metodo di calcolo di cuiall’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968, ritenendo che l'art. 10 cit.stabilisca una "clausola di salvaguardia", venendo a mutare ilsistema di calcolo rispetto a quello precedente, ma garantendo,comunque, al contempo, all'interessato, qualora risultidisposizione più favorevole, l'applicazione dell'articolo 11 deld.p.r. n. 758/68.-L’appello è infondato.-Si discute dei criteri per il calcolo della quota a) del trattamentopensionistico spettante all’appellato.-Al momento della domanda di pensione era in vigore ilRegolamento Enasarco approvato il 19 luglio 2011 il cui art. 18disciplina il calcolo della pensione di vecchiaia, stabilendo cheper gli agenti già iscritti al 1 gennaio 2004 l’importo dellapensione è determinato dalla somma di tre quote; la quota a)corrispondente all’anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, va “calcolata, con riferimentoNumero registro generale 27989/2021alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui allaN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026Legge 2 febbraio 1973, n. 12”, il cui art. 10 prevede che 1) lDaat a pubblicazione 16/06/2026pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piùelevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per lequali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori ovolontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivicompresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, perquanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimodi 40 quarantesimi. 2) Qualora nell'ultimo decennio di cui sopranon sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti dacontributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è parial 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate"negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimoversamento. 3) Qualora la determinazione della media annuadelle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione deicriteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole perl'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quelladeterminabile in applicazione delle norme di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvedealla determinazione della media annua delle "provvigioniliquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme”.-L’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 prevede che “la pensioneannua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70%della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono glianni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di40/40esimi”.-Dal combinato disposto dell’art. 10 della legge n. 12/1973 edell’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 si ricava che esistonoe che il pensionato ha diritto a vedersi riconoscere il trattamentoNumero registro generale 27989/2021che, in concreto, risulta più favorevole tra quello di cui ai commNi umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/20261 e 2 dell’art. 10 e quello di cui al comma 3. Data pubblicazione 16/06/2026-L’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 e l’art. 10, comma 3, dellalegge n. 12/1973, entrambe norme primarie, non possonoritenersi abrogati dall’entrata in vigore di una norma secondaria,il DM 20 febbraio 1974: l’abrogazione delle disposizioni deld.P.R. da parte del DM può operare solo negli ambiti che alregolamento sono attributi dalla norma di legge (legge n.12/1973) a cui il regolamento accede: la forza e gli ambiti diabrogazione del dm sulle disposizioni del d.P.R. sono solo quelliindicati dalla legge n. 12/1973 e non possono avere ad oggettouna disposizione che la stessa normativa primaria (art. 10,comma 3, della legge n. 12/193) richiama perché sia applicatain determinate ipotesi.-L’art. 14 della legge n. 12 cit. afferma che “in attesa dellaemanazione del regolamento di esecuzione, trovanoapplicazione le norme del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con lapresente legge” fa riferimento alle questioni di carattereesecutivo, poi disciplinate dal regolamento emanato con il DMdel febbraio 1974 e non alle questioni sostanziali, dideterminazione del trattamento pensionistico.-La disposizione di cui l’appellato chiede l’applicazione, ossial’art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973 non è normatransitoria, perché è inserita nel capo II “Prestazioni” e non nelcapo IV “Norme transitorie e finali” e non è prevista unascadenza per la sua applicazione ed è norma sostanziale cheindividua una delle modalità alternative di calcolo della pensionedi vecchiaia.-La tesi di Enasarco comporta la conseguenza assurda che unanorma di legge (l’art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973)Numero registro generale 27989/2021verrebbe abrogata da una norma (l’art. 40) contenuta nelloN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026stesso testo di legge. Data pubblicazione 16/06/2026-[OSCURATO:PERSONA], l’art. 10, comma 3, sarebbe applicabile soloa chi fosse in possesso di anzianità contributive maturate primadell’entrata in vigore della legge stessa.Anche questo motivo è infondato. L’art. 10, comma 3, cit.richiama l’art. 11 del d.P.R. n. 758/1968 e lo rende applicabile,evidentemente, in epoca successiva alla entrata in vigore dellalegge n. 12/1973, l’art. 11 sarà applicabile per tutto il periododi vigenza dell’art. 10, comma 3, quindi, per la liquidazione ditutte le pensioni conseguite fino all’entrata in vigore delRegolamento Enasarco del 1998 e, successivamente, per ladeterminazione della quota A) delle pensioni conseguite dal 1ottobre 1998 in poi (v. art. 18 del regolamento Enasarco 2012).-[OSCURATO:PERSONA] lamenta, infine, la violazione del principio delpro-rata, sancito formalmente dalla legge n. 335/1995, di cuil’art. 10, comma 3 della legge n. 12/1973 sarebbe una sorta dinorma anticipatrice che dovrebbe applicarsi alle sole anzianitàcontributive acquisite prima dell’entrata in vigore della leggestessa.-Il motivo è infondato perché nulla, nel testo dell’art. 10, comma3, autorizza la lettura proposta: la norma non ha nulla a chefare con il principio del pro-rata ma prevede uno dei due sistemialternativi attualmente vigenti per il calcolo della quota A) dellapensione di vecchiaia e riconosce il diritto dell’agenteall’applicazione del criterio in concreto più favorevole.3. Tanto premesso in ordine al percorso motivazionale seguitonella sentenza gravata, la Fondazione ripropone in questa sedela tesi propugnata nei gradi di merito con due motivi chepossono essere esaminati congiuntamente per l’intimaconnessione che li lega e che sono da ritenersi infondati.Numero registro generale 27989/20213.1. Questa Corte si è già espressa sul tema specifico con CassN. umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026n. 29582/2022, alle cui argomentazioni si fa rinvio e dalle quaDlait a pubblicazione 16/06/2026la Fondazione non ha offerto argomenti per discostarsi, neanchenella memoria.3.2. Il precedente ha argomentato come segue:«Si discute qui della c.d. quota a) della pensione di vecchiaiaEnasarco, secondo quanto dispone l'art.18, co.2 delRegolamento Enasarco approvato D.M. Lavoro il 19.7.2011 e invigore dal 1.1.2012: "Per gli agenti già iscritti alla data del 1°gennaio 2004, l'importo della pensione è determinato, tenutoconto del criterio del pro-rata, dalla somma: a) della quota dipensione corrispondente all'anzianità contributiva maturataanteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alladata di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge2 febbraio 1973, n.12 (omissis)".A sua volta, la l. n.12/73, al primo comma dell'art. 10, disponeche: "Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbianocompiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età sedonne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianitàcontributiva sul proprio conto personale acquisiscono il dirittoad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione èpari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata trale medie annue delle 'provvigioni liquidate', per le quali sianostati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari,calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresinel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sonogli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40quarantesimi".Il terzo comma dell'art. 10 prevede che: "Qualora ladeterminazione della media annua delle 'provvigioni liquidate'risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articoloNumero registro generale 27989/2021sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante dNi umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delDleat a pubblicazione 16/06/2026norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile1968, n.758, si provvede alla determinazione della media annuadelle 'provvigioni liquidate' secondo quanto previsto da questeultime norme".A sua volta, l'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68 prevede che:"L'agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 annidi anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60 (rectius,sessantesimo) anno di età, acquisisce il diritto di optare tra: a)la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tantiquarantesimi del 70% della media annua delle provvigioniliquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimentodel diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, finoad un massimo di 40/40esimi; b) la liquidazione del contoindividuale".L'interpretazione sistematica prospettata nel ricorso sarebbequella per cui l'art.11 d.P.R. n.758/68, sebbene richiamatodall'art.10, co.3 l. n.12/73, si applicherebbe solo agli agenti cheabbiano maturato una anzianità contributiva entro la data dientrata in vigore della l. n.12/73, mentre dalla data di entratain vigore della stessa legge il calcolo dell'anzianità contributivaandrebbe fatto in base al solo art.10, co.1 della leggemedesima.Questa interpretazione appare in conflitto con il testodell'art.11, co.3 l. n.12/73. Esso ha stabilito il criterio deltrattamento di maggior favore per l'agente, il quale potràscegliere il metodo di calcolo dell'art.11, co.1 d.P.R. n.758/68se più favorevole a quello dell'art. 10 l. n.12/73.Il criterio del trattamento più favorevole è ribadito dalsuccessivo art.31 l. n.12/73, secondo cui: "Le pensioni inNumero registro generale 27989/2021godimento ai sensi del decreto del Presidente della RepubblicaN umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/202630 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore dellDaat a pubblicazione 16/06/2026presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagliarticoli precedenti. Il pensionato conserva il precedentetrattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazionedegli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge."In tanto la regola del trattamento di maggior favore puòrisultare applicabile, in quanto entrambi i regimi normativipossano essere ipoteticamente applicati all'agente dicommercio. Il che è precluso in radice dall'interpretazionepropugnata da parte ricorrente. Infatti, se il regime del d.P.R.n.758/68 dovesse applicarsi temporalmente solo per leanzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigoredella l. n.12/73, mentre per tutto il periodo successivo dovesseapplicarsi solo la l. n.12/73, non potrebbe esservi alcunaconcorrenza di regimi di calcolo, tra cui poi applicare quello piùfavorevole, proprio perché i due regimi opererebbero non inconcorrenza alternativa, ma l'uno in seguito all'altro. Di fatto, ilregime del pro-rata invocato nel ricorso è giuridicamenteincompatibile con il criterio del trattamento più favorevolevoluto dall'art.11, co.3 l. n.12/73.Il regime del pro-rata è stato introdotto solo successivamente,ossia dopo l'intervenuta privatizzazione dell'Enasarco ad operadel d.lgs. n.509/94, e in particolare dall'art.1, co.12 l. n.335/95,poi ripreso dai successivi regolamenti Enasarco. Il criterio delpro-rata, come emerge dall'art.1, co.12 l. n.335/95, vale ascindere il computo dell'anzianità riferita al periodo temporaleanteriore alla privatizzazione dell'Enasarco, dall'anzianitàmaturata nel periodo temporale successivo alla privatizzazione.Nel caso di specie il regime del pro-rata non ha alcuna portata,discutendosi di come calcolare l'anzianità contributiva maturataNumero registro generale 27989/2021interamente prima dell'intervenuta privatizzazione. Come dettoN, umero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 20234/2026il criterio del pro-rata è anzi apertamente contraddetto dDaalt a pubblicazione 16/06/2026criterio del trattamento più favorevole, imposto dall'art.11, co.3l. n.12/73. Deve dunque ritenersi che, a partire dall'entrata invigore della l. n.12/73, in virtù del suo art. 11, co.3, possaapplicarsi l'art.10, co.1 d.P.R. n.758/68, e anzi debba applicarsi,se più favorevole, anche per gli agenti iscritti all'Enasarco -come nel caso di specie - solo successivamente all'entrata invigore della l. n.12/73, quindi titolari di anzianità contributivamaturata tutta sotto la vigenza della nuova legge. Come rilevatodalla sentenza impugnata, il richiamo al d.P.R. n.758/68 adopera dell'art.11, co.3 l. n.12/73 ha fatto sì che tale normativa,lungi dall'essere tacitamente abrogata, continuasse ad operareper tutto il tempo di operatività della l. n.12/73, e conpreferenza su questa, se più favorevole all'agente».3.3. Il percorso motivazionale e le conclusioni del richiamatoprecedente sono pienamente condivisi dal Collegio.4. La Corte del merito si è attenuta ai principi di cui sopra, conla conseguenza che il ricorso va respinto, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo, con distrazione.5. L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo di parte ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come perlegge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaNruamteoros rie gistro generale 27989/2021Numero sezionale 2435/2026antistatario. Numero di raccolta generale 20234/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quateDra,t a pubblicazione 16/06/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 maggio2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 20234/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris