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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 03464/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22072/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 905/2015 depositata il 17/02/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Attività sanitaria cuneo fiscale.

Art. 11, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 446/1997 [OSCURATO:PERSONA]

1. la contribuente, denominata “Asso ciation Columbus ” , che agisce senza scopo di lucro ed è proprietaria di una struttura ( il complesso i ntegrato Columbus ) nella quale eserci ta attività di prestazioni di servizi di ricovero e cura sulla base di un rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, impugnò l’avviso di accertamento, per il 2007, che, quanto all’Ires, disconosceva costi non inerenti per spese di viaggio (per euro 61.190) e, quanto all’Irap, disconosceva la riduzione della base imponibile (per euro 6.861.607,00) secondo la disciplina dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella versione vi gente ratione temporis, sulla riduzione del cuneo fiscale.

In particolare, per il fisco, la contribuente, da annoverare tra le imprese che svolgono attività regolamentata (cc.dd. public utilities), operava in regime di “concessione” e a “tariffa” e, pertanto, era priva dei requisiti richiesti per fruire del beneficio fiscale;

2. la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 2363/2014), confermata dalla Commissione tributaria regionale (in seguito “C.T.R.”) del La zio , la quale, con la pronuncia sopra indicata, ha respinto l’appello della contribuente ravvisando la presenza dei tre requisiti ostativi al riconoscimento del beneficio Irap (ente che opera nel settore delle infrastrutture, in regime di concessione e a tariffa) ed ha escluso l’inerenza delle spese per il viaggio a Fatima del personale dell’Associazione;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

4. la ricorrente (rectius: il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto che il processo sia sospeso ed ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22072/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 905/2015 depositata il 17/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Attività sanitaria cuneo fiscale. Art. 11, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 446/1997 [OSCURATO:PERSONA] 1. la contribuente, denominata “Asso ciation Columbus ” , che agisce senza scopo di lucro ed è proprietaria di una struttura ( il complesso i ntegrato Columbus ) nella quale eserci ta attività di prestazioni di servizi di ricovero e cura sulla base di un rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, impugnò l’avviso di accertamento, per il 2007, che, quanto all’Ires, disconosceva costi non inerenti per spese di viaggio (per euro 61.190) e, quanto all’Irap, disconosceva la riduzione della base imponibile (per euro 6.861.607,00) secondo la disciplina dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella versione vi gente ratione temporis, sulla riduzione del cuneo fiscale. In particolare, per il fisco, la contribuente, da annoverare tra le imprese che svolgono attività regolamentata (cc.dd. public utilities), operava in regime di “concessione” e a “tariffa” e, pertanto, era priva dei requisiti richiesti per fruire del beneficio fiscale; 2. la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettò il ricorso, con sentenza (n. 2363/2014), confermata dalla Commissione tributaria regionale (in seguito “C.T.R.”) del La zio , la quale, con la pronuncia sopra indicata, ha respinto l’appello della contribuente ravvisando la presenza dei tre requisiti ostativi al riconoscimento del beneficio Irap (ente che opera nel settore delle infrastrutture, in regime di concessione e a tariffa) ed ha escluso l’inerenza delle spese per il viaggio a Fatima del personale dell’Associazione; 3. la contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; 4. la ricorrente (rectius: il fallimento della [OSCURATO:PERSONA]), in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto che il processo sia sospeso ed ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata, a norma dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; 5. si deve dichiarare che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. dichiara che il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo
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