CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Cagliari, il 9 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 1 marzo 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Oristano che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, commesso il 20 gennaio 2016. Il sunnominato ne chiede l'annullamento in relazione a tre motivi di lagnanza. Con il primo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al fatto che le condizioni reddituali ostative al riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato sono state ravvisate a fronte del fatto che egli non era al corrente del sussidio di disoccupazione percepito, per il periodo di interesse (anno 2014), dal fratello convivente; contesta perciò la carenza motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del reato, deducendo di non essere a conoscenza della situazione reddituale del nucleo familiare comprensiva del predetto sussidio. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante, atteso che le somme percepite dal fratello erano tutte riferite al 2013, mentre costui non aveva riscosso alcun reddito per il 2015, come egli stesso disse all'odierno ricorrente. Con il terzo motivo lamenta l'esponente, sempre a titolo di violazione di legge e di vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, per una condotta che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, si caratterizzava per una particolare modestia dell'offesa. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, relativo alle lagnanze sull'effettività della condizione reddituale del ricorrente e dell'asserita insussistenza del dolo, è manifestamente infondato alla luce delle puntuali e pertinenti argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale: ed invero, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, n. 22123 del 08/02/2013, Panardi e altri, Rv. 255361). Inoltre il motivo in esame propone una rivalutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Contrariamente all'assunto del ricorrente, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, richiamando gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio in base al quale - si legge nella motivazione della sentenza - il reddito del nucleo familiare del Cogoni nell'anno di riferimento (il 2015) era riconducibile anche ai redditi del fratello, non dichiarati e idonei a determinare il superamento del reddito massimo previsto ai fini del riconoscimento del beneficio. L'omessa dichiarazione di tali entrate è stata giudicata correttamente incompatibile con l'asserita assenza di dolo da parte del Cogoni, con giudizio di inverosimiglianza che appare aderente alle peculiarità del caso e non sindacabile in questa sede. Quanto al secondo motivo, è in primo luogo necessario precisare - a confutazione di quanto asserito dal ricorrente - che la posizione reddituale del suo nucleo familiare, rilevante ai fini dell'imputazione, è riferita all'anno 2014 (e non 2015), durante il quale il fratello percepì oltre 7.000 euro, risultando tale somma determinante ai fini del superamento del reddito massimo previsto; il fatto stesso che i redditi non dichiarati, sommati a quelli oggetto di dichiarazione, determinassero una condizione ostativa all'ammissione dell'odierno ricorrente al beneficio richiesto integra l'aggravante contestata, oltre a rendere vieppiù evidente la strumentalità di quanto dichiarato dal Cogoni circa l'entità del reddito e, conseguentemente, la fondatezza della valutazione d'inattendibilità della tesi difensiva in sede di merito (per un caso analogo vds. Sez. 4, n. 41994 del 19/09/2016, Modonato, n.m.). Quanto al terzo motivo, la motivazione resa dalla Corte di merito dà conto del fatto che vi fu rilevante difformità fra i redditi dichiarati e quelli percepiti; del resto, i redditi che non formarono oggetto di dichiarazione risultavano decisivi ai fini dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dell'istanza; la Corte cagliaritana ha pertanto concluso, del tutto correttamente, per l'impossibilità di qualificare il fatto come "particolarmente tenue", in piena aderenza a quanto affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità, secondo la quale il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle