CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2937 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - ricorrente - controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 83/21/2012, depositata in data 11 dicembre 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2003, aveva accertato una maggiore base imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva, avendo contestato maggiori valori dei prezzi di vendita di beni immobili, ed irrogato le conseguenti sanzioni; la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale per i capi di propria soccombenza; la Commissione tributaria regionale della Toscana ha parzialmente accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate, avendo ritenuta legittima la pretesa ma per un valore minore rispetto a quello richiesto con l'atto impositivo, ed ha rigettato quello incidentale della società, avendo ritenuto di dovere condividere le considerazioni espresse dal giudice di primo grado; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 57, d.lgs. n. 546/1992; 2in particolare, parte ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha erroneamente tenuto in considerazione, ai fini della decisione, la circostanza che dalle indagini effettuate dall'amministrazione finanziaria presso vari acquirenti di immobili era stato messo in luce il fondato sospetto che una parte dei prezzi concordati fossero stati pagati in "nero", nonostante il fatto che la stessa era stata introdotta in giudizio solo con l'atto di appello, mentre l'accertamento si era basato unicamente sugli scostamenti dei valori immobiliari dichiarati negli atti di compravendita rispetto ai dati OMI, senza alcun riferimento alle indagini finanziarie; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 54, d.P.R. n. 633/1972, anche in relazione all'art. 35, commi 2 e 3, d.l. n. 223/2006, dell'art. 24, I. n. 88/2009, e degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., nonché dell'art. 2697, cod. civ.; in particolare, lamenta parte ricorrente che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto legittimo l'impiego del "valore normale" ai fini dell'accertamento dei maggiori ricavi, sostituendo i corrispettivi di compravendita dichiarati con i suddetti valori, nonostante il fatto che il riferimento al suddetto "valore normale" non poteva costituire, di per sé solo, il criterio di riferimento per l'accertamento dei maggiori ricavi, dovendo l'amministrazione finanziaria fondare la pretesa su ulteriori elementi indiziari; in ogni caso, gli elementi indiziari valorizzati dall'amministrazione finanziaria (consistenti nelle dichiarazioni di terzi e fatti valere, peraltro, solo in appello) erano da ritenersi privi dei requisiti della precisione, gravità e concordanza; infine, evidenzia che l'amministrazione finanziaria non aveva supportato la pretesa dimostrando materialmente l'occultamento di ricavi, onerando la società ad una indebita prova negativa, cioè di non avere ricevuto importi "in nero"; i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono fondati; 3va precisato, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti"), l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9474; Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass. civ., 18 giugno 2021, n. 17558); ciò precisato, si evince dal ricorso (vd. pag. 3 e 4), in osservanza del principio di specificità, che la ragione della pretesa dell'amministrazione finanziaria era basato unicamente sullo scostamento dei prezzi di vendita delle unità immobiliari con il valore normale come desumibile dalle banche dati dell'OMI e FIAIP; l'atto impositivo, invero, da un lato faceva richiamo alla legge n. 244/2007, che aveva previsto la possibilità di utilizzare il valore normale di cui al di. n. 223/2006 anche per gli atti stipulati anteriormente al 4 luglio 2006, e, dall'altro, considerava che i suddetti valori erano inferiori a quelli richiesti dal mercato immobiliare e, quindi, l'attività era da considerarsi antieconomica; il giudice del gravame, nel suo percorso motivazionale, ha dato atto delle ragioni di appello prospettate dall'amministrazione finanziaria 4ed ha ritenuto che l'appello dell'amministrazione finanziaria poteva trovare parziale accoglimento tenendo in considerazione sia la legittimità del ricorso al parametro del "valore normale" che la circostanza che dalle indagini effettuate presso vari acquirenti degli immobili da parte della società emergeva il fondato sospetto che una parte dei prezzi concordati fosse stata corrisposta in nero; in realtà, che la pretesa dell'amministrazione finanziaria si fondasse, oltre che sui valori OMI, anche sulle indagini effettuate presso vari acquirenti della medesima società, non trova riscontro nell'avviso di accertamento, come riprodotto dalla ricorrente, posto che, in realtà, come evidenziato, lo stesso si era basato unicamente sino scostamento dei prezzi di vendita dai valori OMI; la circostanza, cui fa riferimento la controricorrente, relativa al fatto che la pronuncia del giudice del gravame si sarebbe basata anche sul dato consistente nel valore indicato nella vendita del 2001, non rileva ai fini della valutazione della legittimità della pretesa impositiva, essendo stata presa in considerazione dal giudice del gravame solo al fine della concreta determinazione del maggior ricavo non dichiarato; in sostanza, è già in sede di accertamento che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare su quali elementi di prova presuntiva, ulteriori rispetto ai valori OMI, si basa la pretesa, al fine di potere consentire al contribuente di potere adeguatamente strutturare la propria linea difensiva; pertanto, non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto di potere valorizzare elementi di prova presuntiva non espressamente indicati nell'avviso di accertamento (fatti valere, peraltro, solo in appello) che, come detto, si fondava esclusivamente sullo scostamento dei prezzi di vendita dai valori OMI, incorrendo, in tal modo, nella violazione di legge prospettata dalla ricorrente; l'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso, in particolare: del terzo, 5con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per omessa motivazione e comunque per omesso esame di una circostanza dirimente e controversa concernente la "congruità" della società ai fini dell'applicazione degli studi di settore; del quarto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 e 61, d. Igs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., e 118, disp. Att., cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, per avere rigettato i motivi di doglianza, riproposti, in via subordinata, dalla società, facendo mero rinvio alla pronuncia del giudice di primo grado; del quinto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato sulle doglianze prospettate dalla società in via subordinata in ordine alla illegittimità della sanzione irrogata; del sesto, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, anche in relazione ai principi di affidamento, collaborazione e buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente, ed ai principi di imparzialità dell'amministrazione, in quanto, nell'avere fatto acritico rinvio alla pronuncia di primo grado, avrebbe implicitamente condiviso la suddetta statuizione che aveva erroneamente ritenuto che la mancata convocazione della società per il prosieguo istruttorio, non avrebbe violato il principio dell'obbligo del contraddittorio procedimentale; in conclusione, sono fondati il primo e secondo motivo, assorbiti i restanti, con conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in 6fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso originario; ai fini delle spese, compensate quelle relative ai giudizi di merito, la controricorrente è tenuta al pagamento di quelle relative al presente giudizio; P.Q.M. La Corte: a P.Q.M