CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36260/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9969-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4855 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3021/2016 della COMM.TRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]:di Loorre per la cassazione della sentenza n. 19740/08/2011 de la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], in controversia riguardante l'impugnazione dell'avviso di accertamento n :1:',_9859 dell'Ufficio del registro di Cesena, con un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112 del 1995) e 14 ci.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod prcc oiv., lamentando la violazione del litisconsorzio necessario. 1.1. Detto contribueni:e, prima dell'udienza, ha depositato domanda di definizione agevolata idella controversia, con la ricevuta contabile della prima rata V.ETS3CE1, a sensi del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazip -i cHa I Eigc,e 21 giugno 2017, n. 96 presentata all'Agenzia delle E rt'ai:e.. 2. L'Agenzia delle ent -E te ha -esentato difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il contribuente ha aderfto Ella definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. !:10 del 2017, convertito con modifiche dalla I. n. 96 del 2017, allegando le 2NOVi3 del pagamento della prima rata. L'art. 11, comma 10, de. ci. i. 50 del 2017 stabilisce che: "l'eventuale diniego della defini Va notificato entro 11 31 luglio 2018 con le modalità o;-evi.;.[:ie per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impupnapl€ entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale prEsso il quali pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesi:a in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia 12ftJ:isclHoriale può essere impugnata unitamente al diniego delle dernizion nE entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse L'EmpJgnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qua or la controversia risulti non definibile, valgono anche come, s:Ilanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a c3rico della parte che le ha anticipate". 3.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva :lie :,:cn è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 diceinbr? 2013, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 IL c;I:c 2C1.8, Questa Corte ha precisato . che in tema di definizione ageV(12.it3 E>:. art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla I. n. 93 del .201.7), l'omessa presentazione dell'istanza di trattazione enti -c i. 1 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzione del processo (Cass. n. 181Y7 In particolare, in tema di adesione del contribuente alla 2(Dfi -ii?:i:ine agevolata ex art. 11 del d.l. cit., poiché la sospensicine .1.E! gilldi2i0 opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettHia ceinizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del con:ribileit3 equivale all'integrazione di tale condizione e consente al git.d ce, pertarito„ di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia de c:c)r terdere, con conseguente estinzione del processo (Cass. n. 3102' :L d,?.: 2018). 4. In ragione di siffatti -ilievi, '1E, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata l materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a ca ricc di chi ha anticipate, per espressa previsione del comma 10, L Itirre -..lerioc]o, del citato art. 11. La Corte dichiara l'estinzion.e dei giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate Così deciso, in Roma, nell'AJilEnza camerale da remoto del 15 lugli