CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 16938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31494/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Savona, via Guidobono n. 8/2, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42M56 A278U) e [OSCURATO:PERSONA] Giuliana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M62 A278N), rappresentate e difese, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Stefano, nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 1, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 475/2018, pubblicata il 21 marzo 2018; R.G.N. 31494/18 C.C.9/05/2023 Possesso –Azione di manutenzione – Distanze dal confine –Muro contenimento – Scale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata ne ll’interesse delle controricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano il Tribunale di Savona (Sezione distaccata di Albenga), chiedendo la manutenzione nel possesso del loro immobile, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguente adozione dell’ordine alla controparte di demolizione delle opere realizzate in violazione della normativa in materia di distanze legali dal confine ovvero di arretramento delle opere illegittime e di risarcimento del danno, segnatamente con riferimento alla costruzione di un muretto di delimitazione di una scala e alla realizzazione di una scala esterna, con relativi manufatti accessori, nonché allo sbancamento di una fascia naturale e alla successiva edificazione di un muro di contenimento. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava le pretese avversarie e, in particolare, negava che la scala costituisse un nuovo manufatto. Nel corso della fase sommaria del procedimento possessorio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza interdittale depositata il 25 luglio 2008, in accoglimento della spiegata azione di manutenzione nel possesso, condannava la società resistente al ripristino dello stato originario dei luoghi, mediante l’arretramento delle opere contestate sino al rispetto delle distanze minime di legge. L’ordinanza possessoria era confermata, all’esito del reclamo spiegato da [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza collegiale depositata il 23 dicembre 2008. Con ricorso depositato il 5 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] instava per la prosecuzione del procedimento relativamente alla fase del merito possessorio a cognizione piena. Nel corso di detta fase era assunta la prova testimoniale ammessa. A conclusione del procedimento, con sentenza n. 358/2013, depositata il 25 giugno 2013, il Tribunale di Savona condannava la [OSCURATO:PERSONA] all’arretramento del muro perimetrale della scala di cui alla foto 4 - bis della consulenza tecnica d’ufficio, del nuovo muro di cui alle foto 1 e 2 e della nuova scala di cui alle foto 1, 2 e 3. 2.– Con atto di citazione notificato il 6 novembre 2013, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava: che le norme in materia di distanze legali non sarebbero state applicabili alle costruzioni poste ad un livello inferiore rispetto al piano di campagna della proprietà delle appellate; che la scala di cui alle foto 1, 2 e 3 della consulenza tecnica d’ufficio sarebbe stata realizzata in sostituzione di altra scala preesistente; che il muro di cui alla foto 4-bissarebbe stato legittimo, in ragione della sua altezza inferiore a quella necessaria per rientrare nel novero delle costruzioni; che il muro di cui alle foto 1 e 2 avrebbe costituito un mero rivestimento del muro preesistente. Si costituivano nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali eccepivano la non fondatezza, in fatto e in diritto, delle censure sollevate, chiedendone il rigetto. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che le prescrizioni in ordine alle distanze tra costruzioni trovavano applicazione anche quando, a causa del dislivello tra i fondi, la costruzione edificata nell’area meno elevata non avesse raggiunto il livello del fondo superiore, dovendo comunque, anche in tali casi, garantirsi la prevenzione del pericolo di formazione di intercapedini dannose; b) che in questa evenienza era indifferente che i fondi fossero posti a dislivello o sitrovassero alla medesima quota, essendo in ogni caso integrata una costruzione ove l’opera fosse emersa in misura apprezzabile rispetto al piano virtuale orizzontale, prendendo in considerazione le proiezioni in verticale delle sagome degli edifici e delle linee dei confini; c) che il muretto di contenimento della scala di cui alla foto 4-biscostituiva il completamento della scala di accesso all’immobile, di cui era parte integrante, sicché non potevano ad esso applicarsi le disposizioni sui muri di cintae di ogni altro muro isolato; d) che la scala di cui alle foto 1, 2 e 3 della consulenza d’ufficio era un’opera nuova e diversa rispetto alla preesistente scalinata in pietra, costituita in buona parte da gradini appoggiati sul terreno che consentivano il superamento del naturale andamento degradante delle fasce del terrapieno, sicché la nuova scala non riproduceva l’andamento del precedente manufatto ed era stata creata ex novo a seguito dello sbancamento del terrapieno, come risultava dalla prova testimoniale raccolta; e) che il muro di contenimento di cui alle foto 1 e 2 della relazione peritale era stato realizzato a seguito dello sbancamento del preesistente terrapieno, che si prolungava dalla strada pubblica sino alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], e della conseguente creazione di uno spazio destinato a parcheggio al servizio del fabbricato, prima inesistente, come emergeva dalla consulenza tecnica d’ufficio, dalla prova orale assunta e dalle foto in atti, sicché il suddetto muro era funzionale al contenimento deldislivello artificiale creato tra i fondi delle parti, di circa ml. 3,00, e si era reso necessario allo scopo di evitare che la proprietà sovrastante franasse a causa dello sbancamento effettuato, trattandosi dunque di costruzione in senso tecnico-giuridico. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno resistito con controricorso le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c., quanto alla disciplina sulle distanze e alla qualificazione di terrapieno, per avere la Corte di merito completamente travisato il concetto di terrapieno, poiché, per effetto dello sbancamento di un preesistente terrapieno, non avrebbe potuto ritenersi che il nuovo terrapieno realizzato fosse stato creato artificialmente. Obietta l’istante che il muro realizzato non avrebbe costituito un sottomuro rispetto al vecchio muro di confine delle due proprietà, come invece ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio e riportato nella sentenza impugnata, ma ne avrebbe rappresentato un mero rivestimento, con le conseguenze che ne sarebbero derivate sotto il profilo della esclusione della qualificazione in termini di costruzione di un muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c. e dell’art. 7.3 delle norme urbanistiche generali del P.U.C. vigente nel Comune di Andora, quanto alla disciplina sulle distanze e alla qualificazione del muro di cinta di delimitazione della proprietà posta al piano sottotetto, per avere la Corte territoriale considerato il muretto della scala di cui alla foto 4-bis della consulenza tecnica d’ufficio come un parapetto di detta scala, mentre, in realtà, si sarebbe trattato di un muro di cinta di delimitazione della proprietà posta al piano sottotetto. Ad avviso dell’istante, tale muro sarebbe stato diretto a consentire la divisione del pianerottolo della scala comune dal pianerottolo d’ingresso della scala privata posta al servizio del sottotetto, con funzione di separazione della proprietà privata dalla zona ad uso comune. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e ss. c.c. e dell’art. 7.3 delle norme urbanistiche generali del P.U.C. vigente nel Comune di Andora, quanto alla disciplina sulle distanze della scala, per avere la Corte distrettuale confermato la disposizione della demolizione o dell’arretramento della scala di cui alle foto 1, 2 e 3 della consulenza tecnica d’ufficio, sulla scorta degli esiti della relazione peritale, la quale si sarebbe limitata a descrivere la scala, indicandone la larghezza, il dislivello, le dimensioni delle rampe e del pianerottolo, ma non la distanza della stessa dal confine, sicché non sarebbe stata acclarata la violazione delle distanze. Inoltre, la ricorrente espone che prima degli interventi posti in essere sarebbe esistito già un sistema ben più complesso e articolato di scale, mentre, all’esito dei lavori effettuati, l’unica scala presente avrebbe avuto un andamento assai più razionale e meno complesso rispetto al precedente, con un maggiore distacco dal confine, così come sarebbe emerso dalle deposizioni testimoniali rese. Ad avviso dell’istante, sarebbe stata, quindi, realizzata una scaletta composta da una ventina di scalini, riconducibile a una mera ristrutturazione del camminamento preesistente, del quale sarebbe stato modificato solamente il tracciato, rimanendo immutate le quote, il che avrebbe escluso l’integrazione di una ipotesi di nuova costruzione. In ultimo, la ricorrente evidenzia che tutte le opere rispetto alle quali è stata disposta la demolizione o l’arretramento non emergerebbero neppure dalla linea ideale, costituita dalla prosecuzione del piano di campagna del terreno di controparte, situato ad un’altezza superiore di ben ml. 3,90 rispetto al piano del sottostante terreno della ricorrente, il che avrebbe escluso l’integrazione dei presupposti per l’applicazione della disciplina sulle distanze legali. 4.– I tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico, afferendo tutti alla contestazione delle risultanze fattuali, sulla scorta delle quali è stata disposta la demolizione o l’arretramento delle opere specificamente emarginate in ciascuna censura (muro di contenimento del terrapieno, muro adiacente alla scala e scala), in accoglimento della proposta domanda di manutenzione nel possesso –sono inammissibili. Ed infatti, attraverso tali doglianze –che sono state articolare sotto l’apparente veste di vizi di violazione di legge – , la ricorrente mira, in realtà, a rivedere le conclusioni valutative cui è pervenuta la Corte territoriale, alla stregua di una diversa lettura degli elementi probatori in atti e, segnatamente, dei documenti prodotti, delle prove testimoniali assunte e degli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio: a) negando che il muro realizzato al confine tra le due proprietà fosse destinato al contenimento di un terrapieno artificiale – e prospettando che detto terrapieno fosse esclusivamente naturale – nonché che detto muro avesse una funzione costitutiva, piuttosto che di mero rivestimento del muro preesistente; b) sostenendo che il muro adiacente alla scala non fosse in realtà un parapetto, bensì un muro isolato di cinta; c) deducendo, infine, che la scala realizzata avesse ripreso fedelmente il tracciato segnato dalla scala pregressa, di cui peraltro non sarebbe stata accertata la violazione delle distanze dal confine. Nei termini anzidetti, i motivi non possono essere esaminati nel merito. E ciò perché siffatta valutazione dei fatti, di cui si auspica una rinnovata disamina, non è sindacabile in sede di legittimità, non potendo la Corte compiere una loro ponderazione alternativa, rimessa, invece, in via esclusiva al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). 5.– Per il resto, si rileva che – a fronte del quadro fattuale come cristallizzato – la Corte distrettuale ha applicato i consolidati principi di diritto sull’osservanza delle distanze legali. 5.1.–In primis, è stato debitamente evidenziato che, in tema di distanze tra costruzioni, l’art. 873 c.c. trova applicazione anche quando, a causa del dislivello tra i fondi, la costruzione edificata nell’area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, in quanto la necessità del rispetto delle distanze legali non viene meno in assenza del pericolo del formarsi di intercapedini dannose (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1264 del 17/01/2023; Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20850 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19486 del 15/07/2008). Deve, dunque, ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata rispetto al preesistente piano di campagna del fondo su cui essa insiste – da valutare rispe tto all’estradosso, quale parte più alta del fabbricato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006) –, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12129 del 17/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 6058 del 17/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 5450 del 03/06/1998; Sez. 2, Sentenza n. 5956 del 01/07/1996; Sez. 2, Sentenza n. 12489 del 04/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13529 del 21/12/1992). 5.2.–Ed ancora, a fronte dell’accertamento – non sindacabile in questa sede – che il muro avesse funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, all’esito dello sbancamento del terrapieno preesistente (e ciò ai fini di ricavarne uno spazio da destinare a parcheggio), i manufatti di contenimento del dislivello derivante dall’opera dell’uomo devono considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7253 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 10512 del 03/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 22/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 9998 del 24/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 21/05/1997). 5.3.– Allo stesso modo, rispetto alla verifica della realizzazione di una scala di diverse e più cospicue dimensioni di quella preesistente, con la creazione di muretti quali parapetti della scala, a tutti gli effetti si tratta di costruzione, secondo la congrua motivazione del giudice di merito. Ora, le strutture accessorie di un fabbricato costituiscono costruzione qualora presentino connotati di solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché ciò determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile. In tal caso detti manufatti soggiacciono alle prescrizioni sulle distanze legali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25786 del 13/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 23843del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 859 del 19/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23189 del 17/12/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5934 del 14/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 25837 del 27/10/2008; Sez. 2, Sentenza n. 22086 del 22/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 20574 del 28/09/2007). Questo concetto è stato espresso anche con specifico riferimento alle scale esterne (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38285 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 1966 del 30/01/2007; Sez. 2, Sentenza n. 17802 del 06/09/2005; Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 4372 del 27/03/2002). Nella fattispecie, il Giudice del gravame, con motivazione logicamente e giuridicamente congrua, e dunque non censurabile in questa sede, ha appurato che la scala di cui alle foto 1, 2 e 3 della consulenza d’ufficio era un’opera nuova e diversa rispetto alla preesistente scalinata in pietra, costituita in buona parte da gradini appoggiati sul terreno che consentivano il superamento del naturale andamento degradante delle fasce del terrapieno, sicché la nuova scala in cemento armato, con relativi parapetti, non riproduceva l’andamento del precedente manufatto ed era stata creata ex novoa seguito dello sbancamento del terrapieno. Ha, inoltre, rimarcato che le nuove scale realizzate integrano, per consistenza e stabilità, un nuovo fabbricato, con locali sottostanti alla scala, all’esito dell’avvenuto sbancamento del terreno, portato da quota ml. 3,00 a quota 0,00. Infine, difetta di autosufficienza il rilievo secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio e le pronunce che l’hanno recepita non avrebbero accertato la violazione delle distanze legali di tali nuove scale rispetto al confine. Non è stato, infatti, riportato il passaggio della relazione peritale descrittivo di detta nuova opera. Tanto più che, per converso, le controricorrenti hanno sostenuto che le foto 1 e 2 allegate alla consulenza tecnica d’ufficio renderebbero visivamente come la scala sia addirittura contigua al muro di contenimento che separa le due proprietà e che dalla “TAV. 1 PIANTA”, di cui all’allegato 2 della consulenza tecnica d’ufficio, emergerebbe che la scala è stata realizzata in appoggio a detto muro di contenimento del terrapieno, al confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], con analitica indicazione delle distanze dei vari elementi strutturali della scala dal confine, aspetti, questi, da cui sarebbe agevolmente desumibile la violazione della distanza prescritta di ml. 5,00 dal confine. 6.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002