CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 12/12/2019 della Corte di appello di Napoli che ha riformato la sentenza in data 12/05/2017 del Tribunale di Benevento, riducendo la pena inflitta a Konovalov e confermando nel resto la sentenza del primo giudice che aveva condannato le tre ricorrenti per il reato continuato di tentativo di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Con ricorsi congiunti deducono:1.1. "Violazione di legge in riferimento agli artt. 493, 495 e 507 c.p.p. - Manifesta carenza e illogicità della motivazione". Con l'unico motivo di ricorso la difesa si lamenta della mancata acquisizione ai sensi dell'art. 507, cod.proc.pen. di un referto medico; osserva che la Corte di appello si è limitata a valutare in astratto la rilevanza della prova richiesta, concludendo per la sua superfluità, con motivazione che viene denunciata di illogicità. Specifica che la Corte di merito non si è pronunciata sulla legittimità del diniego opposto dal giudice di primo grado alla richiesta di acquisizione del documento ai sensi dell'art. 507, cod.proc.pen. A tal proposito il ricorrente sostiene che il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo erroneamente che la difesa fosse decaduta dalla prova, non considerando che per le prove documentali non vale il termine di cui all'art. 468, comma 1, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente osservato che -in effetti- la motivazione del giudice di primo grado non è conforme ai principi di diritto vigenti in materia di decadenza della prova, dovendosi ricordare che «la preclusione alle richieste probatorie delle parti, conseguente al mancato rispetto del termine fissato nel primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., non riguarda le richieste di acquisizione di prove documentali, che possono dunque essere avanzate anche in un momento successivo a quello fissato dalla disposizione suddetta; ne consegue che deve escludersi che l'art. 493 cod. proc. pen., il quale disciplina l'esposizione introduttiva e le richieste di prova avanzate dalle parti, preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che in caso di esibizione di documenti successiva all'esposizione introduttiva, tuttavia, deve essere garantito alle altre parti il diritto di esaminarli, secondo quanto prescrive l'art. 495, comma terzo, cod. proc. pen.)», (Sez. 5, Sentenza n. 23004 del 09/03/2017, Russo, Rv. 270218 - 01). 1.2. Ciononostante, il ricorso rimane inammissibile perché manifestamente infondato, giacchè la doglianza esposta nel gravame era finalizzata a ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, cod.proc.pen. Va, dunque, richiamato l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). L'applicazione di tali principi al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che la Corte di appello, pur non essendo tenuta a motivare circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha egualmente spiegato le ragioni dell'ininfluenza dei mezzi istruttori sollecitati. Così motivando sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la Corte di appello ha sostanzialmente e implicitamente emendato l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado, in quanto la valutazione della rilevanza del documento presuppone e implica che il prodromico riconoscimento della legittimità della richiesta di acquisizione del documento anche oltre i termini di cui all'art. 468, cod.proc.pen., così ovviando all'omissione del Tribunale. Da qui la manifesta infondatezza della doglianza. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il