Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 53/1991
ECLI:EU:C:1991:84
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CO0285_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C-285/90,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], residenti al Pireo, con l' avv. G. Davakis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], 57-59, rue A. Meyer,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della sentenza n. 53/1989 dell' [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza n. 158/1989 dell' [OSCURATO:PERSONA], relative all' elezione dei deputati greci al Parlamento europeo,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 1990, i ricorrenti hanno promosso un ricorso contro la Repubblica ellenica mirante, in sostanza, a far annullare la sentenza n. 53/1989 dell' [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza n. 158/1989 dell' [OSCURATO:PERSONA].
2 Le sentenze impugnate sono state pronunciate in una controversia tra i ricorrenti, candidati del partito "Vasilofronon ethnikon agoniston", che ha partecipato in Grecia alle elezioni dei deputati al Parlamento europeo, e le autorità elleniche, circa il divieto posto alla summenzionata frazione politica di usare il termine "Vasilofronon" nella denominazione ufficiale del partito.
3 Ai sensi dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, "in caso di manifesta incompetenza della Corte a statuire su un' istanza propostale a norma dell' art. 38, n. 1, la Corte può, con ordinanza motivata, dichiarare irricevibile l' istanza. Questa decisione può essere presa anche prima della notifica dell' istanza alla parte convenuta".
4 Nessuna disposizione del Trattato prevede la possibilità, per una persona fisica o giuridica, di citare in giudizio uno Stato membro per far annullare una sentenza pronunciata da un giudice nazionale.
5 Poiché la Corte è quindi manifestamente incompetente a pronunciarsi sul presente ricorso, conformemente all' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, si deve dichiarare irricevibile il presente ricorso ancor prima di notificarlo alla controparte citata in giudizio.
6 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente. I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno perciò condannati alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così dispone:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.
Lussemburgo, 27 febbraio 1991.