CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difesogiusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati eNumero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazionedell’indirizzo pec;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 970/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,pubblicata il 26/2/2020 e notificata il 13/5/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del5/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale el’accoglimento del ricorso incidentale, reiterando le conclusioni dellarequisitoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ.;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Butticé per parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] percontroricorrente/ricorrenti incidentali.1. Con atto di citazione notificato il 23/7/2014, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Agrigento, il Condominiodi via [OSCURATO:PERSONA] 38, in Agrigento e, premesso che eraproprietario di due appartamenti siti al piano terra e al primo piano delcomplesso condominiale e che il muro di cinta perimetrale e di sostegnodell’intero immobile condominiale, nella porzione posta a contenimentodi una stradella di proprietà comune, ma riservata al suo uso esclusivo,necessitava di un intervento di manutenzione o ricostruzione perimminente pericolo di crollo, chiese, previo accertamento dellaproprietà comune del muro, la condanna del Condominio all’esecuzionedei lavori di riparazione o ricostruzione.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -2-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/20261.1. Prima dell’instaurazione del giudizio di merito, con ordinanzadel 10/3/2014, confermata in sede di reclamo, il Tribunale di Agrigentoaveva rigettato la denuncia di danno temuto proposta, ex art. 1172cod. civ., da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio, avente adoggetto il pericolo del crollo imminente; aveva, infatti, ritenuto il difettodi titolarità passiva del Condominio.2. Nel contraddittorio con il Condominio, che eccepì il suo difettodi titolarità passiva e con l’intervento volontario adesivo di Vincenzaappartamenti interessati dal denunciato pericolo di crollo, il [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda con sentenza n. 445/2017, escludendola natura di bene comune del muro.4. In accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzaritenuto invece il muro di proprietà condominiale, preso atto che i duecondomini avevano, nelle more del giudizio, eseguito le operenecessarie a scongiurare il pericolo di crollo, condannò il Condominioad eseguire le opere indicate dal c.t.u. nella relazione di consulenza,secondo l’allegato computo metrico o a corrisponderne il valore.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] 38 ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a sette motivi a cui [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzaincidentale affidato a un motivo; il Condominio ha resistito concontroricorso incidentale.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -3-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente dev’essere rigettata l’eccezione diinammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, comeproposta dai coniugi controricorrenti, per avere l’amministratore delcondominio conferito la procura speciale al difensore in difetto diautorizzazione dell’assemblea.Con la loro domanda, i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato il rischio di crollo del muro cinta perimetrale e disostegno dell’intero immobile condominiale, nella porzione posta acontenimento di uno spazio di proprietà comune, ma riservato al lorouso esclusivo e hanno chiesto, previo accertamento della naturacondominiale del muro, la condanna del Condominio all’esecuzione deilavori di sua riparazione o ricostruzione.Per questa formulazione della domanda, allora, non essendo statochiesto un accertamento con efficacia di giudicato della naturacondominiale del muro, non era necessario integrare il contraddittorionei riguardi degli altri condomini (Cass., Sez. Un., n. 25454 del13/11/2013; Cass. Sez. 6 - 2, n. 6649 del 15/03/2017; Cass. Sez. 2,n. 27957 del 04/10/2023) e l’amministratore del Condominio eralegittimato a resistere in giudizio ex art. 1130 e 1131 cod. civ., perchéla controversia concerneva il compimento di atti conservativi relativialle parti comuni dell’edificio.Ciò precisato, questa Corte, invero, ha chiarito chel’amministratore può agire in giudizio e proporre impugnazioni in nomedel condominio, nell’ambito delle attribuzioni conferitegli dall’art. 1130cod. civ., anche senza apposita autorizzazione (e tale potere perduraanche nel caso di cessazione dalla carica, fino alla sostituzione).In ogni caso, tuttavia, anche qualora la causa esorbiti dai limitidi attribuzione stabiliti da quella norma, deve ulteriormenteRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -4-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026considerarsi che la delibera condominiale con la quale si autorizzal’amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi, conimplicito conferimento della facoltà di proporre impugnazione e, inconsiderazione della sua valenza generale, si è esteso tale principio,affermato con riferimento al giudizio di merito, anche al promovimentodel giudizio di cassazione. Nella specie, allora, la legittimazioneprocessuale dell’amministratore non risulta essere stata contestata insede di giudizio di merito (dalla sentenza risulta soltanto contestataquanto alla fase cautelare), sicché, in applicazione dei principisuesposti, deve ritenersi che la procura speciale al difensore sia statalegittimamente conferita (così, in ultimo, Cass. Sez. 3, n. 11863 del02/05/2024 con indicazione dei precedenti rilevanti; Cass. Sez. 5, n.2584 del 04/02/2010).1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il Condominio ha denunciato la violazionedegli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appellopronunciato oltre i limiti della domanda, incorrendo in un vizio diultrapetizione, laddove lo ha condannato, in difetto di alcuna domanda,né in via esclusiva né in via alternativa, all’esecuzione delle operemeglio descritte nella relazione di c.t.u. e al computo metrico allegatoo, in alternativa, a corrispondere il valore di tali opere; i due condomini,infatti, avrebbero unicamente chiesto l’esecuzione dei lavori di messain sicurezza del muro prospiciente gli appartamenti in loro proprietàindividuale; la condanna, inoltre, sarebbe stata resa in violazione delprincipio del contraddittorio, sancito dall’art. 101 cod. proc. civ. eimplicherebbe il rischio di fare locupletare agli appellanti sommediverse e certamente superiori a quelle effettivamente sostenute perl’esecuzione degli interventi di riparazione.1.1. Il motivo è infondato.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -5-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026Come detto, i condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesto la condanna del Condominio all’esecuzione dei lavoridi riparazione o ricostruzione del muro; nelle more del giudizio e nelprotrarsi dell’inerzia del Condominio, tuttavia, essi hanno dovutoeseguire i lavori necessari per scongiurare il pericolo di crollo del muro.Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte d’appello, accertatoche il muro è di proprietà comune ed esclusa la sopravvenutacessazione della materia del contendere in conseguenzadell’effettuazione dei lavori di consolidamento ad opera degli stessiopere meglio descritte nella relazione di c.t.u. e al computo metricoallegato o, in alternativa, a corrispondere il valore di tali opere.Così decidendo, la Corte d’appello non ha affatto violato ilprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché, comestatuito da questa Corte, il risarcimento per equivalente, con ilriconoscimento al danneggiato di una somma a titolo di reintegrazionedella perdita subita a causa della situazione pregiudizievole di cui erastata chiesta la rimozione, può essere disposto dal Giudice del meritoanche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale: l’attribuzionedi una somma per equivalente costituisce, infatti, un minus rispettoalla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che larelativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda giudiziale dicondanna ad un facere (Cass. Sez. 2, n. 11438 del 30/04/2021; Cass.Sez. 3, n. 24737 del 17/08/2023 con indicazione dei precedentirilevanti).Insussistente è pure, infine, la denunciata violazione delcontraddittorio atteso che la condanna per equivalente è stataesplicitamente resa in riferimento al valore delle opere meglio descrittenella relazione dal c.t.u. e al computo metrico allegato e, perciò, adRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -6-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026importi di cui il Condominio ha avuto piena conoscenza einterlocuzione.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n 3 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato laviolazione dell’art. 1117 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto comune il muro unicamente in relazione alla suafunzione di recinzione, trascurando che, dal titolo di acquisto degliappartamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta invece che il muro per cui ècausa è per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimentodell’area di uso esclusivo degli attori.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il Condominio ha lamentato laviolazione degli artt. 114, 116 e 132 cod. proc. civ., «anche conriferimento alla falsa interpretazione data al contratto di compravenditarogato il 14/11/1987 dal notaio [OSCURATO:PERSONA]». In particolare,secondo un primo profilo articolato in riferimento al n. 3, la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, dal tenore letteraledell’atto di vendita, il muro risulti certamente di proprietà condominialeperché, al contrario, sarebbe semplicemente indicato come «muro dicinta» a protezione di una «striscia di terreno ad uso esclusivo», convoluta elisione dell’aggettivo «condominiale» al fine di tenerenettamente distinta quest’area da quelle comuni. Per altro profilo, inriferimento al n. 4, sarebbe stata resa una motivazione soltantoapparente, perché da un canto non sarebbe stato evidenziato ilpercorso logico sulla base del quale il muro è stato ritenutocondominiale, d’altro canto sarebbe stata resa una motivazionecontraddittoria sul punto, laddove è stato ritenuto, da un canto, checertamente il muro prospiciente gli immobili degli appellati assolve,come la restante parte del muro che circoscrive l’edificio, alla funzioneRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -7-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026di delimitazione dell’intero spazio condominiale e per ciò stesso rientratra le parti comuni dell’edificio ex art. 1117 cod. civ. e, d’altro canto,laddove è stato riportato che lo stesso muro in particolare proteggedirettamente e immediatamente quella stradella riservata all’uso degliappartamenti degli appellanti.3.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamenteper continuità di argomentazione, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.La Corte d’appello ha affermato la natura condominiale del muroprospiciente la proprietà degli attori perché ha rimarcato, innanzitutto,che assolve, come la restante parte che circoscrive l'edificio, allafunzione di delimitare l'intero spazio condominiale ed è, per espressaprevisione contenuta nel titolo di proprietà degli appellanti, un muro dicinta, rientrando perciò stesso tra le parti comuni dell'edificio exarticolo 1117 cod. civ.; ha, quindi, aggiunto che, trattandosi di un murocontroterra, come risulta dalla relazione di consulenza, comunqueassolve una funzione di contenimento e di protezione che si risolvenecessariamente a vantaggio dell'intero edificio condominiale e non dispecifici appartamenti in maniera esclusiva; in tal senso ha ritenutonon rilevante, per escluderne la natura condominiale, che la porzionedi muro per cui è giudizio «protegga, direttamente eimmediatamente», quella stradella in uso esclusivo degli appellanti,che pure resta condominiale nonostante l’uso esclusivo.Così decidendo, la Corte ha reso una motivazione esauriente econforme a diritto.3.2. Innanzitutto, è, perciò, infondata la denuncia di nullità exart. 132 n. 4 cod. proc. civ. Questa Corte ha, infatti, costantementepuntualizzato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -8-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, nel senso della «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, restando così esclusa qualunquerilevanza del semplice «difetto di sufficienza» della motivazione.Ricorre, allora, il vizio denunciato con il secondo motivo quando lamotivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; tra le tante, in ultimo, Cass. Sez.1, n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, invero, non ricorre alcunadelle ipotesi appena descritte, perché, come riportato al precedentepunto, la Corte d’appello ha ampiamente motivato la natura comunedel muro in riferimento alla disciplina codicistica, alla situazione di fattoe al titolo.3.3. Ciò puntualizzato, tutta l’argomentazione delle censureconcernente l’interpretazione del titolo non coglie nel segno: ilCondominio ricorrente, infatti, non considera che la Corte d’appello haesplicitamente escluso che la stradella delimitata dalla porzione dimuro per cui è giudizio non sia condominiale, ritenendo che laprevisione nel titolo della riserva di uso esclusivo ai due condomini nonabbia comunque attribuito loro alcun diritto di proprietà sull’area: sulRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -9-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026punto, il Condominio non ha inteso contestare specificamentel’interpretazione del contenuto del diritto attribuito ai due condominicon l’uso esclusivo (se di natura obbligatoria o quale diritto reale d'usoex art. 1021 cod. civ. – cfr. Cass., Sez. Un., n. 28972 del 17/12/2020),ma si è limitato a sostenere che sussisterebbe un contrasto logico tral’affermazione della funzione precipua di protezione della stradella e lafunzione oggettiva a vantaggio dell’intero condominio: questacontraddizione, al contrario, è insussistente perché la Corte territorialeha presupposto la natura condominiale della stradella e, perciò, non hadistinto affatto, per funzione o natura, la porzione di muro posta a suaprotezione, rispetto all’intero muro di cinta.4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n 4, delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato laviolazione degli artt. 100 e 115 cod. proc. civ., per non avere la Corteterritoriale dichiarato cessata la materia del contendere a seguito delsopravvenuto ripristino della funzionalità del muro ad opera degliappellanti, che avrebbe determinato il venir meno del loro interesseall’unica domanda da loro proposta di «condanna alla riparazione».4.1. Il motivo è infondato. La cessazione dellamateria del contendere consegue alla sopravvenuta carenzad'interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che sianoaccaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir menodelle ragioni di contrasto: nella specie, allora, come rilevato dallastessa Corte palermitana, questa situazione non è venuta certamentea determinarsi, atteso che, come riconosciuto dallo stesso Condominio,i due condomini hanno provveduto alla messa in sicurezza dellaporzione di muro a proprie spese e, perciò, non hanno certamenteperduto il loro interesse alla reintegrazione per equivalente da partedel Condominio.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -10-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/20265. In tal senso, è inammissibile il quinto motivo, articolato inriferimento al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui ilCondominio ha lamentato la violazione degli artt. 88, 115 comma 1,116 comma 2, 167 comma 1 cod. proc. civ. e 2697 e 2698 cod. civ.,per avere la Corte d’appello ritenuto di «nessuna incidenza» la dedotta«avvenuta esecuzione dei necessari lavori», nonostante la circostanzafosse stata oggetto di discussione tra le parti, in quanto allegata dalcondominio. Sul punto, gli appellanti non avevano svolto alcunacontrodeduzione; in tal senso sarebbe stata omessa la valutazione delfatto dell'«intervenuta riparazione», e sarebbe stata pronunciata unacondanna ad un facere non più esigibile.La Corte d’appello, invero, non ha affatto ignorato l’intervenutaesecuzione dei lavori da parte dei due condomini, a loro spese; i lavori,tuttavia sono stati eseguiti per la necessità di scongiurare il pericolovenuto a determinarsi per lo stato di grave fatiscenza del muro, comedescritta a pag. 5 della sentenza impugnata; di seguito, quindi, la Corteterritoriale ha rimarcato che gli appellanti non hanno perduto il lorointeresse all’accertamento della responsabilità del Condominio, previaverifica della condominialità del muro, reiterando la loro domanda eche perciò si rendeva necessaria la condanna del Condominio, inquanto responsabile anche della porzione di muro in contestazione, acompiere le opere di manutenzione come ritenute necessarie dalconsulente nominato, salvo l’eventuale risarcimento per equivalentesempre in riferimento al computo metrico elaborato dal tecnico d’ufficioqualora le condizioni del muro risultino già pienamente ripristinate.6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento ai n. 4 e n. 5, delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato laviolazione degli artt. 115 comma 1, 116 comma 2 e 132 cod. proc. civ.In particolare, la Corte d'appello avrebbe fondato la propria decisioneRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -11-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026sulla consulenza tecnica d’ufficio redatta nella fase cautelare,utilizzandola per ricavare elementi di fatto relativi alle condizioni delmuro, agli interventi necessari per la riparazione e ai relativi costi,recependo però integralmente le conclusioni del tecnico senzaesercitare un adeguato vaglio critico, in particolare omettendo diconsiderare le rilevanti difformità tra lo stato dei luoghi descritto nellaperizia e quello, non contestato, documentato fotograficamente.6.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, la censura difetta diautosufficienza, atteso che non vi sono esposte neppure qualidifformità di rappresentazione della situazione dei luoghi sianoravvisabili tra quella contenuta nella relazione tecnica e le asseritefotografie prodotte, né quando questa difformità sia stata sottopostacon rilievi critici all’attenzione del Giudice; in conseguenza, questaCorte non può esercitare il controllo sulla relativa decisività delleasserite difformità, potendo effettuarlo soltanto sulla base dellededuzioni contenute nel ricorso.A ciò si aggiunga che il vizio di motivazione ex art. 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. non può essere dedotto su elementiistruttori desunti altrove rispetto al contenuto intrinseco della sentenzaimpugnata (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass. Sez. 1 n. 7090del 03/03/2022).7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n 4, delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha nuovamentelamentato la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che laCorte territoriale, laddove ha negato l’incidenza dell’avvenutaesecuzione dei necessari interventi da parte degli appellanti hadisatteso i principi in materia di obbligo di motivazione. L’omessavalutazione dell’intervenuta riparazione del muro oggetto di causa, asuo avviso, integra un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -12-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026360, comma 1, n. 4 c.p.c., giacché la pronuncia di condanna si traducein una motivazione solo apparente, se non contraddittoria e illogica.Per le considerazioni già svolte ai precedenti punti 1.1. e 5, ilmotivo risulta evidentemente inammissibile.8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] eVincenza [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in riferimento ai n. 3 e n. 4 delcomma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appellocondannato la parte soccombente alle spese del giudizio cautelare eagli esborsi relativi alla c.t.u. che vi è stata svolta, erroneamentebasando tale decisione sull’autonomia del procedimento di meritorispetto al precedente giudizio cautelare.8.1. Il motivo è inammissibile per come formulato. Nell'ambitodel procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n.35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento dinuova opera o di danno temuto introdotto ante causam, al pari d'ognialtro diretto all'emissione di una misura cautelare dicarattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con ilprovvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudicemonocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2, n. 18535 del 08/06/2022); inconseguenza, anche la regolamentazione delle spese del giudizio dimerito successivamente instaurato è connotato da autonomia.In tal senso il ricorrente già soccombente, vittorioso nel giudiziodi merito non può dolersi del mancato riconoscimento degli importiliquidati a suo carico nella fase cautelare a titolo di spese, limitandosia denunciare la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. che disciplina ladifferente ipotesi della condanna con cui il Giudice del merito «chiudeil processo davanti a lui»; i condomini ricorrenti incidentali, invece,Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -13-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026hanno proprio unicamente invocato l’art. 91 cod. proc. civ. perlamentare l’omesso rimborso delle spese della fase cautelareanticipatoria che, dalla sentenza impugnata, non risulta negato né,prima ancora, richiesto.9. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono, perciò,respinti. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazioneper 1/3 delle spese di giudizio, poste per i residui 2/3 a carico delCondominio ricorrente e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e VincenzaStante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrentesia dei controricorrenti-ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;condanna il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 38, in Agrigento alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei 2/3delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per detta parte in euro4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 135,00 e agli accessori di legge,compensando il residuo 1/3.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Ric. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -14-Numero registro generale 21725/2020Numero sezionale 1677/2025Numero di raccolta generale 21411/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 5 giugno2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2020 n. 21725 sez. S2 - ud. 5-06-2025 -15-