CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delleMarche, n. 662/02/2019, depositata in data 3 settembre 2019;sul ricorso iscritto al n. 18173/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Siano;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 16371/2026rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generDaaltea pudbbeliclalozio ne 26/05/2026Stato;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche, n. 144/03/2023, depositata in data 13 febbraio2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava all’odierno ricorrente,socio al 99% della [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento n.TQ9035500408/2011, con il quale era stata contestata, in relazioneall’anno di imposta 2003, l’indebita deduzione di costi ai fini IVA edIRAP, l’infedele dichiarazione e l’irregolare tenuta delle scritturecontabili a causa dell’utilizzo, da parte della società (cancellata),della fattura n. 21 del 28 giugno 2003 (emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ora [OSCURATO:SOCIETA]., società ritenuta ‘cartiera’), dell’importo di Euro36.152,00, oltre IVA.Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Pesaro, deducendo la decadenza dell’Ufficio dall’attivitàaccertativa stante l’inapplicabilità dell’art. 37 d.l. 223/2006 econtestando, nel merito, la pretesa tributaria.La CTP rigettava il ricorso: respinta l’eccezione preliminare didecadenza, i giudici di prossimità evidenziavano plurimi elementi(indicati nell’avviso impugnato) a sostegno della fittizietàdell’operazione indicata nella fattura 21/2003; affermavano, poi, lapiana responsabilità del socio, anche a seguito della cancellazionedella società, atteso che il ricorrente era stato destinatario di utili edel capitale residuo all’esito dell’estinzione dell’ente.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale delle Marche, ribadendo l’eccezione di decadenzaNumero registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026dell’Ufficio, stante la mancata dimostrazione dell’instaurazione di unNumero di raccolta generale 16371/2026procedimento penale e contestando nel merito la pretesa eDratar ipaublebli.c azione 26/05/2026L’Agenzia depositava controdeduzioni ribadendo la legittimitàdel proprio operato.Il ricorrente, con memoria illustrativa depositata il 5 maggio2019, contestava la mancata produzione, da parte dell’Ufficio, delprocesso verbale di constatazione dell’8 febbraio 2010, redatto neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e deduceva, per l’effetto,la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche confermavala sentenza di primo grado: riteneva, in primo luogo, corretta ladecisione circa l’applicabilità dell’art. 37 d.l. 223/2006 (e dellaproroga dei termini per l’accertamento ivi prevista); in secondo luogoaffermava come l’Ufficio avesse dato piena prova della pretesainverata nell’avviso di accertamento, alla luce di quanto emergentedal PVC della Guardia di finanza. Con riferimento all’IRAP, la CTRaffermava che la decadenza era stata eccepita per la prima volta inappello e, quindi, tardivamente.3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionaleil contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. Il giudizio fu iscritto aln.r.g. 36456/2019.4. Il contribuente nelle more propose, altresì, domanda direvocazione avverso la sentenza della CTR, affidandosi ad un unicomotivo ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.; in particolare, dedussela sussistenza dell’errore di fatto revocatorio per effetto del richiamo,da parte della CTR, ad un atto (il PVC) non presente agli atti di causa;l’assenza di detto atto nel fascicolo processuale non costituì un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi. Chiese,quindi, l'annullamento della decisione e l’accoglimento dell’appelloproposto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026L’Ufficio, costituendosi, eccepì l’inammissibilità della domandaData pubblicazione 26/05/2026di revocazione e rilevò che la mancata allegazione del PVC agli attidi causa non fu mai dedotta dal contribuente.La CTR rigettò la domanda; sostenne che l’eventuale nullitàdella sentenza di appello, basata anche sulla base di parti del PVC -non presente in atti - riportate dall’Ufficio, avrebbe dovuto costituireoggetto di ricorso per cassazione.5. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.Il giudizio è stato iscritto al n.r.g. 18173/2023.6. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 maggio2026.Il contribuente ha depositato, in data 22 aprile 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c. in ambedue i giudizi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei duericorsi in simultaneus processus, ai sensi dell’art. 274 c.p.c.,disposizione applicabile anche al processo di legittimità, in ragionedel rapporto di pregiudizialità esistente tra il ricorso n.r.g.18173/2023, con cui si chiede la cassazione della decisione che harigettato l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.,della medesima sentenza impugnata con il ricorso per cassazione dicui al n.r.g. 36456/2019 (cfr. Cass. 05/07/2022, n. 21169).2. Ciò posto, con l’unico motivo del ricorso rubricato al n.r.g.18173/2023 il contribuente deduce la «nullità della sentenza ex art.360, comma 1 n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 395, comma 4, c.p.c. e 64 D. Lgs. n. 546/92». Precisamente,ritiene l’incipit della motivazione del giudice della revocazione circala mancata affermazione, da parte della CTR, di aver preso visionedel PVC, pacificamente contraddetto dalla motivazione dellasentenza revocanda in cui si riporta virgolettata la pagina 2 del PVC.Inoltre, in nessun passaggio della sentenza oggi impugnata la CTRavrebbe richiamato parti del PVC ricavandoli da ‘taluni passaggi degliNumero registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026Data pubblicazione 26/05/2026l’appello del contribuente, aveva considerato tout court esistente ildetto PVC, per averlo richiamato (tra virgolette e con l’indicazionedel numero di pagina); pertanto, diversamente da quanto sostenutonella decisione oggi gravata, da nessun passaggio della sentenza n.662/2019 si ricava che la CTR fosse a conoscenza del fatto che ‘ilpvc in questione non fosse presente in atti’.Erronea, sotto tre aspetti, sarebbe, poi, l’affermazione dellaCGT-2 secondo cui la mancanza del PVC aveva costituito una dellequestioni dibattute nel processo: in primo luogo, in tal caso la CGT-2 avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda direvocazione, non rigettarla nel merito. In secondo luogo, laquestione del mancato deposito del PVC in iudicio era stata sollevatadal contribuente in sede di memoria illustrativa in appello (e ribaditaall’udienza di discussione) e l’Ufficio non aveva contestato dettacircostanza; pertanto, alcuna incertezza (e, pertanto, dibattito)poteva dirsi sorta al riguardo; in terzo luogo, la questione era statasollevata già in sede di memoria illustrativa, non già (e solo)all’udienza del 17 giugno 2019, come affermato dal giudice a quo.Il contribuente conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso,essendo evidente l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la CTR,ovvero l’aver erroneamente supposto l’esistenza in atti del PVC dellaGDF di Pesaro (datato 8 febbraio 2010), mai allegato in atti. Ilmancato deposito del detto PVC non costituì fatto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciarsi. L’errore, infine, fu essenzialee decisivo, poiché in difetto del PVC l’assunto erariale era sfornito diprova.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L’art. 395, n. 4, c.p.c., prevede che le sentenzepronunciate in grado di appello o in unico grado possano essereimpugnate per revocazione:4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagliNumero registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità èData pubblicazione 26/05/2026incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenzadi un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’unoquanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare.Questa Corte ha precisato che «l’errore di fatto, quale motivodi revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per lesentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ.,deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli attisottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale sucircostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con caratteredi assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, conesclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in dirittodelle risultanze processuali» (Cass. 25/06/2008, n. 17443).L’erronea percezione degli atti di causa, nella quale si sostanzial’errore in parola, postula l’esistenza di un contrasto tra due diverserappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamentel’una dalla sentenza impugnata (purché non sia il frutto divalutazione o giudizio) e l’altra dagli atti processuali.2.3. Si è, ad esempio, ritenuta suscettibile di revocazione ladecisione adottata sulla base dell’affermazione, dovuta a merasvista, dell’inesistenza in atti di un determinato documento, cherisulti invece ritualmente prodotto (così già Cass. 04/10/1971, n.2697 e, nella giurisprudenza più recente e 20/03/2023, n. 7973),purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge. L'affermazionecontenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali(d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esserviincontestabilmente inseriti (nella specie fatture per costi ritenutiindeducibili per difetto di inerenza, non prodotti in giudizio secondola CTR), non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una merasvista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi,motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non diricorso per cassazione (Cass. 26/01/2021, n. 1562). MutatisNumero registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026mutandis integra il medesimo errore di fatto l’affermazioneData pubblicazione 26/05/2026dell’esistenza, nel fascicolo processuale, di un atto e/o documentoche, invece, incontestabilmente non vi sia.Nell’uno e nell’altro caso l’errore di fatto integra il viziorevocatorio se: a) è decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, ladecisione sarebbe stata diversa; b) non cade su un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato.2.4. Ciò posto in termini generali, osserva la Corte che nellaspecie la CTR marchigiana, nella sentenza n. 662/2019, harichiamato (tramite il riferimento alla pagina) e pedissequamenteriportato (tramite l’uso delle virgolette) il seguente passo del PVCredatto dalla Guardia di Finanza: ‘la prevalenza delle prestazioni diservizio ricevute (fornitura di manodopera) che costituiscono la quasitotalità dei costi, provengono da imprese inesistenti oppure inidoneea rendere le prestazioni di manodopera per un ammontare cosìrilevante come quello annotato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., oppure chenon erano a conoscenza dell’emissione delle fatture stesse. Infatti, ititolari di tali imprese non hanno riconosciuto, come da loro rese, leprestazioni di manodopera di cui alle annotazioni in contabilità dellaCommerce S.r.l.’ (pagina 6 della sentenza).È pacifico tra le parti che il detto PVC non è stato depositato iniudicio dall’A.F. al punto che proprio la mancata produzione dellostesso era stata eccepita dal contribuente onde contestare la provadella pretesa erariale.L’errore di fatto è, allora, indiscutibile, non potendosicondividere quanto affermato nella sentenza resa sulla domanda direvocazione, atteso che, a fronte del richiamo (testuale e specificocon l’indicazione della pagina del PVC), non occorreva affattoun’affermazione del Collegio di aver preso visione del PVC,affermazione che si sarebbe posta in insanabile contrasto (logicoprima che giuridico) con quanto riportato in sentenza. Né risulta chei passi del PVC riportati nella decisione siano gli stessi riportati in atti(processuali) dell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026Ciononostante, il motivo va comunque respinto in difetto delData pubblicazione 26/05/2026requisito richiesto dalla norma (2.3. sub a), ovvero la decisivitàdell’errore di fatto.A tal fine è sufficiente osservare che nell’avviso diaccertamento impugnato venivano riportati (e, quindi, portati aconoscenza del contribuente) diversi passi del PVC, tra i quali l’incipitdel passaggio richiamato dalla CTR: ‘la prevalenza delle prestazionidi servizio ricevute (fornitura di manodopera) che costituiscono laquasi totalità dei costi, provengono da imprese inesistenti o inidoneea rendere tali prestazioni o addirittura che non erano a conoscenzadell’emissione delle fatture stesse’.Ciò è sufficiente a ritenere non decisivo l’errore in cui è incorsala CTR, poiché anche se questa non avesse tenuto conto del PVC neitermini riportati nella sentenza, avrebbe con ogni probabilità statuitonei medesimi termini alla luce di quanto riportato nell’avviso diaccertamento (circa il contenuto del PVC).Anzi, nell’avviso di accertamento vi sono anche altri elementi(ancor più pregnanti dal punto di vista probatorio) astrattamenteidonei a fondare il recupero erariale, ovvero: a) la circostanza che laCommerce s.r.l. era priva di idonea struttura imprenditoriale, b) ilsuo amministratore era un prestanome nullatenente, c) non è statarivenuta documentazione a supporto delle operazioni di gestione, e,infine, d) tutte le fatture annotate dal 2003 al 2005 erano stateonorate in contanti per importi superiori a quelli previsti dallanormativa antiriciclaggio.2.5. In definitiva, il ricorso va rigettato e la sentenzaimpugnata confermata, sebbene con la diversa motivazione appenaesposta.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/20263. Può, ora, passarsi all’esame del ricorso per cassazioneData pubblicazione 26/05/2026rubricato al n.r.g. 36456/2019.3.1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la «nullità della sentenzaper violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.» per essere viziata daun errore di percezione nell’esame delle prove, in particolare peraver erroneamente supposto l’esistenza in atti del PVC redatto dallaGuardia di Finanza di Pesaro l’8 febbraio 2010. Precisa che tale errorenon può essere fatto valere con il rimedio della revocazione ex art.395 c.p.c., avendo formato oggetto di discussione tra le parti.Il motivo è inammissibile, in quanto la doglianza integra unerrore di fatto revocatorio, come dedotto dallo stesso contribuentecon la successiva, melius re perpensa, proposizione della domandadi revocazione (oggetto del giudizio riunito).3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «nullità dellasentenza ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.». Censura, in particolare,l’affermazione della CTR secondo cui il contribuente non avrebbefornito la prova contraria circa la veridicità delle operazionicontestate dall’Ufficio come inesistenti.Anche questo motivo è inammissibile integrandol’affermazione della CTR, come ammesso dal medesimocontribuente, un mero obiter dictum, non espressione diun’autonoma ratio decidendi e, in quanto tale, non impugnabile perdifetto di interesse.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 18, 53, 56 e 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere laCTR erroneamente ritenuta tardiva l’eccezione di decadenzarelativamente all’IRAP in quanto proposta solo con l’atto di appello(secondo l’assunto della CTR l’eccezione de qua era stata propostain primo grado solo con riferimento alle altre imposte). Opina, dicontro, di aver sollevato la relativa eccezione con riferimento a tutteNumero registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026le imposte recuperate dall’A.F. e di aver spiegato la detta eccezioneNumero di raccolta generale 16371/2026in maniera più analitica con riferimento alle II.DD. ed allD’IaVtaA pu bsbloiclaozio ne 26/05/2026perché era entrato in vigore il d.l. 223/2006 ed era intervenuta laCorte costituzionale (sent. n. 247/2012).Il motivo è fondato.3.3.1. L’eccezione di decadenza dalla potestà accertativa conriferimento all’IRAP non può ritenersi, alla luce del contenuto delricorso in primo grado, tardiva, come invece ritenuto dalla CTR;invero, l’eccezione di decadenza è ivi formulata in termini generalisenza alcuna limitazione all’IVA o alle imposte dirette diversedall’IRAP; sussiste, pertanto, il denunciato vizio.3.3.2. Il motivo in scrutinio va, pertanto, accolto e la CGT-2 insede di rinvio dovrà verificare l’intervenuta decadenza conriferimento all’IRAP, tenendo presente che per la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 10/01/2025, n.600) il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni dellerelative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.4. In definitiva, il terzo motivo di ricorso va accolto,inammissibili i primi due; la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche,in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame inrelazione alla censura accolta ed in conformità ai principi esposti edalla liquidazione delle spese di legittimità, anche del giudizio riunito. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del giudizio rubricato al n.r.g.18173/2023 a quello iscritto al n.r.g. 36456/2019;rigetta il ricorso rubricato al n.r.g. 18173/2023;dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 36456/2019Numero sezionale 3898/2026Numero di raccolta generale 16371/2026accoglie il terzo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 36456/2019,Data pubblicazione 26/05/2026inammissibili i primi due, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, perché provveda al nuovo esame in relazione allacensura accolta ed in conformità ai principi esposti ed allaliquidazione delle spese di legittimità, anche del giudizio riunito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci