CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;ricorrentecontroCozzi Patrizia e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentiavverso la sentenza n. 3317/2024 depositata il 5 dicembre 2024 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avanti al Tribunale di Milanodeducendo: che la prima aveva sottoscritto in data 22 giugno 1999 duebuoni fruttiferi, serie CB; che entrambi avevano sottoscritto diversi altribuoni, delle serie CE, AA1, AA2, AA3, emessi tra il 24 luglio 2000 e il17 ottobre 2001; che per tutti i titoli in questione [OSCURATO:PERSONA] avevaomesso di consegnare ai medesimi attori il foglio informativo analitico;che la convenuta aveva negato il rimborso dei buoni postali eccependol’intervenuta prescrizione. Hanno quindi domandato al Tribunale diMilano: di dichiarare la non intervenuta prescrizione dei buoni postali,con condanna della resistente al rimborso del capitale e degli interessimaturati; in subordine, di accertare la responsabilità contrattuale,precontrattuale o extracontrattuale della resistente per violazione degliobblighi informativi e di trasparenza a suo carico, con conseguentecondanna della stessa al risarcimento del danno, in misura pari alcapitale investito, quale danno emergente, e agli interessi, quale lucrocessante; ancora in subordine, di dichiarare la risoluzione del contrattoper inadempimento colpevole della convenuta, con conseguentecondanna di questa alla restituzione del capitale investito e alrisarcimento del danno rappresentato dagli interessi sulla sommacorrisposta; in via ulteriormente gradata, di accertare l’arricchimentosenza causa della resistente, condannandola alla restituzione delcapitale investito.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita, resistendo alle domande attrici.In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Milano ha respintole domande attrici.2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoappello. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa anche nel giudizio di impugnazione,chiedendo il rigetto del gravame.La Corte di appello di Milano ha pronunciato sentenza con cui, intotale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato PosteSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026Italiane a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 9.037,99,oltre interessi e in favore di questa e di [OSCURATO:PERSONA] l’importodi euro 11.437,50, oltre interessi.3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di Milanocon un ricorso per cassazione basato su due motivi. Resistono concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 34, comma 3, d. l. n. 34/2020, nonché dell’art. 16 d.l. n.221/2021. Si rileva che quest’ultimo decreto-legge ha protratto lasituazione emergenziale pandemica determinata dal Covid-19 sino al31 marzo 2022, ma circoscrivendone, col cit. art. 16, l’ambitod’applicazione: si spiega che la proroga prevista in tale testo normativoriguarda i «termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegatoA» del decreto-legge e che proprio tale allegato non contiene alcunriferimento ai buoni fruttiferi postali. Per conseguenza, secondo laricorrente, i buoni delle serie CB e CE potevano essere riscossi entro iltermine previsto dall’ultima disposizione che aveva previsto la prorogadel termine di prescrizione: in tal senso, in base all’art. 11 d.l. n. 52 del2021, il termine in questione cadeva nel termine di due mesi a far datadal 31 luglio 2021, mentre nel caso di specie il primo atto interruttivodella prescrizione risultava essere successivo, risalendo al 25 novembre2021.2. — Il motivo è fondato.3. — Ha osservato la Corte di appello che il problema del dies aquo della prescrizione del diritto al rimborso non assumeva concretarilevanza nell’ambito della controversia portata al suo esame: per tuttii buoni postali appartenenti alle serie CB e CE il termine in cui si sarebbeprescritto il diritto in questione era infatti caduto nel periodo segnatodalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19; se siSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026riteneva che la prescrizione decennale decorresse dal giorno discadenza del titolo, essa sarebbe caduta, per i tre gruppi di buoni,rispettivamente il 22 giugno 2020, il 24 luglio 2020 e il 18 ottobre 2020;se si opinava, invece, che il dies a quo della prescrizione fosse daindividuare nel primo giorno dell’anno successivo a quello in cui il buonopoteva essere riscosso, la prescrizione si sarebbe consumata, per tuttii titoli, il 1 gennaio 2021. La Corte territoriale ha spiegato chel’irrilevanza di tale sfasatura temporale dipendeva dalla previsionecontenuta nell’art. 34, comma 3, d.l. n. 77 del 2020, secondo cui i buonipostali il cui termine di prescrizione si collocava all’interno del periododi emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri erano esigibili entrodue mesi dalla cessazione di tale periodo. Nel caso in esame, per tutti ibuoni la prescrizione si sarebbe compiuta in tale arco di tempo, ondeera soggetta a tale disciplina emergenziale.La Corte di merito ha poi ricordato che la previsione di cui al cit.art. 34, comma 3, era stata più volte prorogata. Ha reputato peròerronea la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, secondo cui il d.l.n. 221 del 2021 non aveva affatto programmato un tale prolungamentodel termine prescrizionale. Ha osservato, al riguardo, che il ricordatoart. 34, comma 3, «aveva già espressamente ed univocamenteancorato, per i buoni fruttiferi postali che sarebbero giunti aprescrizione durante il periodo di emergenza, il differimento dell’‘esigibilità’ degli stessi a due mesi dal termine dello stato diemergenza», sicché, «ad evidente tutela dell’affidamento degliinvestitori in buoni fruttiferi postali», doveva ritenersi «non fossenemmeno necessaria la specifica previsione di proroga in ognuno deidecreti legge, meramente posticipativi dello stato emergenziale, che sisono succeduti nel tempo, essendo quella (la proroga) già stataprevista, in generale, con norma avente valore di legge, sino a due mesisuccessivi al termine del predetto stato di emergenza».Ebbene, tale ricostruzione non può essere condivisa.Sez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/20264. — Si deve premettere che la prescrizione dei buoni di cui quisi discorre si sarebbe compiuta allo spirare del decimo anno dalla datadi rispettiva scadenza dei medesimi. Infatti, in tema di buoni postalifruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cuiall'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie giàemesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto decretoministeriale, non si fossero compiuti i termini di prescrizionecontemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il dies aquo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo,pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaiodell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)(Cass. 28 luglio 2023, n. 23006).Ciò detto, la prescrizione del diritto al rimborso sarebbe maturata,in base a tale principio, in periodo che ricadeva nella previsione dell’art.34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n.77 del 2020. La norma prevedeva: «I buoni fruttiferi postali il cuitermine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili daisottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al terminedel predetto stato di emergenza».Questa disciplina è stata prorogata più volte.Dapprima, con l’art. 72, comma 1, d.l. n. 104 del 2020,convertito, con modificazioni, in l. n. 126 del 2000, è stato disposto:«Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,nonché di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020».L’art. 1, comma 3, del d.l. n. 125 del 2020, convertito in l. n. 159del 2020, ha poi stabilito, attraverso la modificazione del d.l. n. 83 del2020 (convertito con modificazioni in l. 124 del 2020), che i terminiSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 dello stessodecreto — tra cui è stata inclusa la norma di cui al cit. art. 34 del d.l.n. 34 del 2020, relativa ai buoni fruttiferi postali — fossero prorogatifino al 31 dicembre 2020.In seguito, l’art. 19 d.l. n. 183 del 2020, convertito, conmodificazioni, in l. n. 21 del 2021 ha prescritto: «I termini previsti dalledisposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla datadi cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 ecomunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengonovigente». Anche l’allegato 1 di tale decreto-legge includeva, tra lerichiamate disposizioni legislative, il cit. art. 34 d.l. n. 34 del 2020.Con la stessa tecnica del rinvio ad allegato che includeva ladisposizione appena richiamata ha operato, per il periodoimmediatamente successivo, l’art. 11 d.l. n. 52/2021, convertito, conmodificazioni, nella l. n. 87 del 2021, del seguente tenore: «I terminiprevisti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogatifino al 31 luglio 2021», con specifiche eccezioni che qui, ovviamente,non interessano.L’art. 6 d.l. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, in l. n.126 del 2021, è norma che adotta pure il criterio di selezione dei terminicontemplati da pregresse disposizioni normative, ma esclude dal noverodi queste il più volte citato art. 34 d.l. n. 34 del 2020. La norma dispone:«I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sonoprorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengonovigente»; il predetto allegato non fa però menzione alcuna delladisciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferipostali. La detta prescrizione è ignorata anche dall’art. 16, comma 1,d.l. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 11 del 2022,che ha disposto un’ulteriore proroga, sempre riferita a specifiche ipotesiSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 6Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026normative, fino alla data del 31 marzo 2022.L’opzione interpretativa della Corte di appello, secondo cui, comesi è visto, la previsione della proroga dovrebbe considerarsi superflua,visto che l’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 spiegherebbe effettisino a due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, apparecensurabile su più versanti. Anzitutto essa trascura di considerare ildato letterale della disciplina introdotta col cit. art. 6 d.l. n. 15 del 2021,posto che la detta disposizione non ha previsto una prorogageneralizzata, ma ha circoscritto la stessa ai soli termini contemplatinell’allegato A del decreto-legge. In secondo luogo, la soluzione indicatadal Giudice distrettuale omette di considerare, sul piano sistematico, latecnica cui il legislatore ha affidato le proroghe disposte con riguardoallo stato di emergenza da Covid-19: tecnica consistente nella precisaindividuazione delle materie a cui la proroga doveva applicarsi. Daultimo, l’esegesi proposta dalla Corte di merito finisce per ampliarel’ambito applicativo della disciplina sulla proroga dei termini,eccezionale e derogatoria, che è contenuta nell’art. 34, comma 3, cit.:norma, questa, che dovrebbe perciò operare in periodi successivirispetto a quello che essa era deputata a regolare (e, oltretutto, inchiaro contrasto, per quanto sopra detto, con le normesuccessivamente emanate che hanno definito l’oggetto della prorogastessa); ebbene, in presenza di disposizioni eccezionali o derogatorierispetto ad altra norma avente natura di «regola» (nella fattispecie:quella che assoggetta alla prescrizione decennale il diritto allariscossione dei buoni), è vietato, come è noto, l’impiego dell’analogia(art. 14 preleggi), ma anche l’interpretazione estensiva, ove la stessariduca la portata della norma costituente la regola con l'introduzione dinuove eccezioni, e non si limiti ad individuare nel contenuto implicitodella norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecieavente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Cass. 1settembre 1999, n. 9205; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 28Sez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 7Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026febbraio 2018, n. 4657).L’art. 34 d.l. n. 34 del 2020 ha semmai conservato un autonomovalore precettivo — rispetto alle varie disposizioni di proroga che si sonosuccedute nel tempo — laddove ha previsto che il rimborso dei buonifosse esigibile nei due mesi dalla cessazione dello stato di emergenza:poiché il legislatore ha riconosciuto al risparmiatore, per l’esercizio delsuo diritto, il predetto termine di due mesi, e ciò sul presupposto che ildiritto stesso non potesse essere liberamente fatto valere nel periododell’emergenza pandemica, la previsione è evidentemente destinata adoperare allo scadere dell’ultimo periodo di proroga, posto che lacondizione limitativa dell’esercizio del diritto ha continuato a protrarsiper l’intero arco temporale segnato dagli interventi legislativi di cui si èdetto (in cui, infatti, la prescrizione non ha potuto compiersi).5. — Col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 6 del d.m. 19 dicembre2000 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico,oltre che dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, nonché deiprincipi sanciti da Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963. La sentenzaimpugnata è censurata sotto plurimi profili. Si rileva anzitutto che lamancata consegna del foglio informativo analitico relativo ai buonisottoscritti da entrambi gli attori non era stata provata; secondo [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello avrebbe inoltre erroneamente creduto chegravasse su di essa ricorrente l’onere di provare l’avvenuta consegnadel detto documento; si deduce, ancora, che i buoni fruttiferi postalinon costituiscono titoli di credito, rientrando, piuttosto, nella categoriadei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell’art. 2002c.c., è soltanto quella di identificare l’avente diritto alla prestazione: ilrapporto giuridico intercorrente tra emittente e risparmiatore sarebbedunque disciplinato dai decreti ministeriali istitutivi delle diverse seriedi buoni postali, che sono fonti normative idonee a integrare ab externoil contenuto del contratto; dal che discenderebbe l’assoluta irrilevanzaSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 8Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026della consegna del foglio informativo.6. — Anche tale motivo appare fondato.La responsabilità risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allerestanti serie di buoni (privi di indicazione quanto alla scadenza e altermine di prescrizione) si fonda, secondo la Corte di appello, sullaseguente progressione argomentativa. [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornitoalcuna prova della consegna del foglio informativo analitico aisottoscrittori dei buoni e, del resto, tale circostanza era stata «ritenutadal Giudice di primo grado sostanzialmente pacifica in causa e nonspecificamente contestata dalla parte appellata»; era irrilevante lacontestazione di parte appellata secondo cui il predetto foglio veniva,in ogni caso, affisso in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico,e ciò in quanto tale adempimento doveva integrare l’obbligo diconsegna del documento, e non sostituirlo; oltre ad essere mancata laconsegna dei fogli informativi relativi ai titoli sottoscritti, alcuni deibuoni fruttiferi nulla riportavano circa il termine di prescrizione e conriferimento ad alcuni di essi non era indicata nemmeno la durata delbuono, essendo apposta sui buoni la sola stampigliatura «a termine»;la violazione dei doveri di informazione non aveva, quindi, potuto porregli odierni appellanti nella condizione di attivarsi tempestivamente perriscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione peressi previsto.7. — Si dibatte quindi di un inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agliobblighi informativi da adempiere nei confronti dei risparmiatori. Taleinadempimento, secondo la parte attrice in giudizio, avrebbedeterminato la mancata conoscenza, da parte sua, della data discadenza del buono, e quindi della decorrenza del termine diprescrizione del diritto al rimborso del titolo; da ciò sortirebbeun’obbligazione risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] pari all’ammontare dellasomma che i titolari dei buoni hanno mancato di riscuotere in tempoutile: il danno oggetto del richiesto risarcimento è in altri terminiSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 9Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026associato alla perdita sofferta dai sottoscrittori dei buoni per non esserestati posti nella condizione di esigere la prestazione prima del decorsodella prescrizione.8. — Mette conto di rilevare che la consegna del foglio informativoanalitico è prescritta, per i buoni delle diverse serie di cui qui sicontroverte, dall’art. 3, comma 1 («Per il collocamento dei buonifruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnatoal sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizionedelle caratteristiche dell'investimento»), oltre che all’art. 6, comma 1,d.m. 19 dicembre 2000 («Poste italiane s.p.a. espone nei propri localiaperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizionedettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali»).9. — È da escludere che la mancata consegna del documento, oveprescritta, determini, quale conseguenza, una responsabilità risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] per la procurata perdita del diritto al rimborso. Laconclusione ha trovato plurime espressioni in recenti arresti di questaCorte (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686; Cass. 12 marzo 2026, n. 5578;non massimate in CED, tra le tante: Cass. 30 aprile 2026, n. 12123;Cass. 11 giugno 2026, n. 19200; Cass. 7 luglio 2026, n. 22898; Cass.8 luglio 2026, n. 22842; Cass. 8 luglio 2026, n. 22567).Assume centralità, ai fini della risoluzione della questione cheinteressa, il dato per cui la consegna del foglio informativo analiticoresta estranea al momento genetico del rapporto e inerisce, di contro,all’esecuzione di questo. Il d.m. 19 dicembre 2000 non prevede, infatti,che il perfezionamento del contratto relativo al collocamento del buonopostale si attui con la trasmissione del predetto documento al cliente.L’art. 3 del detto decreto ministeriale tiene anzi distinti ladocumentazione dell’impegno negoziale, rappresentato dal titolo e dalcontratto (a seconda che i buoni postali siano rappresentati, o nonrappresentati, dal documento cartaceo) e la consegna del predettoSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 10Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026foglio informativo. In modo ancora più eloquente, muovendosi nellamedesima logica, il d.m. 6 ottobre 2004, come si è visto, non hanemmeno più previsto la consegna del foglio informativo analitico,sostituendo tale incombente con l’obbligo di messa a disposizione deldocumento nei locali aperti al pubblico.Questa Corte ha dunque rilevato: «[G]li obblighi informativiprevisti dai decreti emanati a seguito del riordino di [OSCURATO:PERSONA] ePrestiti non sono preordinati al riequilibrio di un'asimmetria delpatrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore,al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, atteso che glistessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso dititolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione edagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è eterointegrata mediantel'applicazione di previsioni normative ed aventi una durata nontrascurabile. Si tratta, cioè, di informazioni che non attengono alla fasedella formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta — etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori — al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dallafiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell'acquirente suitermini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686 e Cass. 12marzo 2026, n. 5578, citt., in motivazione). In tal senso, lasottoscrizione del buono «postula che l'investitore abbia espresso il suoconsenso in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, qualil'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata del finanziamento.Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattuale sottoscrittoSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 11Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026rechino la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stataappresa dal sottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro regolante l'emissionedella specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleo essenziale sulquale si forma il consenso all'acquisto del buono postale, infatti, nonpuò che includere anche gli elementi regolatori delle condizionieconomiche del rapporto così come indicati nel decreto istitutivodell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]». Va pertanto esclusoche la durata del titolo esuli dall'accordo negoziale intervenuto tra ilrisparmiatore e l'emittente e che lo stesso risparmiatore sia all’oscurodi tale elemento: «Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittoreè — o, comunque, per il principio di autoresponsabilità, deve essere —a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, tra cui quellocontroverso della data di scadenza, ossia della durata, può osservarsi,altresì, che è inconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto(solo quest'ultimo profilo essendo rimesso all'accertamento proprio delgiudice di merito, il primo, invece, rientrando nella struttura propriadella fattispecie risarcitoria — composta da fatto, evento e nessocausale tra essi —, come tale certamente verificabile da questa Corte),la sussistenza di un nesso di causalità tra il dedotto inadempimentodell'obbligo informativo ed il danno lamentato per la estinzione deldiritto al rimborso per prescrizione, venendo in rilievo l'omessacomunicazione di una informazione già in possesso dell'asserita partelesa» (sentenze da ultimo citate, in motivazione). D’altro canto, ove sidovesse ritenere che la conoscenza delle condizioni contrattuali su cuideve formarsi il consenso sia veicolata dal foglio informativo, dovrebbeper coerenza supporsi che, ove lo stesso fornisca una indicazionequanto alla data di scadenza del titolo, la mancata consegna deldocumento determini l’assenza di accordo delle parti su un elementoessenziale del rapporto: evenienza, questa, che non risulta sia stataSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 12Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026mai prospettata.Il punto di approdo è dunque rappresentato dall’inefficienza, sulpiano causale, dell’inadempimento dell’emittente all’obbligo diconsegnare il foglio informativo: la mancata trasmissione deldocumento non risulta cioè idonea a giustificare, sul piano eziologico, ildanno determinato dalla perdita del diritto al rimborso per il nontempestivo attivarsi del risparmiatore. Il valido perfezionamento delnegozio avente ad oggetto il collocamento del titolo implica, infatti, cheil detto soggetto abbia comunque acquisito conoscenza del termine discadenza del buono e tanto impedisce di ritenere che la mancataconsegna del foglio informativo (che si colloca infatti «a valle» dellaconclusione del contratto) abbia privato l’interessato, per l’ignoranza diquel dato, della possibilità di esercitare tempestivamente il propriodiritto. E ciò, come precisato da questa S.C., «a prescindere da ognirilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioni cheil foglio informativo avrebbe dovuto contenere — se tali da includere, onon, anche la durata del titolo, — atteso che il d.m. 19 dicembre 2000non ne indica in modo dettagliato il contenuto» (sentenze citate, inmotivazione).Se è vero, d’altra parte, che la disponibilità di uno scritto che rechiindicazione della data di scadenza del titolo può agevolare ilrisparmiatore nella memorizzazione del preciso contenutodell’operazione posta in essere, non è possibile affermare che lamancata consegna del documento informativo generi, comeconseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato eserciziodel diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato iltermine prescrizionale). Per un verso, infatti, il mancato esercizio deldiritto può discendere da cause diverse dal mancato possesso deldocumento in questione, tanto più in una situazione quale quella inesame, in cui la data di scadenza del buono è stata oggetto dell’accordoconcluso (ed è quindi entrata nella sfera di conoscenza della parte); perSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 13Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026altro verso, le informazioni di cui trattasi sono pur sempre ricavabilialiunde: in particolare, dai decreti ministeriali contenenti il regolamentonormativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale; sicché non può sostenersi, in termini generali, chesolo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolaredel buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse.Mette conto di aggiungere che sarebbe del resto incongruopretendere di riversare nella materia dei buoni postali fruttiferi gli esitidell’elaborazione giurisprudenziale in materia di inadempimento degliobblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento. Inquest’ultima materia gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario,contemplati dall’art. 21, comma 1, lett. b), t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998),sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonioconoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine diconsentirgli una scelta realmente consapevole: dall’esistenza di taliobblighi scaturisce dunque una presunzione legale di sussistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudiziopatrimoniale, pur suscettibile di prova contraria da partedell'intermediario (per tutte: Cass. 11 novembre 2021, n. 33596; Cass.28 luglio 2020, n. 16126). Nella prestazione dei servizi di investimentoè l’assenza di una adeguata informazione a determinare, comeconseguenza naturale, la perdita economica correlata a una scelta diinvestimento che il cliente non avrebbe altrimenti fatto; la decisione diinvestimento si determina, in tale ambito, proprio in quantol’intermediario, col proprio inadempimento, ha mancato di correggerel’asimmetria di cui si è detto. Nel caso dei buoni postali, come avvertito,le informazioni contenute nei fogli analitici non sono dirette acorreggere alcuna asimmetria: sono volte piuttosto ad assolvere a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dell’operazione già conclusa(un’operazione, può qui aggiungersi, in cui sono implicate informazionicui la parte interessata ha avuto libero accesso, visto che esse sonoSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 14Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026contenute nel decreto ministeriale recante le condizioni generali diemissione dei buoni postali fruttiferi di nuova serie oggetto dinegoziazione). Si comprende, allora, la differente rilevanza che, nellapartita dell’eziologia del danno, giocano l’una e l’altra forma diinadempimento.10. — In accoglimento di entrambi i motivi di ricorso la sentenzaimpugnata è cassata.11. — La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversacomposizione. Detta Corte provvederà a regolare le spese del giudiziodi legittimità.12. — [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà applicare i seguenti principi didiritto.«Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto alrimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cadanel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31gennaio 2020, occorre considerare non già la sola previsione contenutanell’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni,in l. n. 77 del 2020, secondo cui i detti buoni sono esigibili daisottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al terminedel predetto stato di emergenza causato dalla diffusione dell'epidemiada Covid-19, ma anche le successive norme che hanno definito, nel suoorizzonte temporale, l’estensione applicativa della detta disciplinaemergenziale, sicché il diritto alla riscossione dei buoni ha potuto essereesercitato nel termine di due mesi dalla cessazione del periodo diproroga, termine da individuarsi — in base all’art. 11 d.l. n. 52 del2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87 del 2021 — nel giorno31 luglio 2021».«In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativaconcernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile varicercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, lamancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 delSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 15Numero registro generale 12074/2025Numero sezionale 3020/2026Numero di raccolta generale 25014/2026Data pubblicazione 06/09/2026d.m. 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che, successivamente, eccepisca di non poterrimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinariadecennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., non determina l’insorgere diun diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto nonesercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il qualelamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficitinformativo cagionatogli dalla mancata consegna del foglio suddetto». P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026. Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 12074/2025camera di consiglio 3.7.2026 16