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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34305/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4365-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5703/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 04365 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1.con gli avvisi di accertamento BN0015701, BN0015702 e BN0015708 BN0015709 BN0015710 BN0015713 BN0015764, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa relativamente ad impianti di produzione di energia eolica, includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, le torri di sostegno delle pale eoliche;

2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania, richiamate le ordinanze di questa Corte nn.20726, 20727, 20728, 21287, 21288, 21460,21461, 21462 del 2020 anche nella parte in cui è stato ritenuto che spetta al giudice del merito accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015, ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado, e così annullato gli avvisi; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con un unico motivo con cui lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21,

I. n.208/2015.

Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia;

4. la contribuente ha depositato controricorso icontenente ricorso incidentale condizionato, (curi;A_ considerato che:

1. il ricorso non offre utili elementi per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte.

Con innumerevoli precedenti (oltre quelli citati dalla CTR nella sentenza impugnata, v., ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021), è stato affermato che, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.) con la conseguenza che se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021);

2. nella specie, l'accertamento della funzionalità delle torri di cui trattasi allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile laddove la CTR dopo aver dato conto della doverosità dell'accertamento, ha annullato gli avvisi de quibus;

3. il ricorso principale va, pertanto, rigettato;

4. il ricorso incidentale resta assorbito;

5. le spese seguono la soccombenza

6. non deve applicarsi l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate e rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4365-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5703/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04365 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1.con gli avvisi di accertamento BN0015701, BN0015702 e BN0015708 BN0015709 BN0015710 BN0015713 BN0015764, l'Agenzia delle Entrate rettificava la rendita catastale proposta con docfa dalla [OSCURATO:PERSONA] spa relativamente ad impianti di produzione di energia eolica, includendo tra gli elementi di calcolo della rendita, le torri di sostegno delle pale eoliche; 2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania, richiamate le ordinanze di questa Corte nn.20726, 20727, 20728, 21287, 21288, 21460,21461, 21462 del 2020 anche nella parte in cui è stato ritenuto che spetta al giudice del merito accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo in quanto tale esclusa dal calcolo della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015, ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione di primo grado, e così annullato gli avvisi; 3.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con un unico motivo con cui lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, I. n.208/2015. Deduce la ricorrente che la torre costituisce costruzione, opera ancorata al suolo, al pari delle opere di fondazione, elemento che non partecipa al processo produttivo dell'energia; 4. la contribuente ha depositato controricorso icontenente ricorso incidentale condizionato, (curi;A_ considerato che: 1. il ricorso non offre utili elementi per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte. Con innumerevoli precedenti (oltre quelli citati dalla CTR nella sentenza impugnata, v., ad esempio Cass. 22341/2022; 19763/2022; n. 3919/2022; n. 6687/2022; 6719/2022; n. 6830/2022; n. 25784/2021; nr. 27787 , 25789 e 25790 del 2021), è stato affermato che, in tema di determinazione della rendita di parchi eolici (i quali, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1- Opificio»), in virtù dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015 -ai sensi della quale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»-, è stato sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n.21462/2020, cit.) con la conseguenza che se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolve, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), la torre stessa "risulta esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella" (Cass.1010/2021); 2. nella specie, l'accertamento della funzionalità delle torri di cui trattasi allo specifico processo produttivo è stato compiuto dalla CTR in modo implicito ma inequivocabile laddove la CTR dopo aver dato conto della doverosità dell'accertamento, ha annullato gli avvisi de quibus; 3. il ricorso principale va, pertanto, rigettato; 4. il ricorso incidentale resta assorbito; 5. le spese seguono la soccombenza 6. non deve applicarsi l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l'Agenzia delle Entrate e rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessor
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