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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47254/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita.

La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiuti di vario genere).

Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alle prove testimoniali e alle foto dei luoghi (dove erano depositati rifiuti di vario genere). Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8
Sentenza Cassazione n. 47254/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris