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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15217/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione e C 3.000.00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 /

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei "precedenti penali".

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone rincesuratezza (che è smentita) e la regolare presenza sul territorio dello Stato. 4.Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha argomento l'assenza di prognosi favorevole in ragione dei precedenti, motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.McAN,icr ) Andrea G ntili - 8 Pit'R 2026 A.." -(k-(-°€M4(1, f'Sfl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa di condanna di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione e C 3.000.00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 / 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. è stato argomentato in ragione dei "precedenti penali". In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), motivazione a fronte della quale il ricorrente oppone rincesuratezza (che è smentita) e la regolare presenza sul territorio dello Stato. 4.Quanto al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale ha argomento l'assenza di prognosi favorevole in ragione dei precedenti, motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede. 5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.McAN,icr ) Andrea G ntili - 8 Pit'R 2026 A.." -(k-(-°€M4(1, f'Sfl
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