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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 24014/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-ricorrente-controDE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 3199/2024 depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un’intimazione di pagamento relativa a cinquanta cartelle.Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n.449/2020, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, annullandodue cartelle in ordine alle quali riteneva maturata la prescrizione.

Talepronuncia veniva impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio (hinc: CGT2), la quale, con la sentenza n.3199/2024 depositata in data 14/05/2024, accoglieva sia l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (con riferimento al difettodi giurisdizione relativo a una cartella recante pretese in materiaprevidenziale), sia quello proposto dal contribuente, ritenendo che nonfosse stata fatta corretta applicazione della disciplina della prescrizionequinquennale in conformità a Cass., Sez.

U, 17/11/2016, n. 23397.3.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (hinc:ADER) ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.4.

La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – motivazione omessa e/oapparente della sentenza della CGT2.1.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averaccolto l’appello incidentale del contribuente, concludendo poi, in relazioneal capo dell’appello principale, con il quale l’ADER ha dedotto la «erroneità,omessa o comunque insufficiente motivazione della sentenza de qua su piùpunti decisivi della controversia.

Interruzione del decorso dei termini diprescrizione», affermando sbrigativamente: «Le residue questioni sono darigettare, attesa l’insussistenza del difetto di motivazione.»1.2.

La ricorrente rileva, infatti, a pag. 5 del ricorso in cassazione, diaver «chiesto la riforma della sentenza di prime cure, relativamente allacartella di pagamento n. 04720090002895714000, facendo valerel’interruzione del termine di prescrizione per mezzo di plurimi attiNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026interruttivi: intimazioni di pagamento n. 04720139008994008000 (doc. 10allegato al ricorso in appello di AdeR), poi la n. 04720169005108771000(docc. 11 e 12 allegati al ricorso in appello di AdeR) e la n.04720189002478958000 del 2018 (docc. 13 e 14 allegati al ricorso inappello di AdeR) precedenti all’intimazione (not. 20.3.2019) impugnata.

Perla precisione, l’appello dell’Agente della riscossione notificato a contropartein data 23/03/2021, quanto alla cartella di pagamento n.04720090002895714000, era volto a gravare i capi della pronuncia di primogrado che ne avevano dichiarato la prescrizione (“N.04720090002895714000 del 21.07.2009 per un credito di € 133.545,81;per prescrizione quinquennale, … maturata tra la notifica della menzionataintimazione di pagamento del 6.06.2013 e quella dell’intimazione oggiimpugnata.”), allegando e documentando al fine in parola, che si trattavadi credito erariale soggetto al termine prescrizionale ordinario e che, in ognicaso, erano stati notificati atti interruttivi successivi al 2013 (piùprecisamente nel 2016 e nel 2018) precedenti all’intimazione del 2019impugnata, con conseguente insussistenza di qualsiasi profilo prescrizionale1.3.

Diversamente, l’appello incidentale del contribuente - oltre alimitarsi a richiamare le doglianze spese davanti al giudice di primo grado -evocava solo genericamente il termine di prescrizione quinquennale.1.4.

Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo le Sezioni Unite di questaCorte è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U,07/04/2014, n. 8053).Nonostante le limitazioni al sindacato di legittimità sulla motivazionescaturite dalla riforma del 2012 nel caso di specie la motivazione del giudicedi seconde cure in ordine alla prescrizione è meramente assertiva,limitandosi a sostenere la tesi del termine quinquennale, senza palesarnele ragioni, anche alla luce delle censure e delle prospettazioni della parteappellante.2.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. nonché degli artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -sull’inammissibilità/nullità dell’appello incidentale come avanzato dalcontribuente.2.1.

Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver accolto l’appello incidentale del contribuente, sebbene non articolatoin motivi specifici e non conforme al divieto dei nova.

Difatti, il contribuentesi è limitato a richiamare tutti i motivi del ricorso introduttivo, non haprecisato quali parti della sentenza fossero attinte dai motivi d’appello e ha,addirittura, concluso con la richiesta di conferma della sentenza di primogrado.2.2.

Il motivo è infondato: si legge, infatti, a pag. 10 del ricorso incassazione: «Ci si riferisce al motivo sub. 1, di pagg. 3-5 dellecontrodeduzioni d’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA], dove controparte formula lagenerica quanto nuova ed erronea tesi circa l’indiscriminata applicabilità aicrediti erariali del termine di prescrizione breve quinquennale – nemmenocorredata dagli indispensabili e specifici riferimenti numerici alle cartelle dipagamento oggetto di censura –.

Il ricorso di prime cure (vedasi pagg. 4-5del ricorso di primo grado) si fondava, viceversa, su conclusioni del tuttodiverse, perché il ricorrente aveva proposto la censura di prescrizione,Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026correttamente declinandola in base alla natura del credito asseritamenteDalla stessa illustrazione del motivo di ricorso emerge, quindi, comel’eccezione di prescrizione fosse stata prospettata dal contribuente sin dalprimo grado di giudizio, mentre la durata deriva dalla legge.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. – Sull’applicabilità ai tributi erariali del termine di prescrizioneordinario decennale ex art. 2946 c.c.3.1.

Con tale motivo la ricorrente censura l’error in iudicando commessodalla CGT2 per aver accolto l’appello incidentale del contribuente, nellaparte in cui ha dichiarato asseritamente maturata prescrizionequinquennale, indistintamente, di tutti i crediti erariali.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’ADER ha denunciato la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per decisione in ordine all’intervenuta prescrizione inpalese contrasto con le risultanze probatorie – Sull’evidenza della provadell’avvenuta notifica alla società contribuente di validi atti interruttivi dellaprescrizione dei crediti erariali sia a titolo di imposte che di interessi esanzioni.3.1.

Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avergenericamente ed apoditticamente concluso per l’illegittimità dei creditierariali, per supposta maturata prescrizione, senza apprezzare le allegazionie le produzioni documentali, riversate in atti, al fine di dimostrare l’avvenutainterruzione del termine di prescrizione.

In tal modo il giudice di secondecure ha trascurato quanto il giudice di prime cure aveva apprezzato, inordine alla serie di atti interruttivi (del 2010, del 2013 e del 2016, oltrechél’intimazione del 2019 impugnata in giudizio), in virtù dei quali avevarespinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20263.2.

La ricorrente afferma, quindi, a pag. 12 del ricorso in cassazione:«In particolare, l’Agente della riscossione – come espressamente riportatoa pag. 28 delle proprie controdeduzioni in primo grado e a pag. 5 del propriointerruttivi, non contestati, con gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. - sicché almomento della notifica dell’intimazione impugnata n. -04720199002141515000 (in data 20/03/2019) nessuna prescrizioneneppure quinquennale era maturata.Per la cartella di pagamento n. 04720090002895714000 (21/07/2009)oggetto dell’appello di AdeR, si tratta, più precisamente, dei seguenti attiinterruttivi:- I.P. n. 04720139008994008000 (notificata in data 06/06/2013):vedasi documentazione allegata sub n. 5 alle controdeduzioni dell’Agentedella riscossione in primo grado;- I.P. n. 04720169005108771000 (notificata in data 25/10/2016):vedasi documentazione allegata sub n. 6 alle controdeduzioni dell’Agentedella riscossione in primo grado e sub nn. 6-7-11 all’appello principale;- I.P. n. 04720189002478958000 (notificata in data 18/05/2018):vedasi documentazione allegata sub nn. 13-14 all’appello principale.»3.3.

A pag. 14 del ricorso in cassazione viene poi rilevato che la sentenzaimpugnata viene censurata, ad abundantiam, nella parte in cui ha dichiaratola prescrizione quinquennale di tutte le altre diverse cartelle di pagamentoportanti crediti di natura tributaria erariale e/o locale notificate nel termineinfraquinquennale rispetto alla data di consegna dell’intimazioneimpugnata.La ricorrente censura l’omessa considerazione da parte della CGT2dell’allegazione e della produzione degli atti interruttivi, funzionali adaffermare:a) l’inammissibilità delle questioni afferenti i crediti di cui alle cartelle dipagamento inserite in successive intimazioni – disposte ex art. 50, commaNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20262, d.P.R. n. 602 del 1973 – nel caso di specie le nn.04720169005108771000 (notificata in data 25/10/2016) e04720189002478958000 (notificata in data 18/05/2018) per mancatatempestiva impugnazione delle stesse, con conseguente intangibilità edefinitività dei crediti.

Sul punto la ricorrente afferma, poi, che: «Percompletezza difensiva, si fa presente che, successivamente alla notificadelle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento oggettodel presente contenzioso, l’Agente della riscossione aveva provveduto anotificare al contribuente le corrispondenti intimazioni nn.04720169005108771000 (in data 25/10/2016) e 04720189002478958000(in data 18/05/2018);b) l’insussistenza di profili prescrizionali, validamente eccepibili exadverso, richiamando, a pag. 16 del ricorso in cassazione, tutti gli atti diintimazione notificati.4.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminatiinsieme, poiché connessi.

Il terzo motivo è fondato con il conseguenteassorbimento del quarto motivo.4.1.

Questa Corte ha, infatti, affermato che il credito erariale per lariscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve,in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzionequinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazionetributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereautonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato aiprecedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa lasussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213).Diversamente, il termine quinquennale è pacificamente riconosciuto incaso di interessi (Cass., 24/01/2023, n. 2095) e di sanzioni, sempreché larichiesta dei relativi importi non consegua a una sentenza passata ingiudicato (Cass., 08/03/2022, n. 7486).Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026Si rende, pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte delgiudice del rinvio, che tenga conto dei principi affermati nella giurisprudenzadi questa Corte in materia di imposte e interessi, essendo stata fatta, nelcaso di specie, un’applicazione non corretta delle Sezioni Unite del 2016evocate nella pronuncia impugnata.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il primoe il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quartomotivo, mentre il secondo motivo deve essere rigettato.5.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilquarto motivo, e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-ricorrente-controDE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 3199/2024 depositata il 14/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro un’intimazione di pagamento relativa a cinquanta cartelle.Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20262. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Frosinone, con la sentenza n.449/2020, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, annullandodue cartelle in ordine alle quali riteneva maturata la prescrizione. Talepronuncia veniva impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio (hinc: CGT2), la quale, con la sentenza n.3199/2024 depositata in data 14/05/2024, accoglieva sia l’appelloprincipale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (con riferimento al difettodi giurisdizione relativo a una cartella recante pretese in materiaprevidenziale), sia quello proposto dal contribuente, ritenendo che nonfosse stata fatta corretta applicazione della disciplina della prescrizionequinquennale in conformità a Cass., Sez. U, 17/11/2016, n. 23397.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (hinc:ADER) ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.4. La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – motivazione omessa e/oapparente della sentenza della CGT2.1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averaccolto l’appello incidentale del contribuente, concludendo poi, in relazioneal capo dell’appello principale, con il quale l’ADER ha dedotto la «erroneità,omessa o comunque insufficiente motivazione della sentenza de qua su piùpunti decisivi della controversia. Interruzione del decorso dei termini diprescrizione», affermando sbrigativamente: «Le residue questioni sono darigettare, attesa l’insussistenza del difetto di motivazione.»1.2. La ricorrente rileva, infatti, a pag. 5 del ricorso in cassazione, diaver «chiesto la riforma della sentenza di prime cure, relativamente allacartella di pagamento n. 04720090002895714000, facendo valerel’interruzione del termine di prescrizione per mezzo di plurimi attiNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026interruttivi: intimazioni di pagamento n. 04720139008994008000 (doc. 10allegato al ricorso in appello di AdeR), poi la n. 04720169005108771000(docc. 11 e 12 allegati al ricorso in appello di AdeR) e la n.04720189002478958000 del 2018 (docc. 13 e 14 allegati al ricorso inappello di AdeR) precedenti all’intimazione (not. 20.3.2019) impugnata. Perla precisione, l’appello dell’Agente della riscossione notificato a contropartein data 23/03/2021, quanto alla cartella di pagamento n.04720090002895714000, era volto a gravare i capi della pronuncia di primogrado che ne avevano dichiarato la prescrizione (“N.04720090002895714000 del 21.07.2009 per un credito di € 133.545,81;per prescrizione quinquennale, … maturata tra la notifica della menzionataintimazione di pagamento del 6.06.2013 e quella dell’intimazione oggiimpugnata.”), allegando e documentando al fine in parola, che si trattavadi credito erariale soggetto al termine prescrizionale ordinario e che, in ognicaso, erano stati notificati atti interruttivi successivi al 2013 (piùprecisamente nel 2016 e nel 2018) precedenti all’intimazione del 2019impugnata, con conseguente insussistenza di qualsiasi profilo prescrizionale1.3. Diversamente, l’appello incidentale del contribuente - oltre alimitarsi a richiamare le doglianze spese davanti al giudice di primo grado -evocava solo genericamente il termine di prescrizione quinquennale.1.4. Il motivo di ricorso è fondato. Secondo le Sezioni Unite di questaCorte è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053).Nonostante le limitazioni al sindacato di legittimità sulla motivazionescaturite dalla riforma del 2012 nel caso di specie la motivazione del giudicedi seconde cure in ordine alla prescrizione è meramente assertiva,limitandosi a sostenere la tesi del termine quinquennale, senza palesarnele ragioni, anche alla luce delle censure e delle prospettazioni della parteappellante.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c. nonché degli artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -sull’inammissibilità/nullità dell’appello incidentale come avanzato dalcontribuente.2.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peraver accolto l’appello incidentale del contribuente, sebbene non articolatoin motivi specifici e non conforme al divieto dei nova. Difatti, il contribuentesi è limitato a richiamare tutti i motivi del ricorso introduttivo, non haprecisato quali parti della sentenza fossero attinte dai motivi d’appello e ha,addirittura, concluso con la richiesta di conferma della sentenza di primogrado.2.2. Il motivo è infondato: si legge, infatti, a pag. 10 del ricorso incassazione: «Ci si riferisce al motivo sub. 1, di pagg. 3-5 dellecontrodeduzioni d’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA], dove controparte formula lagenerica quanto nuova ed erronea tesi circa l’indiscriminata applicabilità aicrediti erariali del termine di prescrizione breve quinquennale – nemmenocorredata dagli indispensabili e specifici riferimenti numerici alle cartelle dipagamento oggetto di censura –. Il ricorso di prime cure (vedasi pagg. 4-5del ricorso di primo grado) si fondava, viceversa, su conclusioni del tuttodiverse, perché il ricorrente aveva proposto la censura di prescrizione,Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026correttamente declinandola in base alla natura del credito asseritamenteDalla stessa illustrazione del motivo di ricorso emerge, quindi, comel’eccezione di prescrizione fosse stata prospettata dal contribuente sin dalprimo grado di giudizio, mentre la durata deriva dalla legge.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. – Sull’applicabilità ai tributi erariali del termine di prescrizioneordinario decennale ex art. 2946 c.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente censura l’error in iudicando commessodalla CGT2 per aver accolto l’appello incidentale del contribuente, nellaparte in cui ha dichiarato asseritamente maturata prescrizionequinquennale, indistintamente, di tutti i crediti erariali.4. Con il quarto motivo di ricorso l’ADER ha denunciato la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., per decisione in ordine all’intervenuta prescrizione inpalese contrasto con le risultanze probatorie – Sull’evidenza della provadell’avvenuta notifica alla società contribuente di validi atti interruttivi dellaprescrizione dei crediti erariali sia a titolo di imposte che di interessi esanzioni.3.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per avergenericamente ed apoditticamente concluso per l’illegittimità dei creditierariali, per supposta maturata prescrizione, senza apprezzare le allegazionie le produzioni documentali, riversate in atti, al fine di dimostrare l’avvenutainterruzione del termine di prescrizione. In tal modo il giudice di secondecure ha trascurato quanto il giudice di prime cure aveva apprezzato, inordine alla serie di atti interruttivi (del 2010, del 2013 e del 2016, oltrechél’intimazione del 2019 impugnata in giudizio), in virtù dei quali avevarespinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20263.2. La ricorrente afferma, quindi, a pag. 12 del ricorso in cassazione:«In particolare, l’Agente della riscossione – come espressamente riportatoa pag. 28 delle proprie controdeduzioni in primo grado e a pag. 5 del propriointerruttivi, non contestati, con gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c. - sicché almomento della notifica dell’intimazione impugnata n. -04720199002141515000 (in data 20/03/2019) nessuna prescrizioneneppure quinquennale era maturata.Per la cartella di pagamento n. 04720090002895714000 (21/07/2009)oggetto dell’appello di AdeR, si tratta, più precisamente, dei seguenti attiinterruttivi:- I.P. n. 04720139008994008000 (notificata in data 06/06/2013):vedasi documentazione allegata sub n. 5 alle controdeduzioni dell’Agentedella riscossione in primo grado;- I.P. n. 04720169005108771000 (notificata in data 25/10/2016):vedasi documentazione allegata sub n. 6 alle controdeduzioni dell’Agentedella riscossione in primo grado e sub nn. 6-7-11 all’appello principale;- I.P. n. 04720189002478958000 (notificata in data 18/05/2018):vedasi documentazione allegata sub nn. 13-14 all’appello principale.»3.3. A pag. 14 del ricorso in cassazione viene poi rilevato che la sentenzaimpugnata viene censurata, ad abundantiam, nella parte in cui ha dichiaratola prescrizione quinquennale di tutte le altre diverse cartelle di pagamentoportanti crediti di natura tributaria erariale e/o locale notificate nel termineinfraquinquennale rispetto alla data di consegna dell’intimazioneimpugnata.La ricorrente censura l’omessa considerazione da parte della CGT2dell’allegazione e della produzione degli atti interruttivi, funzionali adaffermare:a) l’inammissibilità delle questioni afferenti i crediti di cui alle cartelle dipagamento inserite in successive intimazioni – disposte ex art. 50, commaNumero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/20262, d.P.R. n. 602 del 1973 – nel caso di specie le nn.04720169005108771000 (notificata in data 25/10/2016) e04720189002478958000 (notificata in data 18/05/2018) per mancatatempestiva impugnazione delle stesse, con conseguente intangibilità edefinitività dei crediti. Sul punto la ricorrente afferma, poi, che: «Percompletezza difensiva, si fa presente che, successivamente alla notificadelle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento oggettodel presente contenzioso, l’Agente della riscossione aveva provveduto anotificare al contribuente le corrispondenti intimazioni nn.04720169005108771000 (in data 25/10/2016) e 04720189002478958000(in data 18/05/2018);b) l’insussistenza di profili prescrizionali, validamente eccepibili exadverso, richiamando, a pag. 16 del ricorso in cassazione, tutti gli atti diintimazione notificati.4. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminatiinsieme, poiché connessi. Il terzo motivo è fondato con il conseguenteassorbimento del quarto motivo.4.1. Questa Corte ha, infatti, affermato che il credito erariale per lariscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve,in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzionequinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazionetributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereautonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato aiprecedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa lasussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213).Diversamente, il termine quinquennale è pacificamente riconosciuto incaso di interessi (Cass., 24/01/2023, n. 2095) e di sanzioni, sempreché larichiesta dei relativi importi non consegua a una sentenza passata ingiudicato (Cass., 08/03/2022, n. 7486).Numero registro generale 26486/2024Numero sezionale 5203/2026Numero di raccolta generale 24014/2026Data pubblicazione 24/07/2026Si rende, pertanto, necessario un nuovo accertamento da parte delgiudice del rinvio, che tenga conto dei principi affermati nella giurisprudenzadi questa Corte in materia di imposte e interessi, essendo stata fatta, nelcaso di specie, un’applicazione non corretta delle Sezioni Unite del 2016evocate nella pronuncia impugnata.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il primoe il terzo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del quartomotivo, mentre il secondo motivo deve essere rigettato.5.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilquarto motivo, e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sullespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris