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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28096/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e di guida in stato di ebbrezza e, applic:ate le circostanze attenuanti generiche ritenute, quanto al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna nonché della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha escluso che la condotta dell'imputato possa ritenersi tenue (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo, che sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato in ragione dell'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), essendosi di poco discostato dal minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e di guida in stato di ebbrezza e, applic:ate le circostanze attenuanti generiche ritenute, quanto al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., equivalenti alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce delle ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna nonché della congrua risposta già ottenuta sul punto da parte della Corte d'appello, che ha escluso che la condotta dell'imputato possa ritenersi tenue (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo, che sancisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; - che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato in ragione dell'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la graduazione della pena rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), essendosi di poco discostato dal minimo edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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