CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 17502/2023
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n basta addurre un fatto diverso perché, se anche quest’ultimo fosse in ipotesi vero, non ne resterebbe intercettato un vizio deducibile con ricorso per cassazione, ma semmai un errore revocatorio, per essersi affermata come esistente una serie di circostanze (assunzioni mediante chiamata diretta), sulla cui base doveva poi svolgersi la valutazione giuridica consequenziale, mentre ne sarebbero state vere altre diametralmente opposte (assunzioni in base a graduatoria) e sulla cui base la consequenziale valutazione giuridica avrebbe avuto esito diverso; il secondo motivo sostiene invece la nullità della sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese di giudizio nonostante la soccombenza della parte resistente; il motivo è infondato; si deve intanto rilevare che, risultando inevitabilmente la domanda articolata in più capi (accertamento del consolidarsi di un rapporto a tempo indeterminato; risarcimento del danno), vi era in realtà soccombenza reciproca, perché l’un capo è stato disatteso e l’altro accolto; al di là di ciò, la novità della questione, cui la Corte di merito ha fatto riferimento e su cui il motivo nulla obietta, alla quale la sentenza impugnata ha aggiunto l’osservazione sulla esistenza di dissensi nella giurisprudenza di merito, giustificava appieno, ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c., la pronunciata compensazione; la reiezione integrale del ricorso comporta la regolazione secondo soccombenza delle spese di giudizio, con condanna in solido dei ricorrenti ex art. 97 comma 1, secondo periodo, c.p.c.; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma