CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 06449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37040/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4820/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; -2,t)23 [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 447 c.p.c. adiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentire: a) determinare il canone legalmente dovuto a [OSCURATO:PERSONA] per l'immobile, che quest'ultima le aveva locato con contratto del 1° gennaio 2004, regolarmente registrato, nella misura di euro 110 mensili prevista in contratto; e, quindi, b) dichiarare il suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme maggiorate che aveva corrisposto dal gennaio 2004 al gennaio 2013, con conseguente condanna della Marchese alla restituzione di detti importi e c) accertare che la Marchese le aveva ceduto in locazione oralmente nel 2011 altro locale, percependo un canone in nero pari ad euro 6.175 fino a gennaio 2013. La ricorrente chiedeva anche la restituzione dei maggiori importi che aveva corrisposto alla Marchese come costo di maggiore tassazione per ulteriore euro 11.581,90. Si costituita tardivamente la Marchese, che - in via preliminare, eccepiva: a) l'inammissibilità delle domande avversarie per parcellizzazione del credito, per aver già la ricorrente chiesto in via riconvenzionale restituzioni di maggiorazioni canoni in altro giudizio prendente tra le stesse parti; b) la litispendenza; c) la prescrizione; -nel merito: contestava la domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 2592/2018 accoglieva soltanto parzialmente la domanda attorea. Invero, dichiarava che la ricorrente aveva diritto alle maggiori somme corrisposte pari ad euro 32.470 e che erano infondate le eccezioni di parcellizzazione del credito e di litispendenza, condannando la resistente alle spese, ma accoglieva l'eccezione di prescrizione per le somme dovute a titolo di maggiorazioni di tasse.2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Marchese reiterando l'eccezione di inammissibilità della domanda avversaria per parcellizzazione del credito. Si costituiva la Gallo, che: - in via preliminare sosteneva l'inammissibilità dell'unico motivo di appello, perché riprendeva una eccezione già svolta in primo grado, non proponibile dalla parte che si costituisce tardivamente, e -nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4820/2019 rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Marchese. Ha resistito con controricorso la Gallo. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e, in via subordinata, ha chiesto che la causa venga rinviata in pubblica udienza [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorso è affidato a tre motivi 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 88 c.p.c. e dell'art. 2 Cost. nella parte in cui ha ritenuto (pp. 3 e 4) che: a) le pretese azionate in giudizio dalla Gallo non apparivano frutto di una ingiustificata parcellizzazione del credito, in quanto, oltre a riguardare periodi diversi, traevano origine da titoli contrattuali diversi (il contratto ritualmente registrato nel 2004 ed un contratto orale nullo), laddove la domanda riconvenzionale, svolta dalla Gallo nel giudizio pregresso di risoluzione per inadempimento, traeva origine da un contratto stipulato nel febbraio 2013; b) la creditrice appellata aveva interesse concreto, da un lato, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto nel pregresso giudizio (conclusosi con sentenza n. 3969/2019 della Corte di cassazione) e, dall'altra, di recuperare importi non dovuti per periodi diversi, peraltro in base anche a diversi titoli contrattuali. La ricorrente si duole che nella specie la Corte territoriale ha fatto errata applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 4090/2017, in quanto il contratto di locazione stipulato nel 2013 aveva ad oggetto i medesimi locali che parte conduttrice già deteneva in locazione in forza di due diversi precedenti contratti (uno del 2004 e l'altro del 2011) e d'altra parte le domande dispiegate dalla Gallo in via principale nel presente giudizio erano identiche alle domande dalla stessa dispiegate in via riconvenzionale nel giudizio recante r.g. 3114/2014 (definito dalla menzionata sentenza n. 3969/2019 di questa Corte). In definitiva, secondo parte ricorrente, essendo stato unico il rapporto obbligatorio locativo tra le parti, come d'altronde ammesso dalla stessa Gallo, la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto accertare se vi fossero motivi atti a giustificare la parcellizzazione nel tempo di una stessa domanda giudiziaria. 1.2.Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui ha omesso di considerare che era per l'appunto unico il rapporto obbligatorio intercorso tra le parti (a prescindere dalla scelta delle parti di stipulare nel 2013 un unico contratto e di ricondurre allo stesso i due precedenti contratti aventi lo stesso oggetto). Si duole che la corte territoriale si è limitata a prendere atto dell'esistenza di diversi contratti, senza considerare che: a) detti diversi contratti erano riferibili ad un unico rapporto di durata; b) la Gallo aveva tutti gli elementi per intentare un unico giudizio nel 2014; c) il rito processuale era il medesimo per entrambi. 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., 36 c.p.c. e 2 Cost, nonché per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. nella parte in cui ha affermato che a) le pretese azionate in giudizio dalla Gallo, oltre a riguardare periodi diversi, traevano origine da titoli contrattuali diversi; b) la creditrice appellata aveva interesse concreto, da un lato, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto nel pregresso giudizio (conclusosi con sentenza n. 3969/2019 della Corte di cassazione) e, dall'altra, di recuperare importi non dovuti per periodi diversi, peraltro in base anche a diversi titoli contrattuali; c) nessuna inammissibilità era ed è dunque configurabile. Osserva la ricorrente che l'illegittimità del frazionamento della pretesa sta nella circostanza che, relativamente ad un unico rapporto obbligatorio, nato nel 2004 e proseguito senza soluzione di continuità nel 2013, la Gallo ha deciso di richiedere prima, in via riconvenzionale, la restituzione di somme dal 2013, e, successivamente, in via di azione, la restituzione di somme per il periodo precedente.Si duole che la corte territoriale ha erroneamente affermato che la domanda riconvenzionale, proposta dalla Gallo nel primo giudizio, aveva quale fine (non quello di avanzare domanda di restituzione somme, ma) quello di avanzare domanda di risoluzione del contratto di locazione. 2. Il ricorso è inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi. 2.1. Inammissibile è il primo motivo. Invero, la prospettazione dell'unicità del rapporto risulta del tutto assertoria, là dove appoggia tale asserto su due dati senza dimostrare in base a quali principi giuridici essi giustificherebbero l'assunto. Il primo dato è enunciato nell'essere pacifico che il contratto stipulato nel 2013 aveva ad oggetto i medesimi locali che la conduttrice già deteneva in forza di due diversi precedenti contratti, l'uno del 2004 e l'altro del 2011, ma si tratta di un dato riguardo al quale - pur assumendone l'esistenza e pur tralasciando di considerare che si riferiscono dati di atti processuali di provenienza della stessa ricorrente, il che non è coerente con l'asserto della pacificità, con conseguente inidoneità ad evidenziarla - si omette di indicare le ragioni giuridiche in forza delle quali la successione dei contratti evidenzierebbe che si sia trattato, come si assume apoditticamente, di "un medesimo rapporto di durata". Il secondo dato - in disparte che la riproduzione del contenuto della comparsa di costituzione avversaria avviene (p. 5, quarto rigo dal basso) facendo seguire all'assunto ritenuto significativo (quello espresso nelle parole "il rapporto locativo in essere"), una parentesi con i puntini sospensivi, il che impedisce di coglierne il senso effettivo - appare di assoluta ambiguità al fine di attribuire al contratto del 2013 un valore giustificativo del trattarsi del "medesimo rapporto di durata";inoltre, difetta ogni argomento in iure per sostenerlo, nel senso che non si spiega perché l'essere in corso fra le parti un rapporto locativo e l'essere stata sollecitata la regolarizzazione fiscale, una volta stipulato dalle parti il contratto del 2013, dovrebbe attribuire ad esso la qualità di "medesimo rapporto di durata" in continuazione con quello non regolarizzato. In definitiva, il motivo è carente di qualsiasi attività argomentativa in iure in proposito. Peraltro, il riferimento a due precedenti contratti, non meglio individuati, rende la carenza della censura sul "rapporto locativo in essere" ancora più carente nel senso or ora detto 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. L'inammissibilità del motivo consegue al fatto che: da un lato, individua come "fatto omesso", una valutazione in iure, quella dell'unicità del rapporto; dall'altro, se mai si trattasse di un "fatto", l'assunto del suo omesso esame, già sulla base della sola lettura del ricorso, troverebbe smentita in quanto sostenuto nel primo motivo. Il fatto è che la sentenza impugnata non ha omesso di considerare alcun fatto storico decisivo e controverso, ma semplicemente, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, ha ritenuto insussistente l'unitarietà del rapporto locatizio. 2.3. Il terzo motivo, in disparte ogni valutazione sulla sua ammissibilità, risulta assorbito, nel senso che ne è inutile lo scrutinio, perché, una volta consolidatasi per l'inammissibilità dei primi due motivi, la motivazione da essi attinta da critica, cioè quella in sostanza concernente l'esservi titoli contrattuali diversi e non un titolo unico, la motivazione attinta dal terzo motivo, cioè quella concernente ciò che nel ricorso a pag. 12-13 parte ricorrente indica nei numeri 2 e 3, risulta ulteriore ed alternativa rispetto a quella basata sul trattarsi di contratti diversi, che è da sola sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello.Tanto non esime, comunque, dal rilevare che se il motivo non fosse assorbito, sarebbe stato inammissibile Con esso parte ricorrente: da un lato, deduce violazioni di legge, ma sostanzialmente censura inammissibilmente la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito e la scelta dallo stesso effettuata in relazione agli elementi di prova da valorizzare ai fini della decisione; dall'altro, denuncia anche motivazione inesistente, ma la sentenza, pur sinteticamente motivata, ha richiamato correttamente applicato il seguente principio di diritto affermato nel 2017 dalle Sezioni Unite: «Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Sez. U., Sentenza n. 4090 del 16/02/2017, Rv. 643111 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteri