CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 28 / 02/2023 C . C . dott.Irene AMBROSI Consiglier e R.G. n. 28039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63H65 L738G) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Po- tenzaemessa in data 1° ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. 460/2019 R.G. (e che si assume notificata in data 22 ot- tobre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso una sentenza della Corte di Ap- pello di Potenza, di cui non indica il numero identificativo, che assume emessa in data 1° ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. 460/2019 R.G. e notificata in data 22 ottobre 2021. Ric. n. 28039/2021 –Sez. 3 – A d. 28 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 2 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.È superfluo dare conto dell’oggetto della controversia nonché dei motivi posti a base del presente ricorso, essendo pregiudi- ziale ed assorbente il rilievo che esso non risulta notificato alla società intimata, il che ne determina la radicale inammissibilità. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consig