CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 46405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE::lato avviso alle p-à-e) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l'atto di appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza di condanna alla sola pena della ammenda, convertito in ricorso per cassazione, non è iscritto allo speciale albo dei patrocinanti in cassazione di cui all'art.613 cod.proc.pen., e che il ricorso privo di legittimazione è per tale ragione inammissibile; Rilevato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, la regola secondo cui la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte. Tenuto conto che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il consigli