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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10414/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25254-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 'TRITANO, FABIO 'TRITANO; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 145/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES relativamente all'anno d'imposta 2010 attinente all'emissione di fatture contestate dall'Ufficio come inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che, oltre a quanto affermato in primo grado, ad assumere rilievo probatorio è per un verso l'assoluta inidoneità della Mediterranea costruzioni s.r.I., considerato il numero di dipendenti ed il valore delle immobilizzazioni materiali, a portare a compimento la costruzione del capannone industriale per cui sono state emesse le fatture in favore dell'appellante, che vanno dal Ric. 2020 n. 25254 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- 2006 al 2009 e per un altro verso la cointeressenza tra i due soggetti giuridici, posto che Mediterranea costruzioni s.r.l. ha sede nello stesso complesso dove hanno sede altre imprese del gruppo Mantella ed ha come soci i cognati di [OSCURATO:PERSONA].

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità del procedimento o della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non ha dato conto dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio con il quale l'Ufficio impugnava la sentenza deella [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui afferma che non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che nel 2010 la società contribuente fosse non operativa e conseguentemente annulla l'avviso di accertamento nella parte in cui recupera a tassazione dei costi quali quote di ammortamento per costi del personale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene la necessità di rinviare a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta che tenga conto anche del ricorso proposto dalla parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta.

Così deciso nella camera di consiglio dell febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] r esidente MaLJQ Mocci MItitATA [OSCURATO:PERSONA] EndeO PETTIP& Cikdi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25254-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 'TRITANO, FABIO 'TRITANO; - controrícorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 145/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES relativamente all'anno d'imposta 2010 attinente all'emissione di fatture contestate dall'Ufficio come inesistenti; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che, oltre a quanto affermato in primo grado, ad assumere rilievo probatorio è per un verso l'assoluta inidoneità della Mediterranea costruzioni s.r.I., considerato il numero di dipendenti ed il valore delle immobilizzazioni materiali, a portare a compimento la costruzione del capannone industriale per cui sono state emesse le fatture in favore dell'appellante, che vanno dal Ric. 2020 n. 25254 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- 2006 al 2009 e per un altro verso la cointeressenza tra i due soggetti giuridici, posto che Mediterranea costruzioni s.r.l. ha sede nello stesso complesso dove hanno sede altre imprese del gruppo Mantella ed ha come soci i cognati di [OSCURATO:PERSONA]. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità del procedimento o della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt., 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la sentenza impugnata non ha dato conto dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio con il quale l'Ufficio impugnava la sentenza deella [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui afferma che non vi sarebbero elementi sufficienti per ritenere che nel 2010 la società contribuente fosse non operativa e conseguentemente annulla l'avviso di accertamento nella parte in cui recupera a tassazione dei costi quali quote di ammortamento per costi del personale. [OSCURATO:PERSONA] ritiene la necessità di rinviare a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta che tenga conto anche del ricorso proposto dalla parte contribuente. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio dell febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] r esidente MaLJQ Mocci MItitATA [OSCURATO:PERSONA] EndeO PETTIP& Cikdi,
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