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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10524/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21189-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 825 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A)- intimata; avverso la sentenza n. 1751/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 780/2016+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1752 del 10.12.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento comunicato il 3.11.2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - addette all’ufficio “presentazione equipaggi” presso l’aeroporto di Milano-Linate - da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria (che, a seguito di interruzione, ha riassunto il procedimento), in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, oltre contributi, accessori e spese.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

2. In estrema sintesi, la Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020– rilevata la regolarità dell’appello seppur [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 proposto, sin dal primo grado, al fuori del Data pubblicazione 31/03/2022 procedimento dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società e – richiamando propri precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stessa vicenda - ha rilevato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; annullato il licenziamento per tutte le lavoratrici e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 all'impresa cessionaria, ma semplicemente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 modifiche delle condizioni di lavoro al fine del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi e poi [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con cinque motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice.

Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione nonché degli artt.111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem nonché violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 e della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendosi che la scelta dei lavoratori all'interno di una determinata unità organizzativa era corretta in quanto definita con detti accordi sindacali che avevano concordato sull’applicazione del criterio geografico e dell’unità produttiva dei lavoratori ed non avendo, la sentenza impugnata, reso intellegibile l’argomentazione logico-giuridica a base della decisione.

2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 con particolare riguardo alla infungibilità delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 lavoratrici, prova testimoniale nuovamente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 articolata in sede di appello.

Data pubblicazione 31/03/2022

3. Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi investono l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE e si lamenta l’insufficienza della motivazione fornita mediante richiamo di precedenti provvedimenti adottati dalla medesima Corte territoriale.

4. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificare ricorso incidentale, si F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 denuncia violazione e falsa applicazione della L. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 d'appello escluso l’applicazione del rito cd.

Data pubblicazione 31/03/2022 "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore.

6. Con il terzo ed il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi ricalcano il quarto ed il quinto motivo della società CAI.

7. Con il quinto motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla condanna di SAI in A.S. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del r.d. n. 267 del 1942 in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 cod.proc.civ. ed improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico non essendo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 competente il giudice del lavoro (bensì il giudice [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 fallimentare) anche con riguardo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 somme a titolo risarcitorio ed avendo, la società Data pubblicazione 31/03/2022 SAI, avanzato apposito motivo di appello.

8. I suddetti motivi non possono trovare accoglimento, anche sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

9. Preliminarmente, con riguardo ai primi due motivi del ricorso CAI, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.

In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 2012), le censure di contraddittorietà e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 insufficienza della motivazione della sentenza di Data pubblicazione 31/03/2022 merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).

Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine al licenziamento intimato da C.A.I., rilevando di condividere le pronunce già assunte dalla stessa Corte in ordine allo stesso licenziamento (e riportandone ampi stralci), con particolare riguardo alla illegittima delimitazione geografica, e precisando che le mansioni svolte dalle originarie ricorrenti non potevano ritenersi caratterizzate da specifiche peculiarità tali da rendere impraticabili qualunque comparazione con il restante personale.

Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur – in parte - per relationem, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015).

In ordine alla censura relativa alla violazione dei criteri di scelta, oltre a sottolinearsi l’inammissibilità del motivo nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, va richiamato il principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 comparazione dei lavoratori da avviare alla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero Data pubblicazione 31/03/2022 complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf.

Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003).

La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; Data pubblicazione 31/03/2022 successiva conf. n. 19105 del 2017).

10. Il terzo motivo del ricorso CAI non merita accoglimento.

In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il profilo di infungibilità delle lavoratrici nell’ambito dello scalo aeroportuale di appartenenza non risulta decisivo nella misura in cui la Corte territoriale ha rilevato la illegittimità della limitazione delle comparazione dei lavoratori all’unità produttiva/sede amministrativa di lavoro.

Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019).

11. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, le censure (di cui al quarto e quinto motivo CAI e al terzo e quarto motivo SAI), oltre a presentare i profili di inammissibilità già F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 evidenziati con riguardo alla idoneità della [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 sentenza impugnata ad esplicitare il percorso [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 logico-giuridico posto a fondamento della Data pubblicazione 31/03/2022 decisione, sono in ogni caso infondate perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 parte del cedente o del cessionario, dovendo i [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 licenziamenti essere giustificati da motivi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di Data pubblicazione 31/03/2022 giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata).

Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e

4. Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.

Insomma, il comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 economico-normativo in precedenza acquisito dai [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 che consenta anche la deroga al passaggio Data pubblicazione 31/03/2022 automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse.

12. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016).

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 quali una precisa e apprezzabile lesione del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 diritto di difesa, del contraddittorio e, in Data pubblicazione 31/03/2022 generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

13. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte.

Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).

A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 illegittimità o invalidità di atti posti in essere [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 carattere propriamente interpositorio e Data pubblicazione 31/03/2022 trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf.

Cass. n. 4883 del 2020).

14. Il quinto motivo del ricorso SAI è fondato.

14.1. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 egualmente pronunciare sulla domanda di condanna [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 rivolta nei confronti del fallimento) e del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore;

14.2. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 destinate comunque ad incidere nella procedura [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi Data pubblicazione 31/03/2022 dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964);

14.3. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio;

15. Conclusivamente, va rigettato il ricorso della società CAI, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; va accolto il quinto motivo del ricorso della società SAI, rigettati gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in A.S., spese liquidate in considerazione della prevalente soccombenza.

16. Occorre altresì dare atto della sussistenza, nei confronti della società CAI, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] e condanna la società al pagamento delle spese F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 liquidate in euro 5.000,00 per compensi [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 accessori secondo legge e spese generali al 15%; Data pubblicazione 31/03/2022 accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] in A.S., rigettati tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21189-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 825 - ricorrente - contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A)- intimata; avverso la sentenza n. 1751/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 780/2016+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1752 del 10.12.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento comunicato il 3.11.2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - addette all’ufficio “presentazione equipaggi” presso l’aeroporto di Milano-Linate - da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria (che, a seguito di interruzione, ha riassunto il procedimento), in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, oltre contributi, accessori e spese.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 2. In estrema sintesi, la Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020– rilevata la regolarità dell’appello seppur [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 proposto, sin dal primo grado, al fuori del Data pubblicazione 31/03/2022 procedimento dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società e – richiamando propri precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stessa vicenda - ha rilevato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; annullato il licenziamento per tutte le lavoratrici e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 all'impresa cessionaria, ma semplicemente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 modifiche delle condizioni di lavoro al fine del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 mantenimento dei livelli occupazionali. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi e poi [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con cinque motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale CAI si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione nonché degli artt.111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem nonché violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 e della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendosi che la scelta dei lavoratori all'interno di una determinata unità organizzativa era corretta in quanto definita con detti accordi sindacali che avevano concordato sull’applicazione del criterio geografico e dell’unità produttiva dei lavoratori ed non avendo, la sentenza impugnata, reso intellegibile l’argomentazione logico-giuridica a base della decisione. 2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle istanze istruttorie, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 con particolare riguardo alla infungibilità delle [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 lavoratrici, prova testimoniale nuovamente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 articolata in sede di appello. Data pubblicazione 31/03/2022 3. Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi investono l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE e si lamenta l’insufficienza della motivazione fornita mediante richiamo di precedenti provvedimenti adottati dalla medesima Corte territoriale. 4. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificare ricorso incidentale, si F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 denuncia violazione e falsa applicazione della L. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 d'appello escluso l’applicazione del rito cd. Data pubblicazione 31/03/2022 "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento. 5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore. 6. Con il terzo ed il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: i motivi ricalcano il quarto ed il quinto motivo della società CAI. 7. Con il quinto motivo si denunzia nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla condanna di SAI in A.S. alla corresponsione dell’indennità risarcitoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 del r.d. n. 267 del 1942 in combinato disposto con gli artt. 409 e 433 cod.proc.civ. ed improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento economico non essendo F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 competente il giudice del lavoro (bensì il giudice [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 fallimentare) anche con riguardo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 somme a titolo risarcitorio ed avendo, la società Data pubblicazione 31/03/2022 SAI, avanzato apposito motivo di appello. 8. I suddetti motivi non possono trovare accoglimento, anche sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte, con riguardo alla medesima vicenda, in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 9. Preliminarmente, con riguardo ai primi due motivi del ricorso CAI, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 2012), le censure di contraddittorietà e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 insufficienza della motivazione della sentenza di Data pubblicazione 31/03/2022 merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine al licenziamento intimato da C.A.I., rilevando di condividere le pronunce già assunte dalla stessa Corte in ordine allo stesso licenziamento (e riportandone ampi stralci), con particolare riguardo alla illegittima delimitazione geografica, e precisando che le mansioni svolte dalle originarie ricorrenti non potevano ritenersi caratterizzate da specifiche peculiarità tali da rendere impraticabili qualunque comparazione con il restante personale. Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur – in parte - per relationem, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015). In ordine alla censura relativa alla violazione dei criteri di scelta, oltre a sottolinearsi l’inammissibilità del motivo nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, va richiamato il principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 comparazione dei lavoratori da avviare alla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero Data pubblicazione 31/03/2022 complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; Data pubblicazione 31/03/2022 successiva conf. n. 19105 del 2017). 10. Il terzo motivo del ricorso CAI non merita accoglimento. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale di cui si lamenta la mancata valutazione, il profilo di infungibilità delle lavoratrici nell’ambito dello scalo aeroportuale di appartenenza non risulta decisivo nella misura in cui la Corte territoriale ha rilevato la illegittimità della limitazione delle comparazione dei lavoratori all’unità produttiva/sede amministrativa di lavoro. Invero, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (ex plurimis, Cass. n. 16214 del 2019). 11. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, le censure (di cui al quarto e quinto motivo CAI e al terzo e quarto motivo SAI), oltre a presentare i profili di inammissibilità già F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 evidenziati con riguardo alla idoneità della [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 sentenza impugnata ad esplicitare il percorso [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 logico-giuridico posto a fondamento della Data pubblicazione 31/03/2022 decisione, sono in ogni caso infondate perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 parte del cedente o del cessionario, dovendo i [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 licenziamenti essere giustificati da motivi [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di Data pubblicazione 31/03/2022 giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23". In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 economico-normativo in precedenza acquisito dai [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 che consenta anche la deroga al passaggio Data pubblicazione 31/03/2022 automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse. 12. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 quali una precisa e apprezzabile lesione del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 diritto di difesa, del contraddittorio e, in Data pubblicazione 31/03/2022 generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. 13. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte. Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 illegittimità o invalidità di atti posti in essere [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 carattere propriamente interpositorio e Data pubblicazione 31/03/2022 trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020). 14. Il quinto motivo del ricorso SAI è fondato. 14.1. in via preliminare, deve essere esclusa la dedotta inammissibilità per novità della questione, posto che essa riguarda l’improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta (pur nella sua modulazione specifica per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, tra le quali le imprese del [OSCURATO:PERSONA]), l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (art. 53 d.lg. 270/1999) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (artt. 93 ss. l. fall.), comportante la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale); sicché, essa è rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 egualmente pronunciare sulla domanda di condanna [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 rivolta nei confronti del fallimento) e del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 giudicato implicito (se l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda), in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo (Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156; Cass. 22 maggio 2020, n. 9461): ipotesi qui non ricorrenti, per essere stata pronunciata la condanna (anche) risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. dalla Corte d’appello in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore; 14.2. nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 destinate comunque ad incidere nella procedura [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi Data pubblicazione 31/03/2022 dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele … anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964); 14.3. nel caso, tuttavia, di una domanda di condanna risarcitoria, come quello di specie, essa spetta al giudice concorsuale, con la sua conseguente improcedibilità nell’odierno giudizio; 15. Conclusivamente, va rigettato il ricorso della società CAI, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; va accolto il quinto motivo del ricorso della società SAI, rigettati gli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in A.S., spese liquidate in considerazione della prevalente soccombenza. 16. Occorre altresì dare atto della sussistenza, nei confronti della società CAI, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] e condanna la società al pagamento delle spese F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 liquidate in euro 5.000,00 per compensi [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21189/2020 professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 825/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10524/2022 accessori secondo legge e spese generali al 15%; Data pubblicazione 31/03/2022 accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] in A.S., rigettati tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda delle lavoratrici di condanna risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ul
Sentenza Cassazione n. 10524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris