CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 30579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 15/10/2021 dalla Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le note di replica presentate nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021, la Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e l'aveva condannata alla pena di due anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e di 12.000,00 euro di multa. Secondo entrambi i Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente detenuto presso la sua abitazione 100,00 gr. di hashish, da cui erano ricavabili 866 dosi, e 18,00 gr. di cocaina, da cui erano ricavabili 95 dosi. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia carenza ed illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità. Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente confermato l'iter logico ed argomentativo della sentenza del giudice di primo grado, soffermandosi esclusivamente su una serie di elementi di carattere neutrale, quali: -) il quantitativo complessivamente detenuto, superiore ai limiti tabellari ministeriali; -) gli strumenti di parcellizzazione e confezionamento; -) la presenza di un bilancino elettronico; -) la contabilità riportata su foglio manoscritto. Si rappresenta, al tempo stesso, che la sentenza impugnata ha omesso di considerare elementi a discarico del ricorrente, quali: -) l'assenza di stupefacente residuo sul bilancino da cucina rinvenuto presso l'abitazione; -) diversi tagli di nylon, normalmente utilizzati in ordinari contesti domestici; -) il mancato rinvenimento di coltelli o taglierini intrisi di sostanza stupefacente; -)l'inesistenza di carta adesiva idonea per il frazionamento delle dosi; -) l'appartenenza del manoscritto al convivente della ricorrente sul quale, peraltro, si riportava la contabilità della vendita di automobili; -) la mancata individuazione di acquirenti. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità. Si deduce che, in ogni caso, deve ritenersi compatibile la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, irrilevante essendo il possesso di sostanze stupefacenti di diverso genere, anche alla luce della consolidata elaborazione giurisprudenziale (si cita, in particolare, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Si precisa che illegittimamente la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della fattispecie di lieve entità, posto che nella specie: -) il possesso di due differenti tipi di sostanze stupefacenti non comporta automaticamente l'inserimento in un contesto criminale; -) la sostanza drogante è di modesta entità; -) la rete organizzativa appare di scarso rilievo. I / 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione nella fattispecie di lieve entità per la cocaina e nella ipotesi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per la sostanza stupefacente di tipo hashish. Si deduce che, nel caso di specie, deve riconoscersi, quanto meno, l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione della cocaina, in aggiunta a quella di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. per l'hasish, e che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato l'irrilevanza di questa riqualificazione sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'affermazione di penale responsabilità, deducendo che la conclusione secondo cui la detenzione della sostanza stupefacente era finalizzata alla cessione a terzi sarebbe fondata su dati scarsamente concludenti e previa omissione di significativi elementi a discarico. Le censure in questione, in effetti, ripropongono gli stessi argomenti contenuti nell'atto di appello, richiedendo, in sostanza, alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen.: dal catalogo delle censure consentite da questa disposizione emerge che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). La sentenza impugnata, comunque, risulta correttamente motivata, poiché basata su una corretta valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato: -) il considerevole numero di dosi ricavabili (ben 866 dosi ricavabili da 100 gr. di hashish con principio attivo pari al 22,9%, e 95 dosi ricavabili da 18 gr. di cocaina, con principio attivo superiore al 93%); -) la disponibilità di un bilancino elettronico, utile a suddividere la complessiva sostanza in dosi singole; -) la presenza svariati ritagli di buste in nylon, utili a confezionare le dosi; -) la mannite, utilizzabile come sostanza da taglio; -) i manoscritti riportanti nomi e cifre. Le circostanze indicate dalla ricorrente, o sono meramente asserite, come quella secondo cui i nomi e le cifre si riferirebbero all'attività di compravendita di autovetture da parte del convivente, /1 i / o attengono ad elementi, come la mancata individuazione di acquirenti o il mancato rinvenimento di coltelli intrisi di sostanza stupefacente ovvero di carta adesiva, utili, al più, a proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 3. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, almeno con riguardo alla detenzione della cocaina. 3.1. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della lieve entità del fatto è necessaria una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, e che, in questa prospettiva, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla sussunzione del fatto nella figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr., Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Sviluppando le richiamate indicazioni in ordine alla necessita di un apprezzamento complessivo di tutti gli elementi della fattispecie concreta, si è affermato che la detenzione di un quantitativo non particolarmente elevato di sostanza stupefacente di tipo pesante, laddove accompagnata dalla contestuale detenzione di un quantitativo elevato di sostanza di tipo leggero, ben può essere qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e non invece ai sensi dell'art. 73, comma 5, dovendo la condotta relativa ad un tipo di stupefacente essere comunque valutata nel contesto della sua realizzazione, in modo da tenere conto delle specifiche circostanze e delle modalità dell'azione (cfr. Sez. 3, n. 35992 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280798-01). 3.2. In applicazione degli indicati criteri, le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi anche in punto di qualificazione giuridica della condotta. Invero, le stesse si fondano su una valutazione globale del fatto, caratterizzato sia da elementi altamente significativi in ordine a qualità e quantità delle sostanze, stanti l'elevato numero di dosi medie singole ricavabili, pari a ben 866 per l'hashish e a 95 per la cocaina, e l'elevatissimo grado di purezza delle partite, il cui principio attivo, per l'hashish, era pari al 22,9%, e, per la cocaina, addirittura superiore al 93%, sia dalla idoneità delle "provviste", unitariamente detenute e gestite, ad assicurare la soddisfazione di un'ampia rete di clienti. In questa prospettiva, non può dirsi manifestamente irragionevole l'esclusione della lieve entità del fatto non solo con riguardo alla detenzione dell'hashish, ma anche relativamente alla detenzione della cocaina. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle