CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 14134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24473-2021proposto da: A.S.P. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 27515/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 24473/2021; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale. R.G.N.24473/2021 CC18/04/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore diSpoto Giuseppina, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27515/23, depositata il 27/09/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’A.S.P. Agrigento avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 662 del 30.03.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite. 1.1. Ha lamentato che la Corte avrebbe ome sso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza. 2. L’ASP Agrigento ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale, opponendosi pertanto all’istanza di rettifica. Considerato che 1. L’A.S.P. di Agrigento, come anticipato, nella memoria si è opposta alla richiesta correzione di errore materiale. Nel dettaglio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rettifica, poiché dagli atti non risulta che l’avv.to Limblici abbia formulato domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario nel giudizio di cassazione. 2. Tanto premesso, osserva il Collegio che con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione di questa Corte, sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimentodi correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 c.p.c. 3. Alla luce della pendenza di detta questione innanzi alle Sezioni Unite, il Collegio ritiene l’opportunità di attenderne la pronunzia, atteso che la decisione potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento di correzione. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo per le ragioni s