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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 29012/2026

Testo disponibile della fonte

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o a Catania il 14/09/1971 avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 25 giugno 2024 con la quale l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 17 febbraio 2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore propone un unico motivo per violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt.178, lett. c) lcod. proc. pen. adducendo che gli è stata impedita la partecipazione all'udienza per il giudizio di appello.Si rappresenta che la difesa aveva richiesto tempestivamente in data 17 settembre la trattazione orale dopo aver ricevuto la notifica della citazione a giudizio in data 4 settembre 2025 per l'udienza fissata per il giorno 20 gennaio 2026.

Successivamente, in data 19 gennaio 2026 il Presidente del Tribunale di Catania, sentito il Prefetto di Catania, aveva pubblicato il provvedimento con cui disponeva la sospensione delle udienze in presenza delle parti dalle ore 15,00 del 19 gennaio 2026 fino all'intera giornata del 20 gennaio 2026, e, ciononostante, la Corte di appello aveva invece celebrato il giudizio di appello in assenza delle parti il giorno 20 gennaio 2026, impedendo così la partecipazione dell'imputato e dei difensori, rimasti assenti.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il provvedimento di sospensione emesso dal Presidente del Tribunale di Catania riguardava unicamente le udienze dei procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità del motivo oltre che per manifesta infondatezza.

Dalla visione diretta degli atti processuali si evince che l'udienza si è svolta con il rito camerale in presenza delle parti e che l'imputato ed il difensore di fiducia erano assenti.

Non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di differimento dell'udienza per ragioni di ordine pubblico o impedimenti di altra natura, essendo del tutto irrilevante il provvedimento di sospensione delle udienze in presenza adottato il 19 gennaio 2026 da parte del Presidente del Tribunale di Catania /che si riferiva alle sole udienze svolte presso detto ufficio giudiziario, non risultando che sia stata adottata una decisione analoga dal Presidente della Corte di appello di Catania.

Pertanto, poiché l'udienza del giudizio di appello si è svolta regolarmente in assenza dell'imputato, ritualmente citato a comparire, il difensore avrebbe quanto meno dovuto allegare una ragione concreta di impedimento a partecipare all'udienza, con richiesta di differimento.

In mancanza di tale istanza, alcuna nullità può essere ravvisata nel caso di specie, non avendo neppure la difesa dedotto che la trattazione del procedimento è avvenuta nelle forme del contraddittorio cartolare, risultando che è stata 2ritualmente disposta la trattazione in presenza r nelle forme della camera di consiglio con la partecipazione delle parti a norma dell'art. 599 cod. proc. pen. per l'udienza del 20 gennaio 2026, con la conseguente ritualità della procedura seguita, senza che siano state neppure illustrate ed esposte da parte del ricorrente le ragioni che avrebbero imposto o , quanto meno, giustificato l'adozione di un provvedimento di sospensione delle udienze generalizzato ed esteso a tutti gli uffici giudiziari della provincia di Catania.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Catania il 14/09/1971 avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 25 giugno 2024 con la quale l'imputato ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascrittogli di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 17 febbraio 2023. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore propone un unico motivo per violazione di legge e nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt.178, lett. c) lcod. proc. pen. adducendo che gli è stata impedita la partecipazione all'udienza per il giudizio di appello.Si rappresenta che la difesa aveva richiesto tempestivamente in data 17 settembre la trattazione orale dopo aver ricevuto la notifica della citazione a giudizio in data 4 settembre 2025 per l'udienza fissata per il giorno 20 gennaio 2026. Successivamente, in data 19 gennaio 2026 il Presidente del Tribunale di Catania, sentito il Prefetto di Catania, aveva pubblicato il provvedimento con cui disponeva la sospensione delle udienze in presenza delle parti dalle ore 15,00 del 19 gennaio 2026 fino all'intera giornata del 20 gennaio 2026, e, ciononostante, la Corte di appello aveva invece celebrato il giudizio di appello in assenza delle parti il giorno 20 gennaio 2026, impedendo così la partecipazione dell'imputato e dei difensori, rimasti assenti. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che il provvedimento di sospensione emesso dal Presidente del Tribunale di Catania riguardava unicamente le udienze dei procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluta genericità del motivo oltre che per manifesta infondatezza. Dalla visione diretta degli atti processuali si evince che l'udienza si è svolta con il rito camerale in presenza delle parti e che l'imputato ed il difensore di fiducia erano assenti. Non risulta essere stata avanzata alcuna richiesta di differimento dell'udienza per ragioni di ordine pubblico o impedimenti di altra natura, essendo del tutto irrilevante il provvedimento di sospensione delle udienze in presenza adottato il 19 gennaio 2026 da parte del Presidente del Tribunale di Catania /che si riferiva alle sole udienze svolte presso detto ufficio giudiziario, non risultando che sia stata adottata una decisione analoga dal Presidente della Corte di appello di Catania. Pertanto, poiché l'udienza del giudizio di appello si è svolta regolarmente in assenza dell'imputato, ritualmente citato a comparire, il difensore avrebbe quanto meno dovuto allegare una ragione concreta di impedimento a partecipare all'udienza, con richiesta di differimento. In mancanza di tale istanza, alcuna nullità può essere ravvisata nel caso di specie, non avendo neppure la difesa dedotto che la trattazione del procedimento è avvenuta nelle forme del contraddittorio cartolare, risultando che è stata 2ritualmente disposta la trattazione in presenza r nelle forme della camera di consiglio con la partecipazione delle parti a norma dell'art. 599 cod. proc. pen. per l'udienza del 20 gennaio 2026, con la conseguente ritualità della procedura seguita, senza che siano state neppure illustrate ed esposte da parte del ricorrente le ragioni che avrebbero imposto o , quanto meno, giustificato l'adozione di un provvedimento di sospensione delle udienze generalizzato ed esteso a tutti gli uffici giudiziari della provincia di Catania. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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