CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 10420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17145-2023, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , presso il quale è elett.te dom.ta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente agli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016; che la società contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Campobasso che, previa riunione, con sentenza n. 402/2020, rigettò i ricorsi; che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose appello innanzi alla C.G.T. di II grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 79/2023, depositata il 01/03/2023, accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, dal complessivo impianto probatorio in atti, le operazioni contestate alla contribuente non fossero ascrivibili al novero di quelle oggettivamente inesistenti (come invece contestato nell’avviso di accertamento) quanto, “se mai”, di quelle soggettivamente inesistenti, tra soggetti, peraltro, diversi dalla contribuente e rispetto alle quali, in ogni caso, l’Ufficio non aveva fornito la prova, sullo steso gravante, di alcuna consapevolezza da parte di questa ultima; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. anzitutto mosso dall’assunto che le operazioni sottese alle riprese per cui è causa sarebbero, in realtà e, al più, soggettivamente inesistenti e, quindi, concluso nel senso - opposto e conforme all’accertamento svolto dall’Ufficio - della loro inesistenza oggettiva, oltre che per avere confuso “a fini fiscali i rapporti commerciali tra [OSCURATO:PERSONA] e la società Questo e Quello e quelli tra quest’ultima e la contribuente [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, p. 20); che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato; che, premesso che la censura è inammissibile, per genericità, in relazione alla seconda parte in cui essa si articola (non essendo comprensibile in cosa consisterebbe la confusione in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nella ricostruzione dei rapporti all’interno della cd. “filiera del tartufo”), quanto, poi, alla assunta insanabile contraddittorietà (o apparenza) della motivazione, per avere i giudici di appello mutato le conclusioni rispetto alla premessa di partenza, dalla lettura della motivazione della decisione impugnata si evince, al contrario, chiaramente che la C.T.R. ha, piuttosto, escluso che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato ad operazioni oggettivamente inesistenti (oggetto di contestazione da parte dell’ufficio), rilevando altresì come, nella specie, si versi “se mai” (cfr. p. 4, cpv., della motivazione) in presenza, nella specie, di operazioni soggettivamente inesistenti, sia pure non già tra la [OSCURATO:PERSONA] e la QUESTO E QUELLO (che la C.T.R. ha ritenuto essere effettivamente esistente ed operativa) ma, a monte di tale rapporto negoziale, tra la QUESTO E QUELLO e la [OSCURATO:PERSONA] ,che “ha avuto il ruolo di cartiera” (cfr. ult. p. della motivazione, terzultimo cpv.) e rappresenta il “ secondo anello della filiera [del tartufo nonché] l’evasore totale, avendo emesso fatture inesistenti al solo scopo di far detrarre l’IVA al soggetto rappresentante il terzo anello della filiera vale a dire “Questo e Quello” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 5 e, in specie, il quartultimo cpv. Cfr. anche la p. 4, cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 del D.P.R. n. 633/1972” (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ammesso la contribuente alla detrazione dell’I.V.A., pur versandosi – secondo (si opina) la stessa ricostruzione operata dai giudici di appello - in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti laddove, al contrario, “a fronte di prestazioni false indicate in fattura, si rompe ogni rapporto di credito/debito con l’Erario [con la conseguente] indetraibilità dell’IVA afferente operazioni soggettivamente inesistenti” (cfr. ricorso, p. 22); che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ”violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.” (cfr. ricorso, p. 22), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l’Ufficio non ottemperante all’onere della prova sullo stesso gravante, quanto alla natura di cartiera della QUESTO E QUELLO ,a dispetto dei “plurimi elementi a riprova dalla contestata fittizietà” soggettiva delle operazioni poste in essere (cfr. ricorso, p. 23, penultimo cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi –sono inammissibili; che la decisione impugnata muove dall’assunto (frutto di un accertamento di fatto non utilmente sindacabile in questa sede) che, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la QUESTA E QUELLO , le forniture di merce in favore della prima furono realmente ed effettivamente eseguite dalla seconda, mentre le operazioni soggettivamente inesistenti sarebbero intercorse, “se mai” - ed a monte - tra la QUESTA E QUELLO e la [OSCURATO:PERSONA] , da ciò traendo i giudici di appello la conclusione per cui “la circostanza che il fornitore [della [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, la QUESTA E QUELLO ] non abbia provveduto al versamento dell’IVA non può avere effetti nei confronti della società accertata” (cfr. penultima p. della motivazione della sentenza gravata, terzultimo cpv.); che, peraltro, è lo stesso avviso di accertamento (riprodotto in ricorso ai fini della specificità del motivo) a convalidare la ricostruzione operata dalla C.T.R., leggendosi ivi che “la società [OSCURATO:PERSONA] …si pone in una posizione intermedia fra le ditte individuali cedenti (costituite da soggetti di piccole dimensioni aventi contabilità semplificata che non richiedono particolari obblighi contabili) ed altre società acquirenti (aventi contabilità più strutturate) che effettuano la vendita diretta dei tartufi e dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione…le operazioni documentate emesse dai suddetti fornitori (ditte individuali) non sono mai avvenute…” (cfr. ricorso, pp. 31-32); che, in siffatto contesto, la QUESTA E QUELLO avrebbe, dunque, assunto, non già il ruolo di cartiera (come pure erroneamente riportato nell’avviso di accertamento nei passaggi successivi a quello trascritto e sostenuto dalla AGENZIA in ricorso) ma, al più, di presunta società “filtro” tra le cartiere (e, cioè, le ditte individuali che hanno fatturato nei propri confronti la cessione dei tartufi, in realtà avvenuta direttamente ad opera dei cavatori) e la cessionaria finale (la [OSCURATO:PERSONA] ): con l’ulteriore conseguenza che ne discende, però, per cui, le censure svolte dall’Ufficio si appalesano inconferenti rispetto al thema decidendum così definito dalla C.T.R., sia in astratto (l’Ufficio, infatti, avrebbe dovuto dolersi, piuttosto, dell’avvenuto assolvimento dell’onere della prova in relazione alla connivenza– esclusa dai giudici di appello. Cfr. quartultimo cpv. della motivazione della decisione impugnata - del cessionario finale rispetto al complessivo meccanismo di frode e, dunque, a monte, della consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] ), che in concreto (rispetto alle contestazioni rivolte alla contribuente con l’avviso di accertamento per cui è causa e trascritte supra); che quanto precede determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .delle spese del presente giudizio di legittimità, che si