CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 36745/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza, Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8 febbraio 2021, in sede esecutiva, ha accolto l'incidente di esecuzione proposto dal P.M. e ha disposto la restituzione della somma di C 47.890,00, sequestrata 1'8 ottobre 2013, alla curatela del fallimento della società Sintema sport s.r.I., sulla considerazione che la somma era stata sequestrata alla società e non al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 111 Costituzione, 125 e 606 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente insieme al fratello è stato assolto dall'accusa, per i reati di cui agli art. 2 e 4, d. Igs. 74 del 2000, con sentenza del 29 marzo 2019, con la contestuale restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. La somma di C 47.890,00 era, pertanto, restituita dalla Procura della Repubblica al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell'istanza di restituzione della curatela del fallimento della società Sintema sport s.r.l. il P.M. promoveva incidente di esecuzione chiedendo la restituzione della somma alla curatela del fallimento. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, sul presupposto che la somma era stata sequestrata alla società e non al ricorrente, ha disposto la restituzione della somma alla curatela del fallimento. L'ordinanza è stata adottata in violazione dell'artt. 606 comma 1, cod. proc. pen. Invero, nella motivazione si ignorano i documenti esibiti in udienza e presenti nel fascicolo del procedimento che evidenziano in modo inconfutabile la proprietà della somma in sequestro in capo al ricorrente. Nel documento prot. 0599113/13 dell'8 ottobre 2013 avente ad oggetto la richiesta di apertura del libretto di deposito espressamente la somma viene indicata dalla Guardia di Finanza come sequestrata al ricorrente e non alla società; il libretto, infatti, veniva intestato al ricorrente. i Anche nel documento elenco dei beni in sequestro al punto 1 si indicava il ricorrente soggetto passivo del sequestro. 2. 2. Violazione di legge (art. 666, quinto comma, in relazione all'art. 606 cod. proc. pen.); difetto di integrazione del quadro probatorio. L'ordinanza è stata emessa senza alcuna assunzione di prove, pur nella evidenza della pertinenza della somma al ricorrente e non alla società. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'ordinanza impugnata correttamente rileva, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, come dal verbale di sequestro risulta il sequestro della somma in contestazione alla società e non alla persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]). Infatti, la somma è stata sequestrata nell'ufficio del ricorrente presso la società; somma contenuta in una busta di plastica trasparente. Il ricorrente per rivendicare la esclusiva proprietà della somma richiama solo l'apertura del libretto di deposito a suo nome e l'indicazione nell'elenco dei beni in sequestro sempre del suo nominativo. Si tratta di elementi non determinanti. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che analizza il contenuto del verbale di sequestro. Del resto, il ricorrente non fornisce elementi concreti (ad eccezione della formale indicazione del suo nome in atti non rilevanti) per provare la sua proprietà della somma sequestrata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process