CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 39097/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 591 cod. proc. pen., in quanto, con doglianze volte a censurare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e che, dunque, fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, esso risulta meramente riproduttivo di rilievi già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con lineare e logica motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), con la quale il ricorrente ha omesso un effettivo e puntuale confronto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere