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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 gennaio 2025

Cassazione n. 09632/2025

Testo disponibile della fonte

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6/01/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7978/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n.8607/2022 depositata i l 13/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 8607/2022 ha accolto l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2883/2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento per i maggiori ricavi e la conseguente liquidazione di una maggiore IRPEF, IVA e contributi previdenziali relativi all’anno 2012.

2. La CTR ha evidenziato che gli ispettori avevano valorizzato ed enumerato le rimanenze di magazzino, alla data del loro accesso (16.7.2014) e che l’accertamento si era concluso, rilevando una differenza inventariale di Euro 123.711,00.

La classificazionedi tale dato come rimanenze - che si presumono vendute negli anni dal 2010 al 2013 per un valore di un quarto per anno (€ 30.928,00) - aveva comportato l’adozione di unmetodo illegittimo di ripartizione delle giacenze di magazzino in diversi esercizi.

Difatti,ogni periodo di imposta è autonomo e a ciascun periodo corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.

Di conseguenza, il periodo temporale nel quale deve essere definito l’ an e il quantum dell’obbligazione tributaria - che trae origine dalle riscontrate differenzeinventariali - è l’esercizio in cui ha avuto inizio l’accesso e verifica, ovvero l’anno 2014.

Gli effetti della presunzione di cessione e acquisto -conseguenti alla rilevazione fisica dei beni - operano al momento dell’inizio dell’accesso.

Di conseguenza, nel periodo d’imposta 2012 non poteva essere impugnata alcuna differenza di merce in magazzino, proprio perché la discordanza di merce è stata accertata a seguito di controllo effettuato nell’anno 2014 e comunque alla fine della verifica fiscale non sono emersi elementi certi che hanno potuto giustificare, per l’anno di imposta in contestazione, il 2012 appunto, la vendita di merce in evasionedi imposta.

La CTR ha, quindi, concluso che la ricostruzione dei maggiori ricavi e componenti positivi effettuata dall’Ufficiorisulta essere arbitraria e illegittima.

3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comm i 1 e 2 , d.P.R. 10/11/1997, n. 441, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

1.1. La ricorrente ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. 20/04/2022, n. 12492) secondo il quale, in tema di accertamento ai fini IVA , le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture obbligatorie di magazzino e le consistenze delle rimanenze registrate sono suscettibili di rilevare anche per i periodi precedenti di imposta, se le differenze permangono anche in tali annualità.

Rileva, quindi, che il significato del sintagma «periodo d’imposta oggetto del controllo» ( l’articolo 4, comma 2, d.P.R. 441 del 1997) deve essere attribuito, considerando il metodo utilizzato dall’ufficio di « spalmatura » dei maggiori ricavi accertati nel triennio anteriore al periodo d’imposta oggetto di controllo, nel quale era avvenuto l’accesso.

Il d.P.R. 441 del 19 97 - emanato con efficacia sostitutiva della disciplina ex articolo 53d.P.R. 26/10/1972, n. 633 ( art. 5, comma 2) – si applica anche in materia di imposte dirette, in virtù del principio di unitarietà dell’ordinamento (Cass., n. 15087del 2000, n. 16483del 2006, n. 15312 del 2008 e n. 9628 del 2012).

Il d.P.R. n. 441 del 1997, dopo aver stabilito all’articolo 1, comma 1, che:«si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti», e aver poi previsto tipologia e modalità della prova contraria a carico del contribuente idonea a vincere la presunzione di cessione (articolo 1, comma 2 ss. e art. 2), precisa, all’art. 4, comma 1, che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano esclusivamente al momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche.

La norma presuppone implicitamente, quindi, una verifica fiscale da parte degli organi accertatori e stabilisce che le presunzioni in oggetto operano « … limitatamente al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica …».

L’art. 4,comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 – come precisato anche da questaCorte - prevede che le « eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente», costituiscono «presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo » (Cass., 27/05/2015, n. 10927).

Le presunzioni di cessioni e di acquisto, quindi, operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano, in relazione a tali annualità, eventuali differenze quantitative.

1.2. La ricorrente rileva, poi, che i verificatori hanno proceduto a valorizzare e ad enumerare il magazzino in contraddittorio con la ricorrente, la quale ha accettato le risultanze a cui sono pervenutii primi, firmando in data 28/07/2014 il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione n. 44507/2014, dove,a pag. 4, si legge che: «in merito alle operazioni di verifica di esistenza di magazzino e alle conclusioni espresse nel presente atto la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale dichiara che accetta le risultanze delle operazioni di ricostruzione effettuate in contraddittorio con i funzionari redigenti.»

1.3. Il motivo di ricorso è fondato.

L’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 prevede che: «Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.» Secondo questa Corte, in tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, alla luce dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per ilperiodo d'imposta oggetto del controll o, qualora tali differenze si siano verificate in taleperiodo e, quindi, anche per iperiodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica ma che siano comunque stati oggetto di controllo (Cass., 10/08/2017, n. 19957).

Nel caso di specie, come risulta da pag. 1 del ricorso, l’avviso di accertamento si fondava sulla determinazione di maggiori ricavi con relativa liquidazione di una maggiore IRPEF, addizionali regionali, IVA e contributi previdenzialiper l’ anno di imposta 2012, a seguito delle incongruenze rilevate in base all’applicazione degli studi di settore e delle verifiche realizzate a seguito di un controllo effettuato nel 2014 sulle giacenze di magazzino relative alle annualità dal 2010 al 2013.

La sentenza impugnata non è, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che ha sovrapposto, impropriamente, il periodo d’imposta oggetto di controllo con l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria .

La presunzione delle differenze quantitative inventariali opera, tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta oggetto di controllo, che può ben essere precedente a quello in cui viene verificato l’accesso e la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

1.4. Non solo: a ben vedere l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce una presunzione relativa che – oltre a essere confermata dall’interpretazione della norma appena richiamata secondo la giurisprudenza di questa Corte –trova ulteriore riscontro nella condivisione delle risultanze delle operazioni dell’organo verificatore operata dalla stessa contribuente, secondo quanto riportato nell’estratto del processo verbale riportato nel ricorso ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

2. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/01/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7978/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n.8607/2022 depositata i l 13/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 8607/2022 ha accolto l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 2883/2016, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento per i maggiori ricavi e la conseguente liquidazione di una maggiore IRPEF, IVA e contributi previdenziali relativi all’anno 2012. 2. La CTR ha evidenziato che gli ispettori avevano valorizzato ed enumerato le rimanenze di magazzino, alla data del loro accesso (16.7.2014) e che l’accertamento si era concluso, rilevando una differenza inventariale di Euro 123.711,00. La classificazionedi tale dato come rimanenze - che si presumono vendute negli anni dal 2010 al 2013 per un valore di un quarto per anno (€ 30.928,00) - aveva comportato l’adozione di unmetodo illegittimo di ripartizione delle giacenze di magazzino in diversi esercizi. Difatti,ogni periodo di imposta è autonomo e a ciascun periodo corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Di conseguenza, il periodo temporale nel quale deve essere definito l’ an e il quantum dell’obbligazione tributaria - che trae origine dalle riscontrate differenzeinventariali - è l’esercizio in cui ha avuto inizio l’accesso e verifica, ovvero l’anno 2014. Gli effetti della presunzione di cessione e acquisto -conseguenti alla rilevazione fisica dei beni - operano al momento dell’inizio dell’accesso. Di conseguenza, nel periodo d’imposta 2012 non poteva essere impugnata alcuna differenza di merce in magazzino, proprio perché la discordanza di merce è stata accertata a seguito di controllo effettuato nell’anno 2014 e comunque alla fine della verifica fiscale non sono emersi elementi certi che hanno potuto giustificare, per l’anno di imposta in contestazione, il 2012 appunto, la vendita di merce in evasionedi imposta. La CTR ha, quindi, concluso che la ricostruzione dei maggiori ricavi e componenti positivi effettuata dall’Ufficiorisulta essere arbitraria e illegittima. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comm i 1 e 2 , d.P.R. 10/11/1997, n. 441, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 1.1. La ricorrente ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. 20/04/2022, n. 12492) secondo il quale, in tema di accertamento ai fini IVA , le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture obbligatorie di magazzino e le consistenze delle rimanenze registrate sono suscettibili di rilevare anche per i periodi precedenti di imposta, se le differenze permangono anche in tali annualità. Rileva, quindi, che il significato del sintagma «periodo d’imposta oggetto del controllo» ( l’articolo 4, comma 2, d.P.R. 441 del 1997) deve essere attribuito, considerando il metodo utilizzato dall’ufficio di « spalmatura » dei maggiori ricavi accertati nel triennio anteriore al periodo d’imposta oggetto di controllo, nel quale era avvenuto l’accesso. Il d.P.R. 441 del 19 97 - emanato con efficacia sostitutiva della disciplina ex articolo 53d.P.R. 26/10/1972, n. 633 ( art. 5, comma 2) – si applica anche in materia di imposte dirette, in virtù del principio di unitarietà dell’ordinamento (Cass., n. 15087del 2000, n. 16483del 2006, n. 15312 del 2008 e n. 9628 del 2012). Il d.P.R. n. 441 del 1997, dopo aver stabilito all’articolo 1, comma 1, che:«si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti», e aver poi previsto tipologia e modalità della prova contraria a carico del contribuente idonea a vincere la presunzione di cessione (articolo 1, comma 2 ss. e art. 2), precisa, all’art. 4, comma 1, che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano esclusivamente al momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche. La norma presuppone implicitamente, quindi, una verifica fiscale da parte degli organi accertatori e stabilisce che le presunzioni in oggetto operano « … limitatamente al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica …». L’art. 4,comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 – come precisato anche da questaCorte - prevede che le « eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente», costituiscono «presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo » (Cass., 27/05/2015, n. 10927). Le presunzioni di cessioni e di acquisto, quindi, operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano, in relazione a tali annualità, eventuali differenze quantitative. 1.2. La ricorrente rileva, poi, che i verificatori hanno proceduto a valorizzare e ad enumerare il magazzino in contraddittorio con la ricorrente, la quale ha accettato le risultanze a cui sono pervenutii primi, firmando in data 28/07/2014 il [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione n. 44507/2014, dove,a pag. 4, si legge che: «in merito alle operazioni di verifica di esistenza di magazzino e alle conclusioni espresse nel presente atto la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale dichiara che accetta le risultanze delle operazioni di ricostruzione effettuate in contraddittorio con i funzionari redigenti.» 1.3. Il motivo di ricorso è fondato. L’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 prevede che: «Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo.» Secondo questa Corte, in tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, alla luce dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per ilperiodo d'imposta oggetto del controll o, qualora tali differenze si siano verificate in taleperiodo e, quindi, anche per iperiodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica ma che siano comunque stati oggetto di controllo (Cass., 10/08/2017, n. 19957). Nel caso di specie, come risulta da pag. 1 del ricorso, l’avviso di accertamento si fondava sulla determinazione di maggiori ricavi con relativa liquidazione di una maggiore IRPEF, addizionali regionali, IVA e contributi previdenzialiper l’ anno di imposta 2012, a seguito delle incongruenze rilevate in base all’applicazione degli studi di settore e delle verifiche realizzate a seguito di un controllo effettuato nel 2014 sulle giacenze di magazzino relative alle annualità dal 2010 al 2013. La sentenza impugnata non è, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che ha sovrapposto, impropriamente, il periodo d’imposta oggetto di controllo con l’anno d’imposta in cui è avvenuto l’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria . La presunzione delle differenze quantitative inventariali opera, tuttavia, con riferimento al periodo d’imposta oggetto di controllo, che può ben essere precedente a quello in cui viene verificato l’accesso e la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria. 1.4. Non solo: a ben vedere l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce una presunzione relativa che – oltre a essere confermata dall’interpretazione della norma appena richiamata secondo la giurisprudenza di questa Corte –trova ulteriore riscontro nella condivisione delle risultanze delle operazioni dell’organo verificatore operata dalla stessa contribuente, secondo quanto riportato nell’estratto del processo verbale riportato nel ricorso ad opera dell’Agenzia delle Entrate. 2. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglieil ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 09632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris