CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo, nella parte in cui contesta, ex art. 606, lett.b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 110 cod. pen., la sussistenza del concorsodi persone nel reato di cui al capo b) della rubrica, nonché il secondo motivo, concui si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 625 n. 4cod. pen., nonché, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dellamotivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) nellafattispecie del furto con destrezza in luogo di quella della ricettazione, reiteranole medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,con motivazione congrua, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi dimanifesta illogicità, ha escluso sia l'insussistenza dell'ipotesi concorsuale,evidenziando come la presenza dell'imputata presso gli sportelli bancomat, nelmedesimo contesto spazio-temporale dei prelievi fraudolenti, e l'atteggiamentodi vigilanza dalla stessa tenuto integrassero un contributo partecipativo rilevanteai sensi dell'art. 110 cod. pen., sia la prospettata diversa qualificazione giuridicadel fatto, rilevando che non ricorreva alcun dato fattuale dal quale inferire ildiretto coinvolgimento della ricorrente nell'azione di sottrazione del portafoglio incui la persona offesa custodiva la carta bancomat poi indebitamente utilizzata;che, pertanto, i motivi in esame si risolvono in una mera riproposizione dellecensure già disattese in appello, senza un reale confronto critico con lamotivazione impugnata, e sollecitano un'alternativa valutazione del compendioprobatorio e degli elementi di fatto non consentita in sede di legittimità (Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01);che il medesimo primo motivo, nella parte in cui sollecita, in viasubordinata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., non risulta devoluto alla cognizione del giudice di appello, il cui atto digravame, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, ha avuto ad oggettoesclusivamente la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 1 e 2,cod. proc. pen., la subordinata riqualificazione del fatto nella fattispecie del furtocon destrezza e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, senzaalcun riferimento all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; che, trattandosi diquestione introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, la relativacensura è inammissibile per violazione del principio devolutivo, non potendoformare oggetto del giudizio di legittimità doglianze non tempestivamentesottoposte al giudice del gravame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]