CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 28236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta in data 5 giugno 2025, intesa a criticare l'assegnazione del fascicolo alla settima sezione penale; ritenuto che il primo e il terzo dei motivi d'impugnazione, entrambi sostanzialmente afferenti al dolo e alla consapevolezza del reato presupposto, sono manifestamente infondati, atteso che la corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale,a i fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897) e la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 e n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato in esito al riconoscimento della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base.» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 — 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01); evidenziato, infine, che non è possibile rilevare la prescrizione dei reati eventualmente maturata nelle more della trattazione dell'odierna impugnazione, atteso che il ricorso inammissibile per causa originaria non consente l'instaurazione di un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato (in questo senso, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463 — 01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009, Imperato, Rv. 244999 — 01); rimarcato che l'inammissibilità del ricorso originario preclude ogni possibilità di valutare i motivi nuovi e le argomentazioni esposte con la memoria sopravvenuta, dovendosi a tale proposito rammentare che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am