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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 28971/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32350/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.; -ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ls.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] 7Tyre s.r.l. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), difesa e rappresentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè controB2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, in qualità di mandataria con rappresentanza della B2 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 1609 Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , aderen te al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi ed al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da Intrum I taly Spa (già [OSCURATO:PERSONA]), società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in pe rsona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa quale mandataria, doValue Spa (già [OSCURATO:SOCIETA] denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa doValue Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA]) – (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “capogruppo [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] p er Azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con tre distinti atti di citazione, l’[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta ovvero revocare ex art. 2901 c.c. l'efficacia di quattro distinti atti negoziali posti in essere in date 11/06/2009 e 5/08/2009 dai debitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori, entrambi, della [OSCURATO:PERSONA] e, l'[OSCURATO:PERSONA], anche della [OSCURATO:SOCIETA].).

In sintesi, a fondamento delle rispettive domande, i tre istituti di credito deducevano che: a) i quattro atti pubblici, come specificati negli atti introduttivi, erano simulati in via assoluta e volti unicamente a sottrarre ad essi creditori le garanzie dei propri rispettivi crediti, in considerazione del rapporto di parentela e/o di affari intercorrente tra tutte le contraenti, l’incongruenza dei prezzi pattuiti e il ristretto arco temporale in cui le operazioni negoziali si erano perfezionate; b) anche a voler ritenere detti atti di disposizione come voluti e reali, gli stessi avrebbero comunque ad essi cagionato un grave pregiudizio suscettibile di determinarne la revocabilità ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), contestando le avverse domande, delle quali chiedevano il rigetto.

Seguivano diversi interventi: nel primo dei tre giudizi (cioè in quello instaurato da un punto di vista temporale per primo) intervenivano il [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aderivano alle pretese dell’istituto di credito attoreo, a tutela di proprie autonome ragioni di credito; mentre nel giudizio che era stato instaurato per ultimo interveniva [OSCURATO:SOCIETA].

Le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Quindi, venivano istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta da tutte le parti (e, in particolare, mediante acquisizione delle ampie informative, bancarie e fiscali, richieste dalle banche, attrici ed interventrici), nonché, all'esito, mediante c.t.u. volta a verificare se gli assegni circolari indicati nei contratti impugnati fossero stati o meno effettivamente negoziati, accertare la provenienza della provvista utilizzata per l'emissione dei ci t. assegni e ricostruire,in ogni caso, tutte le movimentazioni successive delle somme eventualmente incassate al fine di individuare la loro destinazione finale entro l'anno successivo alla stipula degli atti dispositivi contestati.Il Tribunale disponeva lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di [OSCURATO:PERSONA]) e ravvisava la superfluità degli ulteriori approfondimenti di indagine tecnica chiesti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ·Carige e [OSCURATO:SOCIETA].

In data 7/11/2018 interveniva nel processo anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria con rappresentanza di B2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) che, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedeva l'estromissione di quest'ultima.

Infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Entro il termine per le repliche conclusive si costituiva telematicamente, sempre ex art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale procuratrice, da un lato, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che si è fusa per incorporazione col [OSCURATO:SOCIETA].) e, dall'altro, di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due fidejussori di quest’ultima.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 819/2019, pronunciando sulle domande e sulle eccezioni di tutte le parti, dopo aver rigettato la richiesta di estromissione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accoglieva la domanda di simulazione assoluta e, conseguentemente, dichiarava -nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (ed oggi per essa e per [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), [OSCURATO:PERSONA].

Coop. per azioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e oggi, per essa, [OSCURATO:SOCIETA] lnvestment s.r.l) e [OSCURATO:SOCIETA]. –la nullità dei citati quattro atti pubblici. 2.Il solo [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sostenendo che: il Giudice di primo grado aveva errato nella valutazione degli esiti dell’istruttoria (documentale e tecnica), e tale errata valutazione lo aveva portato erroneamente a ritenere come emersi elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a presumere con sufficiente grado di certezza che, con gli atti dispositivi compiuti, le parti fossero d’accordo nel non voler realizzare alcun reale effetto traslativo e/o costitutivo di diritti reali sugli ultimi loro beni, liberi da gravami, ma intendessero creare solo una situazione di apparenza diretta a sottrarre detti beni alle imminenti azioni di recupero delle numerose banche creditrici.

La Corte di appello di Bari, con ordinanza n. 3656 del 2020, dichiarava inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

3. [OSCURATO:PERSONA], che era rimasta contumace in primo ed in secondo grado, dopo aver presentato istanza di gratuito patrocinio in data 16 dicembre 2020, ha proposto ex art. 348ter c.p.c. ricorso a questa Corte avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, sostenendo che: a) a motivo della sua età molto avanzata e del fatto che le notifiche si erano perfezionate per compiuta giacenza, non era mai venuta a conoscenza deidedotti accadimenti; b) in particolare, non era a conoscenza né dei fatti di causa relativi ai due giudizi di merito né della situazione debitoria del nipote [OSCURATO:PERSONA] e delle presunte difficoltà economiche della famiglia; c) essendo venuta casualmente a conoscenza dei fatti di causa, ha interesse ad impugnare la sentenza emessa dal giudice di primo grado.

Hanno resistito con distinti contro ricorsi tutte le parti, che già avevano partecipato al giudizio di appello.

Precisamente: a) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che si è fusa per incorporazione col [OSCURATO:SOCIETA].); b) [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due fidejussori di quest’ultima; c) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; d) [OSCURATO:SOCIETA].; e) [OSCURATO:PERSONA].

Coop. per azioni, f) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA]).

Ha resistito con controricorso anche la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che pure aveva partecipato al giudizio di appello) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria le controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Occorre preliminarmente osservare che oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. non possono essere questioni, che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.

Pertanto, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancataimpugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado, comporta la preclusione delle relative questioni.

Ne consegue che la Gorgoglione, in quanto titolare solo del diritto di abitazione costituito a proprio favore, a titolo gratuito, dal disponente [OSCURATO:PERSONA] su uno degli immobili oggetto di causa, è priva d’interesse aimpugnare la sentenza del Tribunale di Foggia nella parte in cui lo stesso ha ritenuto provata la simulazione di altri tre atti di disposizione.

2. Tanto precisato, la Gorgoglione articola in ricorso due motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di [OSCURATO:PERSONA]).

Rileva che [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di dare contezza che non vi era stata mala fede di alcuno nel compimento degli atti, oggetto di sentenza, aveva inteso dimostrare che, all’epoca dei fatti, aveva una ingente disponibilità economica.

Si duole che il giudice di primo grado, decidendo arbitrariamente di stralciare detta documentazione senza fornire alcuna motivazione, ha limitato fortemente alle parti convenute di esercitare il proprio diritto di difesa.

Si duole altresì che il giudice di primo grado non ha valutato pienamente le prove fornite dai convenuti (precisamente: il pagamento dei prezzi delle compravendite a mezzo assegni circolari, l’accollo del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il diritto di abitazione costituito in suo favore fosse stato dettato da ragioni “umane”, essendo lei già anziana all’epoca dei fatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] vivesse già nell’appartamento di via Petruzzelli in Foggia).

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 2697, 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata per presunzioni (quali il rapporto di parentela; scarsi redditi degli alienanti/fidejussori/debitori degli istituti di credito) la simulazione degli atti dispositivi compiuti tra l’11giugno ed il 5 agosto 2009, senza considerare che, nel momento in cui i contratti di compravendita sono stati posti in essere, non vi era alcun indizio tale da dimostrare che i terzi avevano avuto reale contezza della esposizione debitoria degli alienanti.

Lamenta che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è ravvisabile alcun elemento sintomatico finalizzato a creare una situazione di trasferimento meramente apparente. 3.Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

3.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 primo comma n. 3 c.p.c.

Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

3.2. Va ulteriormente osservato quanto segue, con particolare riferimento al primo motivo.

Premesso che la documentazione attestante la dedotta vincita al casinò da parte di [OSCURATO:PERSONA] non risulta mai essere stata ammessa e che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della produzione (perché tardiva) non è mai stata impugnata, occorre ribadire che, per granitica giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte.

Salvo i casi di prova legale (che sono tassativamente previsti dalla legge e nei quali è la stessa legge ad assegnare valore legale alla prova), spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove acquisite e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

3.3. Con particolare riferimento al secondo motivo va altresì sottolineato che il Tribunale di Foggia, nella impugnata sentenza, ha accolto le domande attoree ad esito di un ineccepibile percorso argomentativo, fondando il proprio convincimento:a) sul fatto che gli immobili, oggetto dei quattro atti negoziali per cui è processo (compreso quello che riguarda l’odierna ricorrente), costituissero l’unica effettiva garanzia patrimoniale per i creditori dei due fideiussori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); b) sul fatto che tutte le parti contraenti fossero tra loro legale da stretti rapporti di affari o di parentela; c) sul fatto che gli acquirenti fossero persone molto vicine ai disponenti e presuntivamente ben informate della loro situazione finanziaria e delle ingenti esposizioni debitorie; d) sul collegamento temporale tra i diversi atti posti in essere; e) sugli esiti dell’accertamento peritale e delle informative bancarie disposte, dai quali si evinceva che la movimentazione di denaro era stata soltanto virtuale.

E la Corte territoriale, in sede di ordinanza di inammissibilità, ha testualmente affermato: … il Giudice di primo grado ha elencato in maniera precisa e dettagliata una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far presumere con sufficiente grado di certezza la simulazione degli atti dispositivi compiuti tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 5/08/2009.

Ha elencato dettagliatamente i rapporti di parentela, dai quali desumere che gli acquirenti erano persone molto vicine ai disponenti e presuntivamente ben informate della loro situazione finanziaria e delle ingenti esposizioni debitorie accumulate nei confronti di varie banche nel corso della loro attività di impresa, cui aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ha evidenziato il dato temporale della stipula degli atti in questione.

Ha correttamente tratto le dovute conseguenze dalla relazione del CTU, che ha sostanzialmente riscontrato, in relazione agli atti a titolo oneroso, la circostanza secondo cui detti passaggi di danaro furono artatamente congegnati in modo da creare l’apparenza di pagamenti mai effettuati, atteso che i c/c intestati all’[OSCURATO:PERSONA], così come del resto i c/c intestati agli altri acquirenti, prima dei versamenti necessari a costituire la provvista degli assegni circolari presentavano al 30/06/2009-24/07/2009, un saldo pari a zero; e che i versamenti di rilevanti importi eseguiti sui conti degli acquirenti prima dell’emissione degli assegni circolari consegnati in pagamento non trovavano alcuna idonea giustificazione in relazione alla modesta/media entità dei redditi annui dei medesimi.

Il Tribunale ha anche esattamente dichiarato inammissibile, perché tardiva, la produzione di documentazione tendente a dimostrare una cospicua vincita ad un casinò estero.

La circostanza lamentata nell’ appello che il Tribunale abbia erroneamente indicato quale depositante la documentazione [OSCURATO:PERSONA], e non invece [OSCURATO:PERSONA], non inficia la correttezza della decisione del primo Giudice; a prescindere da chi avesse depositato la suddetta documentazione, ciò che rileva ai fini dell’inammissibilità è la tardività della produzione, sulla quale nulla viene detto nell’appello.

Il Tribunale ha anche spiegato con motivazione convincente il perché non può valorizzarsi, al fine della tesi dell’ effettività dell’ atto, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risiedeva effettivamente, insieme alla moglie, nell’immobile di via Petruzzelli, atteso che l’appartamento era già in precedenza da lui occupato in forza di contratto di locazione stipulato nel 2004 con la [OSCURATO:PERSONA], cui il bene era stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggiudicazione all’asta del 2003 realizzatasi nell’ambito della procedura fallimentare che aveva interessato il padre .

A fronte del quadro che precede, la censura della ricorrente, pur essendo formalmente qualificata come denuncia di violazione di legge, non prospetta alcun vizio rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., ma nella sostanza inammissibilmente invoca una diversa lettura delle risultanze processuali, come accertate e ricostruite da entrambi i giudice di merito (peraltro in maniera tra loro perfettamente sovrapponibile) contrapponendo alla stessa una sua diversa lettura, al fine di ottenere da questa Corte la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida:in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spv; in euro 2700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna altra parte controricorrente Ai sensi dell’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32350/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.; -ricorrente - contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ls.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] 7Tyre s.r.l. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), difesa e rappresentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè controB2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, in qualità di mandataria con rappresentanza della B2 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 1609 Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , aderen te al [OSCURATO:PERSONA] di Tutela dei Depositi ed al [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da Intrum I taly Spa (già [OSCURATO:PERSONA]), società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in pe rsona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G.; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa quale mandataria, doValue Spa (già [OSCURATO:SOCIETA] denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa doValue Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, quale mandataria e procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA]) – (che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “capogruppo [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] p er Azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con tre distinti atti di citazione, l’[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta ovvero revocare ex art. 2901 c.c. l'efficacia di quattro distinti atti negoziali posti in essere in date 11/06/2009 e 5/08/2009 dai debitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori, entrambi, della [OSCURATO:PERSONA] e, l'[OSCURATO:PERSONA], anche della [OSCURATO:SOCIETA].). In sintesi, a fondamento delle rispettive domande, i tre istituti di credito deducevano che: a) i quattro atti pubblici, come specificati negli atti introduttivi, erano simulati in via assoluta e volti unicamente a sottrarre ad essi creditori le garanzie dei propri rispettivi crediti, in considerazione del rapporto di parentela e/o di affari intercorrente tra tutte le contraenti, l’incongruenza dei prezzi pattuiti e il ristretto arco temporale in cui le operazioni negoziali si erano perfezionate; b) anche a voler ritenere detti atti di disposizione come voluti e reali, gli stessi avrebbero comunque ad essi cagionato un grave pregiudizio suscettibile di determinarne la revocabilità ai sensi dell’art. 2901 c.c. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), contestando le avverse domande, delle quali chiedevano il rigetto. Seguivano diversi interventi: nel primo dei tre giudizi (cioè in quello instaurato da un punto di vista temporale per primo) intervenivano il [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aderivano alle pretese dell’istituto di credito attoreo, a tutela di proprie autonome ragioni di credito; mentre nel giudizio che era stato instaurato per ultimo interveniva [OSCURATO:SOCIETA]. Le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Quindi, venivano istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta da tutte le parti (e, in particolare, mediante acquisizione delle ampie informative, bancarie e fiscali, richieste dalle banche, attrici ed interventrici), nonché, all'esito, mediante c.t.u. volta a verificare se gli assegni circolari indicati nei contratti impugnati fossero stati o meno effettivamente negoziati, accertare la provenienza della provvista utilizzata per l'emissione dei ci t. assegni e ricostruire,in ogni caso, tutte le movimentazioni successive delle somme eventualmente incassate al fine di individuare la loro destinazione finale entro l'anno successivo alla stipula degli atti dispositivi contestati.Il Tribunale disponeva lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di [OSCURATO:PERSONA]) e ravvisava la superfluità degli ulteriori approfondimenti di indagine tecnica chiesti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ·Carige e [OSCURATO:SOCIETA]. In data 7/11/2018 interveniva nel processo anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria con rappresentanza di B2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) che, quale cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedeva l'estromissione di quest'ultima. Infine, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entro il termine per le repliche conclusive si costituiva telematicamente, sempre ex art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale procuratrice, da un lato, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che si è fusa per incorporazione col [OSCURATO:SOCIETA].) e, dall'altro, di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due fidejussori di quest’ultima. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 819/2019, pronunciando sulle domande e sulle eccezioni di tutte le parti, dopo aver rigettato la richiesta di estromissione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accoglieva la domanda di simulazione assoluta e, conseguentemente, dichiarava -nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (ed oggi per essa e per [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e oggi, per essa, [OSCURATO:SOCIETA] lnvestment s.r.l) e [OSCURATO:SOCIETA]. –la nullità dei citati quattro atti pubblici. 2.Il solo [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sostenendo che: il Giudice di primo grado aveva errato nella valutazione degli esiti dell’istruttoria (documentale e tecnica), e tale errata valutazione lo aveva portato erroneamente a ritenere come emersi elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a presumere con sufficiente grado di certezza che, con gli atti dispositivi compiuti, le parti fossero d’accordo nel non voler realizzare alcun reale effetto traslativo e/o costitutivo di diritti reali sugli ultimi loro beni, liberi da gravami, ma intendessero creare solo una situazione di apparenza diretta a sottrarre detti beni alle imminenti azioni di recupero delle numerose banche creditrici. La Corte di appello di Bari, con ordinanza n. 3656 del 2020, dichiarava inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. 3. [OSCURATO:PERSONA], che era rimasta contumace in primo ed in secondo grado, dopo aver presentato istanza di gratuito patrocinio in data 16 dicembre 2020, ha proposto ex art. 348ter c.p.c. ricorso a questa Corte avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, sostenendo che: a) a motivo della sua età molto avanzata e del fatto che le notifiche si erano perfezionate per compiuta giacenza, non era mai venuta a conoscenza deidedotti accadimenti; b) in particolare, non era a conoscenza né dei fatti di causa relativi ai due giudizi di merito né della situazione debitoria del nipote [OSCURATO:PERSONA] e delle presunte difficoltà economiche della famiglia; c) essendo venuta casualmente a conoscenza dei fatti di causa, ha interesse ad impugnare la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Hanno resistito con distinti contro ricorsi tutte le parti, che già avevano partecipato al giudizio di appello. Precisamente: a) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che si è fusa per incorporazione col [OSCURATO:SOCIETA].); b) [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta cessionaria del credito vantato dal [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due fidejussori di quest’ultima; c) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; d) [OSCURATO:SOCIETA].; e) [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni, f) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA]; g) [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., denominazione assunta da [OSCURATO:PERSONA]). Ha resistito con controricorso anche la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (che pure aveva partecipato al giudizio di appello) nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria le controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Occorre preliminarmente osservare che oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. non possono essere questioni, che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. Pertanto, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancataimpugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado, comporta la preclusione delle relative questioni. Ne consegue che la Gorgoglione, in quanto titolare solo del diritto di abitazione costituito a proprio favore, a titolo gratuito, dal disponente [OSCURATO:PERSONA] su uno degli immobili oggetto di causa, è priva d’interesse aimpugnare la sentenza del Tribunale di Foggia nella parte in cui lo stesso ha ritenuto provata la simulazione di altri tre atti di disposizione. 2. Tanto precisato, la Gorgoglione articola in ricorso due motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di [OSCURATO:PERSONA]). Rileva che [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di dare contezza che non vi era stata mala fede di alcuno nel compimento degli atti, oggetto di sentenza, aveva inteso dimostrare che, all’epoca dei fatti, aveva una ingente disponibilità economica. Si duole che il giudice di primo grado, decidendo arbitrariamente di stralciare detta documentazione senza fornire alcuna motivazione, ha limitato fortemente alle parti convenute di esercitare il proprio diritto di difesa. Si duole altresì che il giudice di primo grado non ha valutato pienamente le prove fornite dai convenuti (precisamente: il pagamento dei prezzi delle compravendite a mezzo assegni circolari, l’accollo del mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il diritto di abitazione costituito in suo favore fosse stato dettato da ragioni “umane”, essendo lei già anziana all’epoca dei fatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] vivesse già nell’appartamento di via Petruzzelli in Foggia). 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 2697, 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata per presunzioni (quali il rapporto di parentela; scarsi redditi degli alienanti/fidejussori/debitori degli istituti di credito) la simulazione degli atti dispositivi compiuti tra l’11giugno ed il 5 agosto 2009, senza considerare che, nel momento in cui i contratti di compravendita sono stati posti in essere, non vi era alcun indizio tale da dimostrare che i terzi avevano avuto reale contezza della esposizione debitoria degli alienanti. Lamenta che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è ravvisabile alcun elemento sintomatico finalizzato a creare una situazione di trasferimento meramente apparente. 3.Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 3.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 primo comma n. 3 c.p.c. Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa deifatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 3.2. Va ulteriormente osservato quanto segue, con particolare riferimento al primo motivo. Premesso che la documentazione attestante la dedotta vincita al casinò da parte di [OSCURATO:PERSONA] non risulta mai essere stata ammessa e che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della produzione (perché tardiva) non è mai stata impugnata, occorre ribadire che, per granitica giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Salvo i casi di prova legale (che sono tassativamente previsti dalla legge e nei quali è la stessa legge ad assegnare valore legale alla prova), spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove acquisite e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. 3.3. Con particolare riferimento al secondo motivo va altresì sottolineato che il Tribunale di Foggia, nella impugnata sentenza, ha accolto le domande attoree ad esito di un ineccepibile percorso argomentativo, fondando il proprio convincimento:a) sul fatto che gli immobili, oggetto dei quattro atti negoziali per cui è processo (compreso quello che riguarda l’odierna ricorrente), costituissero l’unica effettiva garanzia patrimoniale per i creditori dei due fideiussori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); b) sul fatto che tutte le parti contraenti fossero tra loro legale da stretti rapporti di affari o di parentela; c) sul fatto che gli acquirenti fossero persone molto vicine ai disponenti e presuntivamente ben informate della loro situazione finanziaria e delle ingenti esposizioni debitorie; d) sul collegamento temporale tra i diversi atti posti in essere; e) sugli esiti dell’accertamento peritale e delle informative bancarie disposte, dai quali si evinceva che la movimentazione di denaro era stata soltanto virtuale. E la Corte territoriale, in sede di ordinanza di inammissibilità, ha testualmente affermato: … il Giudice di primo grado ha elencato in maniera precisa e dettagliata una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a far presumere con sufficiente grado di certezza la simulazione degli atti dispositivi compiuti tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 5/08/2009. Ha elencato dettagliatamente i rapporti di parentela, dai quali desumere che gli acquirenti erano persone molto vicine ai disponenti e presuntivamente ben informate della loro situazione finanziaria e delle ingenti esposizioni debitorie accumulate nei confronti di varie banche nel corso della loro attività di impresa, cui aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato il dato temporale della stipula degli atti in questione. Ha correttamente tratto le dovute conseguenze dalla relazione del CTU, che ha sostanzialmente riscontrato, in relazione agli atti a titolo oneroso, la circostanza secondo cui detti passaggi di danaro furono artatamente congegnati in modo da creare l’apparenza di pagamenti mai effettuati, atteso che i c/c intestati all’[OSCURATO:PERSONA], così come del resto i c/c intestati agli altri acquirenti, prima dei versamenti necessari a costituire la provvista degli assegni circolari presentavano al 30/06/2009-24/07/2009, un saldo pari a zero; e che i versamenti di rilevanti importi eseguiti sui conti degli acquirenti prima dell’emissione degli assegni circolari consegnati in pagamento non trovavano alcuna idonea giustificazione in relazione alla modesta/media entità dei redditi annui dei medesimi. Il Tribunale ha anche esattamente dichiarato inammissibile, perché tardiva, la produzione di documentazione tendente a dimostrare una cospicua vincita ad un casinò estero. La circostanza lamentata nell’ appello che il Tribunale abbia erroneamente indicato quale depositante la documentazione [OSCURATO:PERSONA], e non invece [OSCURATO:PERSONA], non inficia la correttezza della decisione del primo Giudice; a prescindere da chi avesse depositato la suddetta documentazione, ciò che rileva ai fini dell’inammissibilità è la tardività della produzione, sulla quale nulla viene detto nell’appello. Il Tribunale ha anche spiegato con motivazione convincente il perché non può valorizzarsi, al fine della tesi dell’ effettività dell’ atto, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] risiedeva effettivamente, insieme alla moglie, nell’immobile di via Petruzzelli, atteso che l’appartamento era già in precedenza da lui occupato in forza di contratto di locazione stipulato nel 2004 con la [OSCURATO:PERSONA], cui il bene era stato venduto da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggiudicazione all’asta del 2003 realizzatasi nell’ambito della procedura fallimentare che aveva interessato il padre . A fronte del quadro che precede, la censura della ricorrente, pur essendo formalmente qualificata come denuncia di violazione di legge, non prospetta alcun vizio rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., ma nella sostanza inammissibilmente invoca una diversa lettura delle risultanze processuali, come accertate e ricostruite da entrambi i giudice di merito (peraltro in maniera tra loro perfettamente sovrapponibile) contrapponendo alla stessa una sua diversa lettura, al fine di ottenere da questa Corte la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida:in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA].; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spv; in euro 2700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna altra parte controricorrente Ai sensi dell’art
Sentenza Cassazione n. 28971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris