CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39933/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 18146/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] SS." (oggi [OSCURATO:PERSONA] SS. ONLUS), In persona del suo legale rappresentante Sac. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Orti della Farnesina n. 155, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 187/35/13 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 6593000023. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 09/11/18 che dà atto che la parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia tributaria e con cui si comunica che la stessa ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per - perfezionamento della definizione; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle pàtti ha presentato l'istanza di trattazione 36 di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2 che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiede(re la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 2 q 20 24 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4 DIC 202