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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15378/2026

Testo disponibile della fonte

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avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2651/2017, depositata il 2/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di accertamenton. 250TGPM000097 con il quale, relativamente all’anno 2008, era statorecuperato a tassazione una maggiore IRPEF per € 13.472,02, in relazioneal reddito derivante dalla locazione di fabbricati.Numero registro generale 11387/2018Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 15378/2026Data pubblicazione 20/05/20262.

La CTP di Forlì – con sentenza poi confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna – accolse il ricorso della contribuente, ritenendo l’avviso diaccertamento nullo in quanto emanato in carenza di potere dal Centrooperativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

In vista della cameradi consiglio del 20/2/2019, l’Agenzia delle Entrate aveva depositatomemoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 8349/2019, la Sesta sezione diquesta Corte, cui originariamente era stato assegnato il ricorso, lo rimisealla Sezione Tributaria, la quale ha successivamente fissato la trattazionein camera di consiglio per il giorno 20/3/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010 e 10 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua il Centro operativo di Pescara (comeindividuato con provvedimento n. 180902 del 2010) ha potestà impositivasu tutto il territorio nazionale.Il motivo è infondato.Secondo quanto recentemente ribadito da Cass., n. 34444/2025, «questaCorte è giunta a ritenere che al Centro operativo di Pescara non spettipotestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioniperiferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento.

Secondol’orientamento espresso da questa Corte in materia di diniego del creditod'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, “il Centro operativo di Pescara ha poteridi istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestàimpositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spettasempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domiciliofiscale del contribuente” (Cass. 12/11/2010 n. 23003); ciò è avvaloratodall’art. 10, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, secondo cui se l’Ufficio è unNumero registro generale 11387/2018Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 15378/2026Data pubblicazione 20/05/2026Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio delleEntrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Adavviso di questa Corte, dunque, “l’ente impositore è pur sempre l’Agenziadelle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica delCentro Operativo”.

Ragionando diversamente, si è precisato, siderogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, conaggravio del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass. 26/02/2024, n. 5100)».1.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 324 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.Il rigetto del primo motivo (con conseguente definitività della statuizionedi annullamento dell’avviso di accertamento impugnato) rendeinammissibile il secondo, afferente a profili di fondatezza nel meritodell’originario ricorso della contribuente.3.

Nessuna statuizione dev’essere adottata in ordine alle spese,essendo rimasta la contribuente intimata.

P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo.Nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 2651/2017, depositata il 2/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di accertamenton. 250TGPM000097 con il quale, relativamente all’anno 2008, era statorecuperato a tassazione una maggiore IRPEF per € 13.472,02, in relazioneal reddito derivante dalla locazione di fabbricati.Numero registro generale 11387/2018Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 15378/2026Data pubblicazione 20/05/20262. La CTP di Forlì – con sentenza poi confermata dalla CTR dell’Emilia-Romagna – accolse il ricorso della contribuente, ritenendo l’avviso diaccertamento nullo in quanto emanato in carenza di potere dal Centrooperativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. In vista della cameradi consiglio del 20/2/2019, l’Agenzia delle Entrate aveva depositatomemoria. Con ordinanza interlocutoria n. 8349/2019, la Sesta sezione diquesta Corte, cui originariamente era stato assegnato il ricorso, lo rimisealla Sezione Tributaria, la quale ha successivamente fissato la trattazionein camera di consiglio per il giorno 20/3/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010 e 10 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua il Centro operativo di Pescara (comeindividuato con provvedimento n. 180902 del 2010) ha potestà impositivasu tutto il territorio nazionale.Il motivo è infondato.Secondo quanto recentemente ribadito da Cass., n. 34444/2025, «questaCorte è giunta a ritenere che al Centro operativo di Pescara non spettipotestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioniperiferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento. Secondol’orientamento espresso da questa Corte in materia di diniego del creditod'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, “il Centro operativo di Pescara ha poteridi istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestàimpositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spettasempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domiciliofiscale del contribuente” (Cass. 12/11/2010 n. 23003); ciò è avvaloratodall’art. 10, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, secondo cui se l’Ufficio è unNumero registro generale 11387/2018Numero sezionale 2616/2026Numero di raccolta generale 15378/2026Data pubblicazione 20/05/2026Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio delleEntrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Adavviso di questa Corte, dunque, “l’ente impositore è pur sempre l’Agenziadelle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica delCentro Operativo”. Ragionando diversamente, si è precisato, siderogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, conaggravio del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass. 26/02/2024, n. 5100)».1. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112, 324 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.Il rigetto del primo motivo (con conseguente definitività della statuizionedi annullamento dell’avviso di accertamento impugnato) rendeinammissibile il secondo, afferente a profili di fondatezza nel meritodell’originario ricorso della contribuente.3. Nessuna statuizione dev’essere adottata in ordine alle spese,essendo rimasta la contribuente intimata. P.Q.MRigetta il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo.Nulla sulle spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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