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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02687/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20717/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo digitale del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, domiciliato all’indirizzo digitale del proprio difensore, difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD; - intimata - avverso la sentenza n. 2258/22 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 23 maggio 2022.

Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventotto novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1917 c.c.

1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, difese [OSCURATO:PERSONA], medico dipendente dell’ASL Napoli 3 Sud (allora USL 35 Campania), in un giudizio di responsabilità medica nei confronti dello stesso e dell’ASL.

La ASL chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (la società Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA].; d’ora innanzi, “la [OSCURATO:SOCIETA]”) per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda.

Il giudizio si concluse in grado d’appello con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno.

La ASL e la [OSCURATO:SOCIETA], invece, transigettero la lite con i danneggiati.

Per effetto della transazione, la ASL riconobbe la propria responsabilità nella misura del 50%, ed i danneggiati la liberarono, riservandosi la quota restante di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Terminato quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione di Gragnano, la [OSCURATO:SOCIETA] (come s’è detto, assicuratore della r.c. della ASL) chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali a lui spettanti per avere assistito [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio, onorari quantificati in euro 57.356,78.

L’atto di citazione ebbe il seguente contenuto: -) dapprima l’attore dedusse che, per effetto della polizza di assicurazione della r.c. stipulata dalla ASL, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l’obbligo di “tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (…) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti (…) per gli infortuni commessi [sic] dal suo dipendente” (così l’atto di citazione di primo grado, p. 6); -) poi aggiunse che per effetto di tale previsione contrattuale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’obbligo di “risarcire per intero i danneggiati”, sicché la transazione da essa stipulata con questi ultimi per conto della ASL era “illegittima”; -) indi concluse sostenendo che “nella fattispecie ricorre l’ipotesi normativa dell’articolo 1917, terzo comma, c.c. e, conseguentemente, il sottoscritto difensore quale difensore costituito antistatario del dott. [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio sopra descritti (e quindi in proprio!) e, in linea gradata, in surroga del dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

Nel giudizio intervenne volontariamente l’ASL.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2343 rigettò la domanda.

Il Tribunale ritenne che: -) il contratto di assicurazione stipulato dalla ASL copriva la responsabilità civile dei medici da essa dipendenti; l’attore, non essendo dipendente della ASL non aveva dunque titolo per agire nei confronti dell’assicuratore; -) in ogni caso la clausola contrattuale invocata dall’attore [art. 1, lettera (B), della polizza] prevedeva la copertura della responsabilità civile della ASL per danni ai dipendenti, ed era dunque inconferente rispetto alla domanda attorea.

4. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale a fondamento del gravame dedusse che: a) in quanto distrattario delle spese di lite, era creditore di queste ultime nei confronti “delle controparti”; b) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla sua domanda subordinata, ovvero la richiesta di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] “in via surrogatoria”.

5. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 22.58.2022 n. 2258 ritenne l’appello inammissibile perché non conforme ai requisiti di chiarezza e specificità di cui all’art. 342 c.p.c..

Ad abundantiam, osservò che esso era anche infondato nel merito, condividendo i rilievi del Tribunale.

6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, avverso il quale resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, mentre l’ASL, nonostante regolare notifica del 25 luglio 2022, è rimasta intimata.

Le parti costituite hanno da ultimo depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo mezzo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 4, stesso codice.

Il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di aver ritenuto inammissibile l’appello; deduce di avere redatto l’atto di citazione d’appello (che vien integralmente trascritto nel ricorso) in “pedissequa ed ossequiosa conformità” all’art. 342 c.p.c. e che le affermazioni con le quali la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame sono “inspiegabili e contraddittorie”.

1.1. Il motivo è manifestante infondato.

Il Tribunale, come s’è detto, rigettò la domanda attorea ritenendo che la polizza stipulata dalla ASL non coprisse la responsabilità civile personale di [OSCURATO:PERSONA], e che pertanto né quest’ultimo, né il suo avvocato potessero vantare crediti di sorta nei confronti dell’assicuratore della ASL. [OSCURATO:PERSONA], incurante di tale motivazione, impugnò la sentenza di primo grado dilungandosi a discorrere del fatto che egli, in quanto difensore distrattario delle spese, fosse “legittimato” a domandarne la rifusione alla [OSCURATO:SOCIETA] (che peraltro non era né “controparte”, né soccombente rispetto alla parte difesa da [OSCURATO:PERSONA]); e quanto ai contenuti del contratto stipulato dalla ASL non fece altro che trascrivere alla lettera le sintetiche deduzioni già svolte in primo grado, omettendo di confrontarsi con l’affermazione secondo cui quel contratto non copriva la responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. L’appello era quindi incoerente rispetto alla decisione di primo grado: questa escluse che il contratto di assicurazione stipulato dalla ASL con la [OSCURATO:SOCIETA] attribuisse diritti di sorta a [OSCURATO:PERSONA] od al suo difensore; quello per contro si basò interamente sull’assunto (dato per scontato) che [OSCURATO:PERSONA] rientrasse tra i soggetti “assicurati” in virtù della polizza suddetta.

Non una sola parola, nell’intero e pur verboso atto d’appello, fu spesa a confutare la lettura che il Tribunale aveva dato del contratto: e va da sé che non può dirsi conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c. l’atto d’appello meramente replicativo dell’atto di citazione.

1.3. Il giudizio di appello non è (non dovrebbe essere) una cartiera, nella quale possano riversarsi “con vece assidua” le cose già dette e le deduzioni già scritte.

Sicché, una volta escluso dal primo giudice che un contratto abbia determinati effetti, è inammissibile l’appello che torni ad invocare quegli effetti, senza prendere posizione sulle ragioni spese dalla sentenza impugnata per escluderli.

Nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato onere dell’appellante individuare nell’appello le norme, i princìpi o le fonti di prova che il Tribunale avrebbe in tesi violato, nell’escludere che la polizza “[OSCURATO:SOCIETA]” coprisse la responsabilità civile dei dipendenti della ASL nei confronti dei terzi.

Quell’onere non fu tuttavia assolto, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100, cod. proc. civ.; 1917, terzo comma, 2900 e 2049, cod. civ., e del d.p.r. n. 1124/1965.

Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza per aver confermato la statuizione di difetto di legittimazione attiva già assunta dal giudice di primo grado, ritenendo che la propria legittimazione derivasse dall’essersi egli dichiarato antistatario delle spese di lite e dall’aver comunque egli esercitato i diritti del cliente in via surrogatoria.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Infatti se il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, ne esamini comunque il merito, le relative statuizioni devono considerarsi inesistenti, perché il giudice si è spogliato della potestas iudicandi (Cass. Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840).

Rispetto ad esse pertanto non sussiste né l’onere, né l’interesse all’impugnazione.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.

3.1. La reiezione dei precedenti motivi di ricorso determina l’assorbimento del motivo in esame.

4. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

5. La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente in misura pari a quella delle spese.

Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00, oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed € 200,00 per esborsi.

Condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 5.500,00.

Dichiara la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20717/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo digitale del proprio difensore, difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, domiciliato all’indirizzo digitale del proprio difensore, difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD; - intimata - avverso la sentenza n. 2258/22 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 23 maggio 2022. Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventotto novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1917 c.c. 1. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, difese [OSCURATO:PERSONA], medico dipendente dell’ASL Napoli 3 Sud (allora USL 35 Campania), in un giudizio di responsabilità medica nei confronti dello stesso e dell’ASL. La ASL chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile (la società Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA].; d’ora innanzi, “la [OSCURATO:SOCIETA]”) per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda. Il giudizio si concluse in grado d’appello con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno. La ASL e la [OSCURATO:SOCIETA], invece, transigettero la lite con i danneggiati. Per effetto della transazione, la ASL riconobbe la propria responsabilità nella misura del 50%, ed i danneggiati la liberarono, riservandosi la quota restante di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Terminato quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione di Gragnano, la [OSCURATO:SOCIETA] (come s’è detto, assicuratore della r.c. della ASL) chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali a lui spettanti per avere assistito [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio, onorari quantificati in euro 57.356,78. L’atto di citazione ebbe il seguente contenuto: -) dapprima l’attore dedusse che, per effetto della polizza di assicurazione della r.c. stipulata dalla ASL, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l’obbligo di “tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (…) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti (…) per gli infortuni commessi [sic] dal suo dipendente” (così l’atto di citazione di primo grado, p. 6); -) poi aggiunse che per effetto di tale previsione contrattuale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’obbligo di “risarcire per intero i danneggiati”, sicché la transazione da essa stipulata con questi ultimi per conto della ASL era “illegittima”; -) indi concluse sostenendo che “nella fattispecie ricorre l’ipotesi normativa dell’articolo 1917, terzo comma, c.c. e, conseguentemente, il sottoscritto difensore quale difensore costituito antistatario del dott. [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio sopra descritti (e quindi in proprio!) e, in linea gradata, in surroga del dott. [OSCURATO:PERSONA]”. Nel giudizio intervenne volontariamente l’ASL. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2343 rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che: -) il contratto di assicurazione stipulato dalla ASL copriva la responsabilità civile dei medici da essa dipendenti; l’attore, non essendo dipendente della ASL non aveva dunque titolo per agire nei confronti dell’assicuratore; -) in ogni caso la clausola contrattuale invocata dall’attore [art. 1, lettera (B), della polizza] prevedeva la copertura della responsabilità civile della ASL per danni ai dipendenti, ed era dunque inconferente rispetto alla domanda attorea. 4. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA], il quale a fondamento del gravame dedusse che: a) in quanto distrattario delle spese di lite, era creditore di queste ultime nei confronti “delle controparti”; b) il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla sua domanda subordinata, ovvero la richiesta di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] “in via surrogatoria”. 5. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza 22.58.2022 n. 2258 ritenne l’appello inammissibile perché non conforme ai requisiti di chiarezza e specificità di cui all’art. 342 c.p.c.. Ad abundantiam, osservò che esso era anche infondato nel merito, condividendo i rilievi del Tribunale. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, avverso il quale resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso, mentre l’ASL, nonostante regolare notifica del 25 luglio 2022, è rimasta intimata. Le parti costituite hanno da ultimo depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo mezzo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, secondo comma, n. 4, stesso codice. Il ricorrente rimprovera al giudice d’appello di aver ritenuto inammissibile l’appello; deduce di avere redatto l’atto di citazione d’appello (che vien integralmente trascritto nel ricorso) in “pedissequa ed ossequiosa conformità” all’art. 342 c.p.c. e che le affermazioni con le quali la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame sono “inspiegabili e contraddittorie”. 1.1. Il motivo è manifestante infondato. Il Tribunale, come s’è detto, rigettò la domanda attorea ritenendo che la polizza stipulata dalla ASL non coprisse la responsabilità civile personale di [OSCURATO:PERSONA], e che pertanto né quest’ultimo, né il suo avvocato potessero vantare crediti di sorta nei confronti dell’assicuratore della ASL. [OSCURATO:PERSONA], incurante di tale motivazione, impugnò la sentenza di primo grado dilungandosi a discorrere del fatto che egli, in quanto difensore distrattario delle spese, fosse “legittimato” a domandarne la rifusione alla [OSCURATO:SOCIETA] (che peraltro non era né “controparte”, né soccombente rispetto alla parte difesa da [OSCURATO:PERSONA]); e quanto ai contenuti del contratto stipulato dalla ASL non fece altro che trascrivere alla lettera le sintetiche deduzioni già svolte in primo grado, omettendo di confrontarsi con l’affermazione secondo cui quel contratto non copriva la responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. L’appello era quindi incoerente rispetto alla decisione di primo grado: questa escluse che il contratto di assicurazione stipulato dalla ASL con la [OSCURATO:SOCIETA] attribuisse diritti di sorta a [OSCURATO:PERSONA] od al suo difensore; quello per contro si basò interamente sull’assunto (dato per scontato) che [OSCURATO:PERSONA] rientrasse tra i soggetti “assicurati” in virtù della polizza suddetta. Non una sola parola, nell’intero e pur verboso atto d’appello, fu spesa a confutare la lettura che il Tribunale aveva dato del contratto: e va da sé che non può dirsi conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c. l’atto d’appello meramente replicativo dell’atto di citazione. 1.3. Il giudizio di appello non è (non dovrebbe essere) una cartiera, nella quale possano riversarsi “con vece assidua” le cose già dette e le deduzioni già scritte. Sicché, una volta escluso dal primo giudice che un contratto abbia determinati effetti, è inammissibile l’appello che torni ad invocare quegli effetti, senza prendere posizione sulle ragioni spese dalla sentenza impugnata per escluderli. Nel caso di specie, pertanto, sarebbe stato onere dell’appellante individuare nell’appello le norme, i princìpi o le fonti di prova che il Tribunale avrebbe in tesi violato, nell’escludere che la polizza “[OSCURATO:SOCIETA]” coprisse la responsabilità civile dei dipendenti della ASL nei confronti dei terzi. Quell’onere non fu tuttavia assolto, sicché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello. 2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100, cod. proc. civ.; 1917, terzo comma, 2900 e 2049, cod. civ., e del d.p.r. n. 1124/1965. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza per aver confermato la statuizione di difetto di legittimazione attiva già assunta dal giudice di primo grado, ritenendo che la propria legittimazione derivasse dall’essersi egli dichiarato antistatario delle spese di lite e dall’aver comunque egli esercitato i diritti del cliente in via surrogatoria. 2.1. Il motivo è inammissibile. Infatti se il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile l’atto di appello, ne esamini comunque il merito, le relative statuizioni devono considerarsi inesistenti, perché il giudice si è spogliato della potestas iudicandi (Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840). Rispetto ad esse pertanto non sussiste né l’onere, né l’interesse all’impugnazione. 3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002. 3.1. La reiezione dei precedenti motivi di ricorso determina l’assorbimento del motivo in esame. 4. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. 5. La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., da liquidarsi equitativamente in misura pari a quella delle spese. Sussistono in capo al ricorrente principale i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00, oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, ed € 200,00 per esborsi. Condanna il ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 5.500,00. Dichiara la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti processuali pe
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