CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 08304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : BELLU’ TIZIANOnato il 0 1 / 12 / 19 5 4 a S [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFULVIO BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso ; letta la nota fatta pervenire dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società sem- plice [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per il tramite del proprio procuratore speciale , im- pugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova che, in sede di rie- same, per quello che qui interessa, ha confermatonei suoi confronti il decreto in data 16/07/2025del G.i.p. del Tribunale di Padova, che aveva disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 299.880,59, in via diretta o per equivalente, quale profitto del reato di cui all’art. 640-biscod. pen. Il seque- stro è stato in concreto eseguito sulla somma di euro 10.489,00 giacente su un conto corrente acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena, sulla somma di euro 939,93 giacente su un conto corrente acceso presso le [OSCURATO:PERSONA] e sulla sommadi euro 803,17 giacente sulla carta [OSCURATO:PERSONA] . Deduce: 1.1.Violazione di legge per insussistenza del periculum in mora. Il ricorrente premette che dopo il sequestro delle somme di denaro già de- scritte, gli veniva notificato un altro sequestro preventivo, che aveva a oggetto venti terreni, di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva la titolarità per una quota pari al 50%, per un controvalore di tale quota pari aeuro 500.000,00. Secondo il ricorrente l’ablazione di tali terreni faceva venir meno la neces- sità di mantenere in sequestro le somme di denaro, tanto più in mancanza di con- dotte intese alla dispersione dei terreni. 1.2. Violazione di legge per mancata considerazione della memoria difen- siva depositata il 25/09/2025. Il ricorrente si duole della mancata considerazione della memoria ora men- zionata, con la quale si rappresentava la mancanza di prova circa l’ammontare del profitto conseguito, che era rimasto indistintorispetto a quello dei propri correi; in ragione di ciò,veniva chiesta la riduzione del valore del vincolo nella misura di euro 74.970,14, atteso che il sequestro deve essere limitato all’importo effettiva- mente conseguito, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura e non potendosi fare ricorso a forme di solidarietà passiva. Si denuncia l’omessa motivazione in relazione a tali punti, con particolare riferimento alla individuazione del profitto conseguito. 1.3. Violazione di legge in relazione ai principi di colpevolezza, proporzio- nalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, a tutela del diritto di proprietà e della libertà dell’iniziativa economica. Viene sviluppato il tema del divieto di solidarietà passiva, improntata all’esi- genza di evitare confische senza arricchimenti, rimarcandosi che in mancanza di un accertamento sulle effettive quote di arricchimento del singolo concorrente, potrà essere -al più-applicato il criterio residuale della ripartizione in parti uguali del preteso profitto. Anche in questo caso si denuncia l’omessa motivazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché manifesta- mente infondato. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi spe- ciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria. A tale preliminare requisito va aggiunto che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del pericu- lum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 –01). Da ciò discende che il provvedi- mento ablatorio si deve soffermare sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, in ciò consistendo il periculumcaratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca. Tale obbligo di motivazione è stato adempiuto dal T ribunale, il quale ha ritenuto che fosse sussistente il pericolo di dispersione dei beni alla luce di una serie di atti dispositivi con i quali l’indagato,tra il 2023 e il 2024, ha dismesso titoli e beni mobili anche societari senza che, peraltro, fosse individuata la provvista così ricavata dalla loro alienazione. Si è presenza, dunque, di una motivazionepuntuale sul periculum in mora, fondata su elementi dotati della concretezza e che, pertanto, non è apparente, né inesistente, così che essa risulta incensurabile in questa sede, tenendo a mente che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicandoo in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste- gno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Non porta a un risultato diverso -sotto il profilo del periculum inmora- os- servare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è sopravvenuta l’ablazione di terreni dalvalore complessivopari a 500.000,00 euro, atteso che anche tale circostanza non pre- giudica la sussistenza del pericolo di dispersione, così come individuato dai giudici di merito. 2. Il ricorso, invece, risulta fondato in relazione alle ulteriori censure, svi- luppate con il secondo e il terzo motivo d’impugnazione, con le quali il ricorrente - sostanzialmente-si duole della mancata individuazione del profitto effettivamente conseguitoda [OSCURATO:PERSONA], distinguendolo da quello realizzato dai correi. Temi in effetti sollevati con la memoria integrativa datata 25 settembre 2025 e non trattati dal Tribunale. Contale memoria il ricorrente evidenziava al Tribunale come fosse neces- sario distinguere il profitto conseguito dall’indagato rispetto a quello de i correi , dovendosi ritenere oramai superato,nell’ambito dei reati plurisoggettivi, il princi- pio di solidarietà passiva. La deduzione difensivatrova riscontro nel l a pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, con la quale è statochiarito che «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali» ( Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, nella cui parte motiva la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti). L’ordinanza impugnata risulta affatto silente rispetto a tale tema, ritualmente sollecitato dal ricorrente e dal quale il Tribunale non poteva esimersi dal dare rispostae la cui mancata trattazione configura il vizio di violazione di legge, per l’assoluta mancanza della motivazione su un punto decisivo. Da ciò discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giud