CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7309/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell’Avvocatura di Stato -intimati - avverso il decreto di cui al proc. nr. 228/2022 del Giudice di Pace di Torino depositatoin data 19/1/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 18/1/2022, ha respinto l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello [OSCURATO:PERSONA], di riesame del provvedimento, convalidato in data 3/12/2021 e prorogato il 29/12/2021, di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, premesso che il cittadino straniero era destinatario del decreto di espulsione, non impugnato, emesso dal Prefetto di Milano in data 17/11/2017 ha rilevato che le argomentazioni rappresentate dal richiedente non costituivano elementi di novità rispetto alle ragioni poste a sostegno del provvedimento fatto oggetto di riesame e che i requisiti relativi alla situazione familiare erano stati già oggetto di valutazione nel provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. 3 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] hanno depo sitato note difensive al solo scopo di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione all’art. 15, Direttiva 115/2008/CE – erronea dichiarazione di inammissibilità del riesame»; si sostiene che il Giudice onorario nel ritenere inammissibile il ricorso si è posto in palese contrasto con l’univoca giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sancito la piena ammissibilità dell’istituto del riesame del trattenimento in ragione della diretta applicabilità dell’art. 15, Direttiva 115/2008/CE. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta «violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del trattenimento»: si ascrive in sostanza al Giudice di Pace torinese di aver omesso di valutare le condizioni di inespellibilità del richiedente pe r la convivenza con il nucleo familiare e in particolare con i due figli maggiorenni cittadini italiani, condizioni prospettate con l’istanza, rendendo in tal modo una motivazione, tanto più indispensabile in materia coperta dalla garanzia dell'art. 13 Cost., apparente, in quanto del tutto inidonea a rivelare le ragioni della decisione e dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo. 2 Il primo motivo è inammissibile in quanto il Giudice di Pace , pur essendosi espresso nella motivazione del provvedimento in termini di inammissibilità, in realtà non ha messo in discussione l’esperibilità del rimedio della revisione della misura restrittiva del trattenimento ma, piuttosto, ha ritenuto infondata la domanda non avendo lo straniero dedotto nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già esaminati in sede di convalida e di proroga del trattenimento ed essendo stata la situazione familiare oggetto di esame nel provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. 2.3 La conferma di ciò può essere tratta dalla diversa terminologia presente nel dispositivo dove viene utilizzata l’espressione «respinge l’istanza» chiaramente allusiva ad un esame nel merito della richiesta di revisione e non ad una pronuncia di «rito». 3 E’, invece, fondato il secondo motivo. 3.1 Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ g arantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa ̀ priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonch́ la loro congruenza rispetto alla finalit à di rendere possibile il rimpatrio» ( cfr.Cass. nr. 6064/2019). 3.2 I suesposti principi valgono tanto con riferimento ai provvedimenti giudiziali di convalida del trattenimento e della proroga di tale regime quanto per decisioni sulla richiesta di revisione. 3.3 Nel caso di specie risulta, attraverso l’esame del contenuto della richiesta, trascritto in ossequio al principio di specificità nel corpo del ricorso, che l’istanza di revisione del decreto di convalida della misura restrittiva poggia sulla dedotta causa di inespellibilità ex art. 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98 correlata allo stato di convivenza tra l’ Hameed e il suo nucleo familiare comprensivo dei due figli maggiorenni cittadini italiani ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3.4 A dimostrazione della sussistenza della situazione di convivenza con i familiari HAMEED [OSCURATO:PERSONA] ha allegato all’istanza documenti anagrafici, atti e dichiarazioni (certificato di stato di famiglia del Comune di Monza; attestazione ISEE rilasciata il 2 febbraio 2021; dichiarazione di conferma della convivenza sottoscritta dai familiari per l’udienza del 29 dicembre 2021, corredata dalla relativa documentazione anagrafica e di soggiorno; ordinanza di revoca della misura dell’allontanamento dalla casa familiare del Tribunale di Monza del 23 aprile 2019). 3.5 A fronte di simili fatti ed elementi incidenti sulla legittimità della misura restrittiva, l’impugnato decreto si limita a un mero richiamo di provvedimenti precedenti – risalenti a quattro anni prima del trattenimento – senza dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della loro condivisione e senza che si possa, dunque ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente. 4 All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione con rinvio al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa al Giudice di Pace di Torino, in persona di diverso magistrato, cui de