CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atepro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura speciale [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, n. 761/14/2025, depositata in data 30/01/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/20261. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento analitico induttivo con cui l’Agenzia delle entrate, sulla scortadelle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto in data21/05/2018 e regolarmente notificato alla parte contribuente, accertava acarico della [OSCURATO:SOCIETA]. maggiori redditi d’impresa con riferimento all’annodi imposta 2014, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliacon la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dalla societàcontribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.1.1. I giudici di appello, preso atto del provvedimento di autotutelaparziale con cui l’Agenzia delle entrate «rettificava l'originario avviso diaccertamento, esclusivamente nella parte in cui l’Ufficio, in sede diaccertamento, aveva preceduto erroneamente allo scorporo dell’Iva dai“corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione”, indicati al rigo D38dello studio di settore per euro 532.166,00 ed utilizzati dai verificatori perla ricostruzione dei ricavi conseguiti nell’anno 2014» (sentenza, pag. 2), haritenuto l’atto impositivo correttamente motivato per relationem al p.v.c.precedentemente notificato alla contribuente ed altrettanto correttamenteespletato il contraddittorio endoprocedimentale.2. Avverso tale statuizione la società contribuente proponeva ricorso percassazione affidato a quattro motivi, cui l’intimata replicava concontroricorso.3. In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., del 29/01/2026, avanzata dal Consigliere delegato inconsiderazione della manifesta infondatezza ed inammissibilità dei motivi diricorso, con istanza del 4 marzo 2026 la ricorrente ha chiesto la decisionedel ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è statadisposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.4. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 dellalegge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000.1.1 La ricorrente sostiene che:- di avere proposto i motivi di gravame indicati alle pagine n. 2 e n. 3del ricorso su cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado «ha omessola motivazione determinando un vero e proprio errore di diritto»;- «L’Ufficio fiscale, in violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92, ha stravoltola motivazione adottata con l’atto accertativo opposto con “nuovi criteri emetodi” di quelli affermati del PVC, ove non sono stati specificati. Invero,nel P.V.C. del 21/05/2018 (doc. n.3.13) risulta essere totalmente assenteil nuovo criterio e metodo del c.d. secondo atto accertativo, ovvero lamotivazione rettificativa presa a fondamento dell’Ufficio fiscale, (cfr. pag. 7e 8 di 11 del PVC), conseguendone che la nuova motivazione (postuma)proposta dall’Ufficio fiscale risulta essere illegittima»;- «l’adottata motivazione del decisum si mostra del tutto insufficiente,completamente astratta, fondata su dati non certi ed oggettivi, priva di ogniaggancio ad elementi concreti, nonché alla normativa tecno-economico-contabile di riferimento (es. costo del venduto)»;- «l’assenza o la insufficienza della motivazione sulle censure sopraenucleate impedisce al contribuente di comprendere le ragioni delladecisione e di conseguenza, di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.La motivazione della sentenza è così lacunosa o illogica tale da rendere ladecisione incomprensibile o arbitraria»;- «Il giudice tributario a quo, in presenza di specifiche eccezioni con lequali si rileva che l’atto accertativo originario risulta essere privo deipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato ladecisione dell’Ufficio fiscale e che il documento prodotto quale“controdeduzioni e richiesta di parziale estinzione del giudizio percessazione parziale della materia del contendere “ risulta essere un nuovoNumero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/2026di fatto, non specificati nel P.V.C. configurando una motivazione postuma,e pertanto, inammissibile, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare la nullitàdell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’obbligomotivazionale e diritto di difesa».2. Il motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato.3. Con riferimento al primo profilo, va ricordato che l'articolazione in unsingolo motivo di più profili di doglianza, come nel caso di specie, in cui laparte deduce contestualmente il difetto di motivazione dell’atto impositivoe della sentenza impugnata e l’omessa pronuncia su motivi di appello,costituisce ragione d'inammissibilità quando non sia possibile ricondurre talidiversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze,anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loroesame separato, come se fossero articolate in motivi diversi (Cass., Sez. II,23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., Sez. III, 17 marzo 2017, n. 7009).3.1. Ed è sufficiente la lettura delle parti argomentative sopra riprodotteper rendersi conto dell’insuperabile difetto di specificità che connota ilmotivo in esame, che evidenzia una sostanziale mescolanza esovrapposizione di censure, che dà luogo all’inammissibile prospettazionedella medesima questione sotto profili incompatibili (Cass., n. 26874 e n.8915 del 2018, n. 22343 del 2018 non massimata, nonché Cass. n. 9470del 2008, n. 19443 del 2011, n. 9793 del 2013; in termini anche Cass. Sez.U., n. 9100 del 2015 e, in motivazione, Cass. n. 17526 del 2016 cherichiama Sez. U. n. 26242 del 2014 e Sez. U. n. 17931 del 2013), nonrisultando specificamente separata la trattazione delle doglianze relativealla violazione o falsa applicazione delle norme processuali (il riferimento èal dedotto difetto assoluto di motivazione sub specie anche di motivazioneapparente, nonché, contraddittoriamente, all’omessa pronuncia su motivid’appello) da quelle attinenti la violazione o la falsa applicazione delle normesostanziali evocate.3.2. Invero, il ricorrente deduce cumulativamente i predetti vizi (diviolazione di norme di diritto e di norme processuali, nonché quello logicoNumero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/2026di motivazione) accomunati inestricabilmente nell’esposizione dei duemotivi, come emerge evidente dal rilievo che, secondo la prospettazione diparte ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è ora assente,ora insufficiente, lacunosa e addirittura illogica, ma anche errata in dirittolà dove non aveva rilevato il difetto di motivazione dell’atto impositivorisolvendosi, «Il contestato vizio di motivazione […] in un vero e proprioerrore di diritto, incidendo sul diritto applicato o sulla procedura seguita, inmodo tale da alterare la decisione finale» (ricorso, pag. 14).3.3. La censura di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento è,altresì, inammissibile perché non coglie esattamente la ratio decidendidell’impugnata sentenza che ha espressamente dato atto che quello eramotivato per relationem al p.v.c. regolarmente notificato alla partecontribuente (circostanza, questa, non contestata), ovvero con unamotivazione che andava necessariamente integrata con gli elementiacquisiti in sede di verifica fiscale ed esposti nel processo verbaleconclusivo.3.4. Al riguardo, deve ricordarsi che l’orientamento di questa Corte inmateria (cfr. Cass. n. 7972/2025, in motivazione) è nel senso che l'avvisodi accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi degli artt. 42 deld.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvoltal'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarneefficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso ècorrettamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale diconstatazione regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza chel'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste afondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pursinteticamente, il contenuto (cfr., ex multis, Cass. n. 27800 del 2019).Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale «nelregime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo dimotivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "perNumero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/2026relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultantida altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'attonotificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per taledovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto edestinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei qualirisiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento » (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf.Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass.n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017; n.1134 del 20 gennaio 2020); va altresì ricordato che in tema di motivazionedegli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tuttigli atti citati nell'avviso ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» delle ragioniche, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondoquanto dispone l'art. 3, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; ilcontribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e solperché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente(e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppurese, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevanteai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non bastache il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'attoimpositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno unaparte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sianecessaria ad integrarne la motivazione (Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417;Numero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16 maggio 2012, n. 7654; Cass.n. 10721 del 2024).4. Quanto ai profili di censura rivolti alla motivazione della sentenzaimpugnata, ne va rilevata l’inammissibilità anche per l’insanabilecontraddittorietà della contestuale deduzione del vizio di omessa pronunciae quello di motivazione assente o apparente, giacché il primo implica lacompleta omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione delcaso concreto mentre il secondo presuppone l'esame della questioneoggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamentila soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senzagiustificazione (Cass. n. 6150/2021).5. Con specifico riferimento, poi, al dedotto difetto assoluto dimotivazione della sentenza impugnata, è sufficiente una sua semplicelettura per verificare come la stessa esibisca una motivazione effettiva siadal punto di vista grafico che contenutistico, superando di gran lunga lasoglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).6. Tale ultima considerazione, svolta sulla base del contenuto dellasentenza impugnata come sunteggiata nella parte narrativa dellosvolgimento del processo, consente di rigettare, per infondatezza, anche ilsecondo motivo di ricorso con cui la ricorrente, deducendo, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere i giudici diappello “omesso di esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, dispecificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire aldictum reso, di chiarire cioè su quali prove e su quali argomentazioni abbiafondato il proprio convincimento, adottando motivazione apparente”.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 149 e 156c.p.c. e 14 della legge n. 890 del 1982.Numero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/20267.1. La ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di inesistenza dellanotifica dell’avviso di accertamento in conseguenza della indecifrabilità dellasottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata daparte dell’agente postale.8. Il motivo è infondato e va rigettato alla stregua del consolidatoorientamento giurisprudenziale in base al quale «La nullità di un atto nondipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifica come titolare di unpubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità delfirmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identitàdell'autore dell'atto; pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile dellarelata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente,superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre lafirma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenzadella qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova,va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione» (Cass. n.16407/2003; Cass. n. 7838/2015; Cass. n. 6048/2025).8.1. Si è anche affermato che «In tema di accertamento tributario, lamancanza della sottoscrizione dell'addetto postale non assume rilevanza aifini della validità della notifica, per la quale è richiesto l'invio di unaraccomandata con avviso di ricevimento, poiché la presenza sul frontespiziodella ricevuta del timbro dell'addetto alle poste e del timbro postale», comenel caso di specie si desume dal documento allegato al ricorso, «è idonea agarantire la sicura riferibilità dell'attività di spedizione della raccomandatainformativa alle poste e, per esse, al singolo addetto che ha curato gliincombenti della notificazione» (Cass. n. 30945/2024).9. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212 del 2000.9.1. Sostiene la ricorrente che “la Corte territoriale avrebbe dovutoritenere e dichiarare la nullità dell’atto per omessa instaurazione delnecessario contraddittorio endoprocedimentale”.Numero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/202610. Il motivo è infondato.10.1. Innanzitutto, deve darsi atto che è la stessa parte ricorrente adaffermare che l’avviso di accertamento venne notificato in data 27/12/2018e dalla sentenza impugnata, ma anche dall’atto impositivo allegato alricorso, risulta che il p.v.c. conclusivo della verifica condotta presso i localidella società contribuente e su cui è fondato l’avviso di accertamentoimpugnato, venne notificato in data 21/05/2018, sicché risulta ampiamenterispettato il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212del 2000, senza peraltro che nel suddetto termine la parte contribuenteabbia presentato osservazioni.10.2. Deve, quindi, applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente),nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'eserciziodell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità delrispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullitàl'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi"armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debbaessere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi"armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo delcontraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nelcaso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributarioè tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio» (Cass. n. 701/2019).10.3. Alla stregua delle argomentazioni svolte, sia in ordine allaquestione proposta con il terzo motivo di ricorso che in ordine alcontraddittorio endoprocedimentale, in relazione al quale va preso atto dellamancata presentazione di osservazioni da parte della società contribuentesugli esiti della verifica fiscale una volta ricevuta la notifica del p.v.c., vaesclusa la sussistenza, sub specie, della violazione dell’art. 6 CEDU e varigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata con la memoria,Numero registro generale 17375/2025Numero sezionale 4926/2026Numero di raccolta generale 20175/2026Data pubblicazione 16/06/2026osservandosi al riguardo che, oltre al rispetto del suddetto termine dilatorio,nella specie la sentenza impugnata dà atto dell’effettivo espletamento delcontraddittorio (si legge nella sentenza impugnata che «l’Ufficio, comerisulta agli atti, si è avvalso del contraddittorio con il contribuente, nellaconsapevolezza che lo stesso rappresenti una fase essenziale nelprocedimento di accertamento in questione»), mentre la circostanza, purededotta dalla ricorrente, che esso fu «meramente formale», è rimasta deltutto indimostrata.11. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannataal pagamento in favore della controricorrente delle spese processualiliquidate come in dispositivo12. La conformità alla proposta di definizione accelerata comporta anchela condanna della ricorrente al pagamento delle somme di cui ai commiterzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., pure liquidate in dispositivo P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00 percompensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’ulterioreimporto di euro 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., nonchél’importo di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]