CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 32243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla v. Sabotino, n. 2/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale, in Roma, via IV novembre, n. 144; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4117/2017 (pubblicata il 21 giugno 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 21777/2018 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] COMPRAVENDITA lettala memoria depositata dal difensore della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 15 novembre 2006 su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito SAC), il Tribunale di Roma ingiungeva all’[OSCURATO:PERSONA] per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d’ora in poi INAIL) il pagamento della complessiva somma di euro 280.773,75, oltre interessi e spese, quale importo dell’ultima rata del prezzo concordato per la compravendita di un complesso immobiliare ubicato in Biella, v. [OSCURATO:PERSONA], stipulata con rogito del 28 maggio 2001. L’INAIL proponeva opposizione deducendo che: - aveva provveduto al pagamento parziale della rata di prezzo il 1° febbraio 2006 per l’importo di euro 147.571,84; - aveva provveduto a decurtare dall’importo dovuto alla SAC la somma di euro 8.217,87, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 7, lett. g), del concluso contratto di compravendita, il quale conferiva all’acquirente il diritto di trattenere le somme dovute al tecnico incaricato della redazione del certificato di collaudo finale; - di aver decurtato dall’importo dovuto alla SAC anche la somma di euro 45.800,00 per l’eliminazione dei difetti riscontrati nel complesso immobiliare oggetto di contratto; - che la residua parte del prezzo non era dovuta perché la SAC non aveva ottemperato agli specifici obblighi previsti in contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi allo stesso complesso immobiliare e degli impianti tecnologici posti a suo servizio; -che, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”, aveva legittimamente sospeso il pagamento dell’ultima rata del prezzo dapprima nella sua interezza e, poi, solo in misura parziale. Sulla scorta di tali deduzioni chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e spiegava, altresì, domanda riconvenzionale diretta all’ottenimento della condanna della SAC all’adempimento degli obblighi contrattuali, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio l’opposta, invocando, in via principale, il rigetto dell’opposizione e chiedendo, in subordine, la condanna dell’INAIL al pagamento della somma complessiva di euro 137.954,66 o di quella diversa ritenuta di giustizia. Con sentenza n. 18497/2009, l’adito Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’INAIL al pagamento, in favore della SAC, della somma di euro 169.401,39, oltre interessi dal 3 novembre 2004 ed iva, e ciò a titolo di corresponsione del prezzo residuo dell’ultima rata dell’atto di compravendita in questione determinato per detrazione già effettuata sul capitale originario degli importi non dovuti nel complessivo ammontare di euro 54.107,87, ai sensi della clausola dell’art. 8, lett. g), del testo contrattuale, disponendo l’ulteriore detrazione dall’importo del credito pecuniario residuo della somma corrisposta dall’INAIL alla SAC come da ricevute acquisite agli atti. 2. Avverso la suddetta sentenza di primo grado proponevano due distinti appelli le parti in causa, l’INAIL sulla base di due motivi (per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di ciò che era stato versato in eccesso e per il mancato riconoscimento del suo diritto a trattenere l’importo delle spese effettuate per sopperire all’inadempimento della SAC o, comunque, del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura di dette spese) e la SAC, sulla base di sette motivi. Entrambe le appellanti formulavano anche reciproci appelli incidentali. Con sentenza n. 4117/2017 (pubblicata il 21 giugno 2017), riuniti gli appelli, la Corte di appello di Roma così pronunciava: - in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dall’INAIL (rigettato nel resto), condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore dell’INAIL della somma di euro 148,480,91, oltre interessi legali dal 3 maggio 2009 al saldo ed al pagamento del maggior danno sull’indicato importo fino alla data di pubblicazione della sentenza, pari alla differenza –se sussistente – tra il tasso di rendimento netto, dedotta l’imposta, dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi, o tra il tasso di inflazione se superiore, e quello degli interessi legali se inferiore; - dichiarava assorbito l’appello incidentale condizionato formulato dalla SAC; -accoglieva parzialmente l’appello in via principale proposto da quest’ultima società (respinto nel resto), compensando le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura della metà e condannando l’INAIL al pagamento, in favore della stessa SAC, della restante metà; - rigettava l’appello incidentale formulato dall’INAIL; - compensava per intero le spese del grado di appello. A sostegno delle complessive statuizioni adottate la Corte laziale rilevava, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo formulata dall’INAIL, poiché l’interpretazione della sentenza delle SU n. 19246/2010 era stata superata dal disposto dell’art. 2 della legge n. 218/2011, con la quale fu fornita l’interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c. Con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 1460 c.c. avanzata dalla SAC, la Corte di appello ravvisava l’esattezza della conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado nell’affermare che – in base alle clausole contrattuali del concluso contratto - le parti avevano inteso regolare l’obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell’INAIL nel senso che la corresponsione dell’ultima rata sarebbe dovuta avvenire dopo tre anni dalla consegna dell’immobile subordinatamente all’accertamento della conformità della realizzazione dello stesso alle buone norme di costruzione e del regolare funzionamento degli impianti. Il giudice di secondo grado rigettava, poi, il motivo della SAC con cui era stato dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la riduzione del prezzo come pretesa dall’INAIL, dovendosi ritenere tale domanda compresa nell’oggetto della proposta opposizione a decreto ingiuntivo con la quale erano state contestate le attività della venditrice e, quindi, dedotta l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento del prezzo inizialmente pattuito, in tal modo invocando la revoca del decreto monitorio. Di seguito, quanto al rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla SAC, la Corte di appello osservava che le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, avevano manifestato la volontà di svincolare il diritto alla garanzia per vizi dai termini di decadenza contemplati dall’art. 1495 c.c., avendo rimesso ogni questione –senza che la relativa clausola potessi ritenersi nulla - attinente alla verificazione di vizi e difetti ad un momento successivo a quello della scadenza del periodo triennale dalla consegna dell’immobile. Inoltre, con riguardo al controcredito preteso dall’INAIL nella misura di euro 45.800,00 (liquidato dal consulente incaricato dall’INAIL in sede di collaudo), il giudice di appello rilevava che, con lo stipulato contratto, le parti non avevano previsto alcuna espressa decadenza in caso di eventuale ritardo nel collaudo, sicché la richiesta di detto controcredito si sarebbe dovuta considerare legittima. In ordine alla doglianza concernente la supposta violazione della ripartizione dell’onere della prova, la Corte laziale rilevava che, a fronte dell’inadempimento dedotto dall’INAIL, avrebbe dovuto essere la SAC, quale società venditrice, a dimostrare l’assenza o la non imputabilità a sé del prospettato inadempimento, onere, invece, nella specie non assolto. Infine, il giudice di appello riteneva fondato il motivo – nei sensi in precedenza richiamati – circa la disposta compensazione delle spese giudiziali da parte del Tribunale, malgrado il solo parziale accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]., illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l’intimata INAIL. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente – avuto riguardo alla dichiarazione di inammissibilità riguardante l’erronea applicazione dell’art. 1460 c.c. da parte della sentenza impugnata – ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione e/o di motivazione apparente, unitamente alla violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., congiuntamente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. (il tutto con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). 2. Con la seconda censura la società S.A.C. ha dedotto – sempre in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello riguardante l’asserita non corretta applicazione dell’art. 1460 c.c. operata nella motivazione della sentenza di secondo grado – la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 1460 c.c., la nullità della citata sentenza o del procedimento, l’omessa motivazione e/o motivazione apparente, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 6, Cost. (avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). 3. Con la terza doglianza la società ricorrente ha prospettato – in ordine alla riduzione del prezzo disposta con la sentenza impugnata – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., congiuntamente alla violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111, comma 2, Cost. (con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4. Con il quarto mezzo la società SAC ha denunciato – con riferimento al rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione exart. 1495 c.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494, 1495, 2936, 1418 e 1421 c.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento di appello per omessa motivazione e/o motivazione apparente, in uno alla violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. 5. Con il quinto motivo la SAC ha dedotto – avuto riguardo all’accertamento del credito di euro 54.017,87 in favore dell’INAIL come operato nella sentenza di appello –la nullità di quest’ultima e del relativo procedimento, unitamente al vizio di omessa motivazione e/o motivazione apparente, oltre alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 2964, 2965 e 2697 c.c. (il tutto con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.). 6. Con la sesta censura la società ricorrente ha – in ordine all’accertamento del suddetto credito in favore dell’INAIL – prospettato il vizio di omessa motivazione e/o motivazione apparente, congiuntamente al vizio e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella circostanza che essa SAC, essendo consapevole di quali fossero i difetti lamentati, li aveva comunque rigorosamente contestati (il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c.). 7. Con settimo ed ultimo mezzo la società ricorrente ha denunciato – in relazione alla condanna della stessa alla restituzione delle somme incassate in eccesso – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 190 e 345 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111, commi 2 e 6. Cost. (il tutto avuto riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c.). 8. Rileva il collegio che i primi due motivi – esaminabili congiuntamente, in quanto connessi -sono fondati. Si osserva che la Corte di appello ha ritenuto che il secondo motivo di gravame della SAC difettasse di specificità e, quindi, fosse incorso nella violazione dell’art. 342 c.p.c., sul presupposto che non era stato confutato adeguatamente il fondamento della decisione di primo grado. Senonché, contrariamente a tale assunto della Corte di appello, si ritiene che il motivo rispondesse sufficientemente al requisito di specificità imposto proprio dal citato art. 342 c.p.c. con riferimento alla confutazione della statuizione di primo grado, nella parte in cui aveva ravvisato la legittimità della sospensione, ad opera dell’INAIL, dell’ultima rata del prezzo (da ciò facendone derivare la denunciata violazione dell’art. 1460 c.c.). In particolare, per quanto rilevasi specificamente dallo svolgimento della prima doglianza (v. pagg. 16-18 del ricorso), l’odierna ricorrente aveva dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato legittima la ritenzione dell’ultima rata di prezzo, ad opera dell’INAIL, nonostante la scadenza del termine contrattuale, così prospettando la inapplicabilità o violazione dell’art. 1460 c.c. A ciò si aggiunga che, sempre contestando la decisione di primo grado, la S.A.C. aveva prospettato che il contratto stipulato tra le parti si limitava, per vero, a prevedere la verifica della conformità dell’immobile al buon funzionamento degli impianti entro tre anni dalla consegna, senza prevedere affatto che nelle more –e in ciò si coglie la specifica contestazione della sentenza gravata – potesse configurarsi il diritto dell’INAIL di trattenere l’ultima rata di prezzo né tantomeno il diritto di quest’ultimo di compensarla con i pretesi danni. Del resto, la Corte di appello – nel prendere in esame il secondo motivo dell’appello della S.A.C. e proprio nel riportare la parte della motivazione sul punto adottata dal Tribunale, alla cui motivazione ha, in sostanza, aderito “per relationem” – non ha considerato che, in effetti, attraverso la suddetta esposizione della critica avverso la sentenza di prime cure, l’attuale ricorrente aveva inteso porre in discussione detta sentenza sulla pretesa subordinazione del prezzo all’accertamento dei vizi dell’immobile, così intendendo censurare tale pronuncia con riferimento alla ravvisata applicabilità dell’art.1460 c.c. Pertanto, la Corte di appello, ha,in effetti, nel rispondere nel senso della mancata possibilità di valutare la doglianza relativa alla denunciata erronea applicazione dell’art. 1460 c.c., mancato di adottare al riguardo una puntuale motivazione, configurandosi, invero, la stessa piuttosto come meramente apparente ed apodittica, avendo semplicemente riprodotto le argomentazioni del Tribunale (v. pag. 8 della sentenza), malgrado la censura in proposito fosse sufficientemente argomentata e, quindi, rispettosa dell’art. 342 c.p.c. 9. Alla stregua delle esposte ragioni i primi due motivi devono essere accolti, con conseguente assorbimento dei restanti. Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso, in Roma, nella camera di consi