CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 12416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agropoli (Sa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta presentata ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 23/10/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, 734 cod. pen., 13-90, I. 6 dicembre 1991, n. 394.2. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con plurimi motivi, l'erronea applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 12, comma 7, I. n. 394 del 1991 e delle norme tecniche di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oltre che di quelle del Piano regolatore generale del Comune di Castellabate. 3. Con atto del 10/3/2026, i difensori e procuratori speciali della ricorrente - Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. 4. Verificata la ritualità della rinuncia, l'impugnazione stessa deve dunque essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q P.Q.M