Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24219/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35851/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale « Giada » , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 221, giusta procura a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIAn. 5877 / 24/ 201 8 , depositata in data 1 5 giugno 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso proposto il 17 ottobre 2 014 la ditta « Giada » di [OSCURATO:PERSONA] WU ricorreva contro l'Agenzia delle Dogane avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento n. 29704 del 23 luglio 2014 relativo a dichiarazioni doganali.

La ditta ricorrente per mezzo del proprio spedizioniere doganale, [OSCURATO:PERSONA], aveva realizzato 5 operazioni di importazione di accessori per abbigliamento, provenienti dalla Cina.

2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale aveva accolto il ricorso, compensando le spese, in quanto aveva ritenuto che il procedimento penale riguardava [OSCURATO:PERSONA] per altre operazioni doganali e che l'eccezione di prescrizioneera fondata, in quanto, l'integrazione della notizia di reato nel 2014 era priva di rilevanza ai fini della decorrenza del triennio prescrizionale poiché trasmessa dopo la scadenza dello stesso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rigettato l'appello, per quel che rileva in questa sede, ritenendo infondata l'eccezione sulla prescrizione dei diritti doganali, richiamando quanto già deciso con sentenza n. 7259/24/17, depositata il 5 settembre 2017, che aveva annullato lo stesso avviso d'accertamento n. 29704emesso in capo a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di spedizioniere doganale in rappresentanza diretta della ditta «Giada» di [OSCURATO:PERSONA] W u.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che, come comprovato dall'appellante con documentazione in atti e, comunque, non contestato dall'Ufficio appellato, l'annotazione sulle operazioni di importazione in parola, con attestazione della relativa conformità, era avvenuta, per tutte, nel corso dell'anno 2009.

Da tal ultima data, quindi, ai sensi del richiamato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, l'accertamento era stato reso definitivo, con decorrenza del predetto termine di prescrizione triennale.

L'avviso di rettifica, dunque, notificato in data 22 settembre 2014 era evidentemente illegittimo in quanto tardivo.

Nemmeno poteva ritenersi applicabile la proroga del dies a quo, di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto nessuna prova era stata fornita dall'Ufficio in merito alla esistenza di una notitia criminis concernente, nello specifico, le operazioni di importazione di cui all'impugnato avviso di rettifica.

Il procedimento penale cui faceva riferimento l'Ufficio, n. 23032/11, pur concernendo, più in generale, l'attuale appellante, non riguardava, tuttavia, in alcun modo le operazioni doganali oggetto del presente giudizio, né la ditta individuale «Giada», mentre l'integrazione della comunicazione della notizia di reato effettuata dall'ufficio, nella quale effettivamente figurava il riferimento anche alle predette operazioni doganali ed alla ditta individuale «Giada», era datata 28 marzo 2014, ben oltre, quindi, il richiamato termine triennale.

In ogni caso, non risultava allegato e comprovato che il mancato pagamento dei diritti doganali di cui alle bollette in contestazione fosse stato impedito con condotta costituente reato, inclusa nell'ambito di un procedimento penale definito con decreto o sentenza divenuti irrevocabili.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale «Giada», resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, dell'art. 221 reg.

CEE. 2913/1992 (CDC), 84 d.P.R. 43 del 1972 (TULD), in relazione all' art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato la normativa richiamata allorché aveva ritenuto non applicabile la proroga del dies a quo di cui all'art 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 pur in presenza di una notitia criminis, datata 30 novembre 2010, relativa al procedimento penalen.

R .

G . 23092 del 2011 e della informativa n. 32 Ris. (2014) facente parte del fascicolo processuale al n.R.

G .

N .

R . 23092 del 2011.

Correttamente l'Agenzia avevarichiamato l'integrazione della notizia di reato n. 32 Ris (2014) facente parte del fascicolo processuale al n .

R.G.N.R. 23092 del 2011 indicata nell'indice, appunto, come «seguito di informativa», proprio perché rappresentava una naturale conseguenza derivante dal compimento di ulteriori indagini delegate dal P.M. per gli stessi fatti e con il medesimo ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], impegnata nell'unico disegno criminoso volto al contrabbando per sottofatturazione del valore delle merci in dichiarazione doganale unitamente agli altri soggetti imputati.

Nessun rilievo poteva assumere la circostanza che la Sticco fosse stata rinviata a giudizio solo in relazione a specifiche dichiarazioni doganali, tra le quali non vi erano le dichiarazioni relative a quel procedimento o che non tutte le operazioni fossero state in essa richiamate, in quanto ciò che rilevava erano i fatti perpetrati e costituenti il contrabbando, e che vedevano protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e numerose altre persone coinvolte in molte operazioni di sottofatturazione doganale, individuate nello stesso periodo, così da poter intravedere una organizzazione stabile, finalizzata a reiterate condotte criminose realizzate attraverso operazioni di sottofatturazioni. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 Questa Corte ha affermato che « In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l'accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da indivi duare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, non necessitando una formale denuncia (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 623684-01; Cass. sez. 6 - 5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507 - 01; Cass. sez. 5„ 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 373 del 1990; Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente; Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata; Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata).

È stato altresì ritenuto necessario, ai fini dell'operatività della proroga di cui innanzi, che nel termine prescrizionale l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero che lo stesso sia ricevuto dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali.

A tal fine, la relazione redatta dall'OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01; conformi anche le successive Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata, e Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata, che ha invece escluso la rilevanza del mero invio di missione OLAF)»(cfr., Cass., 30 luglio 2020, n. 16359, in motivazione).1.3 Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti ed ha erroneamente ritenuto che entro il termine triennale, ai fini della proroga, dovesse essere trasmessa una specifica notizia di reato nei confronti del contribuente e non che fosse sufficiente la sola astratta rilevanza penale del fatto contestato dall'Amministrazione finanziaria.

Né può dirsi rilevante, concordemente a quanto affermato da questa Corte nell'ordinanza pronunciata nella causa riguardante l'Agenzia delle Dogane e [OSCURATO:PERSONA] (la n. 1309 del 22 gennaio 2020), la circostanza che le operazioni riguardanti la ditta individuale «Giada» non figurassero espressamente nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen.

« dato che questa Corte ha già avuto modo di precisare, a tale riguardo, che "ricorre l'ipotesi di atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva allorquando l'atto, obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale delle autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi.

Non occorre, peraltro, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un'azione penale, essendo condizione necessaria, maanche sufficiente, la qualificabilità dell'atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l'ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis", con "l'ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell'atto passibile di azione giudiziaria dell'identità degli imputati" (Cass. 23 aprile 2010, n. 9773, Cass. 30 dicembre 2011, n. 30710, Cass. 8 marzo 2013 n. 5898)»(Cass., 22 gennaio 2020, n. 1309, in motivazione), ciò che rende non decisiva, ai fini che qui rilevano, sia la integrazione della comunicazione della notizia di reato effettuata dall'Ufficio in data 28 marzo 2014, sia (come diversamente assumono i giudici di secondo grado, a pag. 7 della sentenza impugnata) la mancata allegazione e la mancata prova che «il mancato pagamento dei diritti doganali di cui alle bollette oggetto di accertamento sia stato impedito con condotta costituente reato, inclusa nell'ambito di un procedimento penale definito con decreto o sentenza divenuti irrevocabili». 2.Per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35851/2018proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale « Giada » , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 221, giusta procura a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIAn. 5877 / 24/ 201 8 , depositata in data 1 5 giugno 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto il 17 ottobre 2 014 la ditta « Giada » di [OSCURATO:PERSONA] WU ricorreva contro l'Agenzia delle Dogane avverso l'avviso di rettifica dell'accertamento n. 29704 del 23 luglio 2014 relativo a dichiarazioni doganali. La ditta ricorrente per mezzo del proprio spedizioniere doganale, [OSCURATO:PERSONA], aveva realizzato 5 operazioni di importazione di accessori per abbigliamento, provenienti dalla Cina. 2. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale aveva accolto il ricorso, compensando le spese, in quanto aveva ritenuto che il procedimento penale riguardava [OSCURATO:PERSONA] per altre operazioni doganali e che l'eccezione di prescrizioneera fondata, in quanto, l'integrazione della notizia di reato nel 2014 era priva di rilevanza ai fini della decorrenza del triennio prescrizionale poiché trasmessa dopo la scadenza dello stesso. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado, adita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rigettato l'appello, per quel che rileva in questa sede, ritenendo infondata l'eccezione sulla prescrizione dei diritti doganali, richiamando quanto già deciso con sentenza n. 7259/24/17, depositata il 5 settembre 2017, che aveva annullato lo stesso avviso d'accertamento n. 29704emesso in capo a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di spedizioniere doganale in rappresentanza diretta della ditta «Giada» di [OSCURATO:PERSONA] W u. In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che, come comprovato dall'appellante con documentazione in atti e, comunque, non contestato dall'Ufficio appellato, l'annotazione sulle operazioni di importazione in parola, con attestazione della relativa conformità, era avvenuta, per tutte, nel corso dell'anno 2009. Da tal ultima data, quindi, ai sensi del richiamato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990, l'accertamento era stato reso definitivo, con decorrenza del predetto termine di prescrizione triennale. L'avviso di rettifica, dunque, notificato in data 22 settembre 2014 era evidentemente illegittimo in quanto tardivo. Nemmeno poteva ritenersi applicabile la proroga del dies a quo, di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto nessuna prova era stata fornita dall'Ufficio in merito alla esistenza di una notitia criminis concernente, nello specifico, le operazioni di importazione di cui all'impugnato avviso di rettifica. Il procedimento penale cui faceva riferimento l'Ufficio, n. 23032/11, pur concernendo, più in generale, l'attuale appellante, non riguardava, tuttavia, in alcun modo le operazioni doganali oggetto del presente giudizio, né la ditta individuale «Giada», mentre l'integrazione della comunicazione della notizia di reato effettuata dall'ufficio, nella quale effettivamente figurava il riferimento anche alle predette operazioni doganali ed alla ditta individuale «Giada», era datata 28 marzo 2014, ben oltre, quindi, il richiamato termine triennale. In ogni caso, non risultava allegato e comprovato che il mancato pagamento dei diritti doganali di cui alle bollette in contestazione fosse stato impedito con condotta costituente reato, inclusa nell'ambito di un procedimento penale definito con decreto o sentenza divenuti irrevocabili. 4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale «Giada», resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990, dell'art. 221 reg. CEE. 2913/1992 (CDC), 84 d.P.R. 43 del 1972 (TULD), in relazione all' art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato la normativa richiamata allorché aveva ritenuto non applicabile la proroga del dies a quo di cui all'art 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 pur in presenza di una notitia criminis, datata 30 novembre 2010, relativa al procedimento penalen. R . G . 23092 del 2011 e della informativa n. 32 Ris. (2014) facente parte del fascicolo processuale al n.R. G . N . R . 23092 del 2011. Correttamente l'Agenzia avevarichiamato l'integrazione della notizia di reato n. 32 Ris (2014) facente parte del fascicolo processuale al n . R.G.N.R. 23092 del 2011 indicata nell'indice, appunto, come «seguito di informativa», proprio perché rappresentava una naturale conseguenza derivante dal compimento di ulteriori indagini delegate dal P.M. per gli stessi fatti e con il medesimo ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], impegnata nell'unico disegno criminoso volto al contrabbando per sottofatturazione del valore delle merci in dichiarazione doganale unitamente agli altri soggetti imputati. Nessun rilievo poteva assumere la circostanza che la Sticco fosse stata rinviata a giudizio solo in relazione a specifiche dichiarazioni doganali, tra le quali non vi erano le dichiarazioni relative a quel procedimento o che non tutte le operazioni fossero state in essa richiamate, in quanto ciò che rilevava erano i fatti perpetrati e costituenti il contrabbando, e che vedevano protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e numerose altre persone coinvolte in molte operazioni di sottofatturazione doganale, individuate nello stesso periodo, così da poter intravedere una organizzazione stabile, finalizzata a reiterate condotte criminose realizzate attraverso operazioni di sottofatturazioni. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 Questa Corte ha affermato che « In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l'accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da indivi duare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, non necessitando una formale denuncia (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 623684-01; Cass. sez. 6 - 5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507 - 01; Cass. sez. 5„ 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 373 del 1990; Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente; Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata; Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata). È stato altresì ritenuto necessario, ai fini dell'operatività della proroga di cui innanzi, che nel termine prescrizionale l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero che lo stesso sia ricevuto dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali. A tal fine, la relazione redatta dall'OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01; conformi anche le successive Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata, e Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata, che ha invece escluso la rilevanza del mero invio di missione OLAF)»(cfr., Cass., 30 luglio 2020, n. 16359, in motivazione).1.3 Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti ed ha erroneamente ritenuto che entro il termine triennale, ai fini della proroga, dovesse essere trasmessa una specifica notizia di reato nei confronti del contribuente e non che fosse sufficiente la sola astratta rilevanza penale del fatto contestato dall'Amministrazione finanziaria. Né può dirsi rilevante, concordemente a quanto affermato da questa Corte nell'ordinanza pronunciata nella causa riguardante l'Agenzia delle Dogane e [OSCURATO:PERSONA] (la n. 1309 del 22 gennaio 2020), la circostanza che le operazioni riguardanti la ditta individuale «Giada» non figurassero espressamente nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen. « dato che questa Corte ha già avuto modo di precisare, a tale riguardo, che "ricorre l'ipotesi di atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva allorquando l'atto, obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale delle autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi. Non occorre, peraltro, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un'azione penale, essendo condizione necessaria, maanche sufficiente, la qualificabilità dell'atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l'ipotesi delittuosa che sta alla base della notitia criminis", con "l'ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell'atto passibile di azione giudiziaria dell'identità degli imputati" (Cass. 23 aprile 2010, n. 9773, Cass. 30 dicembre 2011, n. 30710, Cass. 8 marzo 2013 n. 5898)»(Cass., 22 gennaio 2020, n. 1309, in motivazione), ciò che rende non decisiva, ai fini che qui rilevano, sia la integrazione della comunicazione della notizia di reato effettuata dall'Ufficio in data 28 marzo 2014, sia (come diversamente assumono i giudici di secondo grado, a pag. 7 della sentenza impugnata) la mancata allegazione e la mancata prova che «il mancato pagamento dei diritti doganali di cui alle bollette oggetto di accertamento sia stato impedito con condotta costituente reato, inclusa nell'ambito di un procedimento penale definito con decreto o sentenza divenuti irrevocabili». 2.Per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria d