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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00368/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28342-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - RISANAMENTO E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto R.G.N.28342/2021 Cron.

Rep.

Ud 09/12/2025 avverso la sentenza n. 141/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/05/2021 R.G.N. 221/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 158/2014, pubblicata il 21 luglio 2014, il Tribunale di Caltanissetta rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – già dipendente della s.p.a.

“Italkali” sino al 21 gen- naio 1995, data in cui era stato collocato in prepensionamento, percependo una indennità mensile sino al 1° aprile 2005, giorno a partire dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità –con cui era stato chiesto che la contribuzione volontaria che la Regione Sicilia, e successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta della legislazione regionale e nazionale, aveva dovuto versare per la prosecuzione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata e le variazioni successivamente intervenute.

Il Tribunale ritenne che fosse estinto, per prescrizione quinquennale ex art . 2948 c.c. , l’obbligo assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del lavoratore di versare la contribuzione volontaria parametrata all’indennità di prepensionamento effettivamente erogata. 2.Con sentenza n. 367/2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza appellata.

Osservò che, in virtù degli accordi transattivi sotto- scritti dalle parti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per de- finire un contenzioso in materia di prepensionamento, Nicoletti aveva rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], impegnandosi a non avviare altre azioni a qualsiasi titolo.

Ri- tenne, quindi, che la rinuncia avesse riguardato anche i diritti contributivi, sicché la domanda doveva considerarsi improponi- bile per intervenuta transazione.

3. Con ordinanza n. 18370/2020, depositata il 4 settembre 2020, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla me- desima Corte d’appello in diversa composizione.

Nella citata or- dinanza è stato affermato che l’obbligazione contributiva as- sunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] costituisce un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale generata dalla legge, sicché i lavora- tori non possono validamente disporne.

Gli atti transattivi sot- toscritti da Nicoletti, quindi, non avevano comportato l’estin- zione del suo diritto ad ottenere che la base di calcolo dei con- tributi dovuti dalla Regione (e poi dalla [OSCURATO:SOCIETA]) per la prosecu- zione volontaria dell’assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso effettivamente liquidata.

4. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 141/2021, pubblicata l’8 maggio 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta ha nuova- mente confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i contributi dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] fossero prescritti e precisando che, in quanto parte integralmente vittoriosa in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta a sollevare la questione di prescrizione dinanzi alla Cassazione tramite ricorso incidentale, per cui l’ec- cezione poteva essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio.

5. Avverso la citata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Inps e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito mediante controricorso.

Parte ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria illustra- tiva.

All’esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il Colle- gio si è riservato il deposito di ordinanza entro il termine di ses- santa giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118, comma 1, c.p.c., 384 c.p.c., 2114, 2115, 2116 c.c. –nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.». 2.Con il secondo motivo Nicoletti denunzia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2114, 2115, 2116 c.c., 384 c.p.c. –nul- lità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.». 3.La rubrica del terzo ed articolato motivo di doglianza è for- mulata nei seguenti termini: «Violazione e falsa applicazione de- gli artt. 11 e 12 c.c., dell’art. 1 comma 268 della legge n. 205 del 2006, dell’art. 6 CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948, dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995; art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, artt. 40 e 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 3 della Legge 08/08/1995, n. 335, comma 9, comma 10, art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; art. 2, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 422/1998, vigente dal 24 dicembre 1998, art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, legge 11.3.1998 n. 67 Art. 11, artt. 2948, l’art. 2946, l’art. 2935, art. 38, comma 7, L. 27 di- cembre 2002, n. 289, circolare n. 27 2006 dell’INPS, Circolare INPS n. 262del 13 ottobre 1995, artt. 3 e 38 Cost., sentenza n. 69 del 2014 della Corte costituzionale –art. 360 n. 3 c.p.c.». 4.Con il quarto motivo (non rubricato), il ricorrente lamenta la violazione della disciplina delle spese di lite. 5.I primi tre motivi – che possono essere esaminati congiunta- mente, data l’intima connessione che li avvince –sono infondati e vanno, quindi, respinti. 6.Parte ricorrente deduce innanzitutto che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza». 7.Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e pre- scindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esau- risce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “suffi- cienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto ma- teriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v.

Cass., Sez.

Un, n. 8053 del 2014, e successive conformi).

8. Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento - in conformità con l’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. -per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del mi- nimocostituzionale nei termini sopra ricordati. 9.Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la do- manda giudiziale nei termini che assume male interpretati.

Ciò determina l’inammissibilità della censura in parte qua. 10.Ancora, nel ricorso si deduce che la Corte d’appello avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio e, in particolare, i principi di diritto stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 18370 del 2020, con specifico riferimento alla necessaria applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contribu- tiva.

11. Il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall’art. 2116 c.c., costituisce un principio generale dell’ordina- mento previdenziale (cfr.

Corte Cost., sent. n. 374 del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 38 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute.

Non si tratta però di un principio assoluto, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima parte dell’art. 2116, comma primo, c.c.) esso può essere limitatonella sua applicazione.

In questi casi la prestazione può essere ero- gata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata.

12. Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i su- perstiti gestita dall’Inps, l’automaticitàdelle prestazioni opera, in deroga all’art. 2116 c.c., esclusivamente nei limiti della pre- scrizione, come stabilito dall’art. 27 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dall’art. 40 della l. n. 153 del 1969 e dall’art. 23ter del d.l. n. 267 del 1972, convertito in l. n. 485 del 1972 (v.

Cass.n. 3108 del 2001; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì Cass. n. 10119 del 2012; v. anche Cass. n. 27427 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 24807 del 2025).

In altri termini, per l’assi- curazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ge- stita dall’Inps, il principio di automaticità delle prestazioni pre- videnziali opera limitatamente ai crediti previdenziali non pre- scritti, sicché il diritto alla prestazione viene meno quando la contribuzione dovuta è prescritta e, quindi, non può più essere richiesta né versata.

13. Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecu- zione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell’Inps (v. l’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, l’art. 1, comma 1, della l. n. 105 del 1991, e l’art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 1982).

Pertanto, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite espli- cito nel combinato disposto degli artt. 2116, primo comma, c.c., e 27 del r.d.l. n. 636 del 1939.

Con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quindi, la Corte terri- toriale non ha violato il principio stabilito dall’art. 2116 cit., per- ché nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei con- tributi dovuti dalla stessa si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati. 14.Con riferimento alla possibilità per il giudice del rescissorio di esaminare l’eccezione di prescrizione, nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto delle seguenti circostanze: a) con sentenza n. 158/2014, il Tribunale di Caltanissetta aveva riget- tato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo intervenuta la pre- scrizione del diritto, non potendosi applicare l’art. 2116 c.c. in quanto la fattispecie non concerneva la contribuzione obbliga- toria; b) la Corte d’appello, con sentenza n. 367/2016, aveva respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che l’accordo transattivo stipulato dalle parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente va- lido ed efficace; c) in quanto integralmente vittoriosa in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta a sollevare nuovamente la questione dinnanzi alla Cassazione mediante ricorso incidentale, per cui l’eccezione poteva essere esaminata nel giudizio di rin- vio.

La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, l’esistenza di una statuizione relativa alla prescrizione da parte della Corte d’appello nella fase antecedente a quella rescin- dente. 15.Si intende dare continuità al costante orientamento di que- sta Corte secondo cui al giudizio di cassazione non trova appli- cazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assor- bite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rin- vio» (v.

Cass. n. 14813 del 2023).

16. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come ritenuto anche dal Giudice del re- scissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito. 17.In secondo luogo, l’ordinanza rescindente n. 18370 del 2020 si è pronunciata, accogliendoli, sui primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 367/2016, che era stata censurata: a) per aver attribuito natura volontaria alla contribuzione prevista dall’art. 6 della l.r.

Sicilia n. 42 del 1975; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di prepen- sionamento percepita da [OSCURATO:PERSONA]; c) per aver ritenuto che la contribuzione volontaria aveva formato oggetto di conci- liazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro. 18.In breve, con la menzionata ordinanza è stata giudicata er- ronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato la validità delle rinunce ai diritti contributivi sottoscritte dal lavo- ratore presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

Secondo questa Corte, difatti, la fattispecie configurava un’ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scatu- rente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana.

In quest’ottica l’obbligazione contributiva è stata qualificata come un’obbligazione di diritto pubblico di ca- rattere previdenziale totalmente generata dalla legge, con la conseguenza che l’adempimento di essa da parte della [OSCURATO:SOCIETA] rientrava nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 Cost. e, viceversa, le prestazioni connesse a tali diritti non rientravano nella disponibilità dei lavoratori, i quali non potevano valida- mente rinunziarvi.

19. I principi di diritto di Cass. n. 18370/2020, dunque, sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per ef- fetto dell’atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estin- tivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, sic- come non oggetto dei motivi di ricorso. 20.Appare evidente, quindi, che non può dirsi preclusa dal vin- colo scaturente dalla pronuncia di annullamento la disamina, da parte della Corte territoriale quale giudice del rinvio, dell’ecce- zione di prescrizione riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’Inps.

La pro- nuncia di questa Corte, difatti, ha avuto per oggetto un profilo della controversia affatto diverso, ossia quello relativo alla vali- dità delle rinunce con le quali il lavoratore aveva disposto dei diritti previdenziali connessi al suo prepensionamento.

La deci- sione della Corte territoriale, cioè, non elude in alcun modo gli effetti della pronuncia di annullamento, perché l’eccezione di prescrizione è nettamente distinta, sul piano giuridico, da quella di improponibilità della domanda per intervenuta transazione.

21. In conclusione, deve affermarsi che: a) non si è formato alcun giudicato sull’eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art. 384 c.p.c. con riferi- mento alla questione della prescrizione; c) il Giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps e da [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti delle conclusioni già spiegate nel proce- dimento definito con la sentenza n. 367/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt. 384 e 394, terzo comma, c.p.c. 22.La Corte territoriale, nel delibare l’eccezione di prescrizione dei contributi e nel ritenere che la prescrizione venisse in rilievo quale limite al principio di automaticità delle prestazioni, ha fatto corretta applicazione di tutti i principi di dirittoche gover- nano la materia.

Segnatamente, la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto: a) della irrilevanza ─ ai fini della interruzione della prescrizione ─ della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescri- zione dei contributi, nonostante la denuncia presentata dal la- voratore; c) della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte dell’Inps, soggetto creditore della obbligazione contribu- tiva. 23.Con riferimento al termine della prescrizione, la Corte terri- toriale ne ha correttamente affermato la durata quinquennale, come previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995.

Nell’ordinanza n. 18370/2020 questa Corte ha avuto modo di chiarire che la contribuzione relativa all’indennità di prepensio- namento spettante ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r.

Sicilia n. 42 del 1975, posta dall’art. 4 della medesima legge a carico della Regione –alla quale è subentrata la Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] (R.E.S.A.I.S.) s.p.a. –non può formare oggetto di valide tran- sazioni perché costituisce una contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale.

In particolare, ha preci- sato che, pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la fattispecie configura un’ipotesi di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana.

L’obbliga- zione contributiva si presenta, quindi, come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, il suo adempimento rientra nell’alveo dei diritti previdenziali ex art. 38 Cost. 24.[OSCURATO:PERSONA] del rescissorio si è uniformato all’esposto principio di diritto e ne ha tratto le conseguenze espressamente previste dalla legge.

Una volta qualificata l’obbligazione contributiva nei termini sopra indicati, difatti, deve trovare applicazione il ter- mine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 (nello stesso senso, v.

Cass. n. 9865 del 2019). 25.Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente pre- sentata dal ricorrente), la Corte territoriale ha esattamente os- servato che il raddoppio del termine quinquennale di prescri- zione, previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995), dal momento che la suddetta denun- cia ha unicamente l’effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione (v.

Cass. n. 5820 del 2021). 26.Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l’ob- bligazione contributiva relativo al periodo compresso tra il 1995 ed il 2009.

Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei con- tributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni.

Quanto alla contribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata, l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giu- gno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto non può certa- mente ascriversi l’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez.

Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai la- voratori e datori di lavoro, relativi a periodianteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla sca- denza, il precedente termine decennale di prescrizione può ope- rare solo nel caso in cui la denuncia previstadall’art. 3, comma 9, della l. cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza). 27.Anche con riferimento al tema della interruzione della pre- scrizione nelle obbligazioni contributive la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva ed al quale si intende dare continuità, secondo cui nessuna interruzione della prescrizione dei contri- buti può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente previdenziale (v.

Cass. n. 6311 del 2021).

Ed infatti, essendo l’Inps l’unico titolare del credito relativo ai contributi previden- ziali, gli atti che possono essere idonei ad interromperne la pre- scrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., debbono necessariamente provenire dall’Istituto previdenziale.

È irrilevante, quindi, l’ini- ziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al paga- mento dei contributi omessi, qualora l’Inps non abbia parteci- pato al giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato conti- nuità Cass. n. 3661 del 2019).

28. La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è dunque priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine ne- cessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento all’interruzione del medesimo termine. 29.Inoltre, parte ricorrente censura la decisione della Corte ter- ritoriale laddove non ha ritenuto che la prescrizione dei contri- buti decorresse dal giorno dell’entrata in vigore della l. n. 266 del 2005, cioè la norma che aveva esteso a tutti i dipendenti dell’industria mineraria i benefici contributivi previsti per i lavo- ratori addetti alle miniere di zolfo, perché solo a far tempo da quel momento egli avrebbe potuto far valere i propri diritti. 30.Innanzitutto, va ricordato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è la data di maturazione dei singoli diritti contributivi, come previsto in termini generali l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui «I contributi di assicurazione ob- bligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «il dies a quodella prescrizione del cre- dito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del ter- mine –caso per caso – applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla re- tribuzione» (v.

Cass. n. 16228 del 2023, in motivazione). 31.Non può ritenersi coincidente l’exordium praescriptionis con l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il con- tenuto precettivo, espressamente qualificato come interpreta- tivo e non novativo della norma, esclude che essa possa confi- gurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione, che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento di insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v.

Cass. n. 12386 del 2000). 32.[OSCURATO:PERSONA] del rescissorio non ha fatto alcuna espressa sta- tuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.

Tuttavia, dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti) riguardano il periodo dal 1995 al 2009; b) il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia l’Inps.

In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuta la Corte d’ap- pello lascia intendere che il termine di prescrizione sia stato ef- fettivamente computato secondo il principio di diritto sopra ri- chiamato e, dunque, dalla data in cui i contributi avrebbero do- vuto essere versati.

33. Non appare peraltro pertinente il richiamo, operato dal ri- corrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)».

Nel caso esaminato dalla Consulta si trat- tava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad ac- cessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già ricono- sciute –diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale –si estinguesse (in assenza di una deci- sione di primo grado), ove la domanda –di accessori o di ratei arretrati – non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ri- dotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.

Dunque, si verteva in un caso di decadenza pro- cessuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio. 34.Per l’effetto, deve concludersi che il Giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase re- scindente ma, più in generale, ai principi di diritto che gover- nano la materia.

Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ri- corso sono quindi infondate. 35.Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto la Corte avrebbe errato a di- sporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.

36. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a un gene- rico riesame delle valutazioni operate dal giudice di merito ai fini dell’individuazione del regolamento delle spese processuali e, in particolare, circa l’opportunità di procedere alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, valutazione ri- servata esclusivamente al giudice di merito.

37. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato. 38.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispo- sitivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ul- timo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno poste a carico del ricor- rente. 39.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Spetta all’amministrazione verificare la debenza del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.

Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al paga- mento, in favore dei controricorrenti, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28342-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] - RISANAMENTO E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Oggetto R.G.N.28342/2021 Cron. Rep. Ud 09/12/2025 avverso la sentenza n. 141/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/05/2021 R.G.N. 221/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 158/2014, pubblicata il 21 luglio 2014, il Tribunale di Caltanissetta rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] – già dipendente della s.p.a. “Italkali” sino al 21 gen- naio 1995, data in cui era stato collocato in prepensionamento, percependo una indennità mensile sino al 1° aprile 2005, giorno a partire dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità –con cui era stato chiesto che la contribuzione volontaria che la Regione Sicilia, e successivamente la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta della legislazione regionale e nazionale, aveva dovuto versare per la prosecuzione dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata e le variazioni successivamente intervenute. Il Tribunale ritenne che fosse estinto, per prescrizione quinquennale ex art . 2948 c.c. , l’obbligo assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del lavoratore di versare la contribuzione volontaria parametrata all’indennità di prepensionamento effettivamente erogata. 2.Con sentenza n. 367/2016, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermando la sentenza appellata. Osservò che, in virtù degli accordi transattivi sotto- scritti dalle parti dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per de- finire un contenzioso in materia di prepensionamento, Nicoletti aveva rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], impegnandosi a non avviare altre azioni a qualsiasi titolo. Ri- tenne, quindi, che la rinuncia avesse riguardato anche i diritti contributivi, sicché la domanda doveva considerarsi improponi- bile per intervenuta transazione. 3. Con ordinanza n. 18370/2020, depositata il 4 settembre 2020, questa Corte ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla me- desima Corte d’appello in diversa composizione. Nella citata or- dinanza è stato affermato che l’obbligazione contributiva as- sunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] costituisce un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale generata dalla legge, sicché i lavora- tori non possono validamente disporne. Gli atti transattivi sot- toscritti da Nicoletti, quindi, non avevano comportato l’estin- zione del suo diritto ad ottenere che la base di calcolo dei con- tributi dovuti dalla Regione (e poi dalla [OSCURATO:SOCIETA]) per la prosecu- zione volontaria dell’assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti, fosse determinata in base all’importo dell’indennità mensile allo stesso effettivamente liquidata. 4. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 141/2021, pubblicata l’8 maggio 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta ha nuova- mente confermato la sentenza di primo grado ritenendo che i contributi dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] fossero prescritti e precisando che, in quanto parte integralmente vittoriosa in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta a sollevare la questione di prescrizione dinanzi alla Cassazione tramite ricorso incidentale, per cui l’ec- cezione poteva essere di nuovo esaminata nel giudizio di rinvio. 5. Avverso la citata pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Inps e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito mediante controricorso. Parte ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria illustra- tiva. All’esito della camera di consiglio del 9 dicembre 2025, il Colle- gio si è riservato il deposito di ordinanza entro il termine di ses- santa giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118, comma 1, c.p.c., 384 c.p.c., 2114, 2115, 2116 c.c. –nullità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.». 2.Con il secondo motivo Nicoletti denunzia la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2114, 2115, 2116 c.c., 384 c.p.c. –nul- lità della sentenza impugnata art. 360 n. 4 c.p.c.». 3.La rubrica del terzo ed articolato motivo di doglianza è for- mulata nei seguenti termini: «Violazione e falsa applicazione de- gli artt. 11 e 12 c.c., dell’art. 1 comma 268 della legge n. 205 del 2006, dell’art. 6 CEDU, degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948, dell’art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995; art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, artt. 40 e 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 3 della Legge 08/08/1995, n. 335, comma 9, comma 10, art. 36-bis, comma 11, D.L. 4 luglio 2006, n. 223; art. 2, comma 1 lett. b, d.lgs. n. 422/1998, vigente dal 24 dicembre 1998, art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935, legge 11.3.1998 n. 67 Art. 11, artt. 2948, l’art. 2946, l’art. 2935, art. 38, comma 7, L. 27 di- cembre 2002, n. 289, circolare n. 27 2006 dell’INPS, Circolare INPS n. 262del 13 ottobre 1995, artt. 3 e 38 Cost., sentenza n. 69 del 2014 della Corte costituzionale –art. 360 n. 3 c.p.c.». 4.Con il quarto motivo (non rubricato), il ricorrente lamenta la violazione della disciplina delle spese di lite. 5.I primi tre motivi – che possono essere esaminati congiunta- mente, data l’intima connessione che li avvince –sono infondati e vanno, quindi, respinti. 6.Parte ricorrente deduce innanzitutto che la ricostruzione del fatto, come esposta dal giudice del rescissorio, «contiene errori e omissioni rilevanti non solo in sé stessi considerati ma anche perché costituiscono causa e origine di ulteriori gravi vizi, tali da configurare diversi profili di nullità della sentenza». 7.Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e pre- scindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esau- risce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “suffi- cienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto ma- teriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (v. Cass., Sez. Un, n. 8053 del 2014, e successive conformi). 8. Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento - in conformità con l’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. -per mezzo di una motivazione puntuale, esaustiva e coerente, tale da soddisfare ampiamente lo standard del mi- nimocostituzionale nei termini sopra ricordati. 9.Parte ricorrente deduce che la Corte territoriale «ha omesso di valutare nel complesso domanda e ragioni della domanda», senza però meglio specificare la censura né trascrivere la do- manda giudiziale nei termini che assume male interpretati. Ciò determina l’inammissibilità della censura in parte qua. 10.Ancora, nel ricorso si deduce che la Corte d’appello avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio e, in particolare, i principi di diritto stabiliti da questa Corte nella ordinanza n. 18370 del 2020, con specifico riferimento alla necessaria applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali in forza della ritenuta natura pubblicistica della obbligazione contribu- tiva. 11. Il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall’art. 2116 c.c., costituisce un principio generale dell’ordina- mento previdenziale (cfr. Corte Cost., sent. n. 374 del 1997), che per il perseguimento delle finalità previste dall’art. 38 Cost. attenua il nesso tra i contributi versati e le prestazioni dovute. Non si tratta però di un principio assoluto, perché nei casi espressamente previsti «dalle leggi speciali» (cfr. l’ultima parte dell’art. 2116, comma primo, c.c.) esso può essere limitatonella sua applicazione. In questi casi la prestazione può essere ero- gata solo a fronte di contribuzione effettivamente versata. 12. Avuto riguardo alle censure proposte dal ricorrente, giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i su- perstiti gestita dall’Inps, l’automaticitàdelle prestazioni opera, in deroga all’art. 2116 c.c., esclusivamente nei limiti della pre- scrizione, come stabilito dall’art. 27 del r.d.l. n. 636 del 1939, modificato dall’art. 40 della l. n. 153 del 1969 e dall’art. 23ter del d.l. n. 267 del 1972, convertito in l. n. 485 del 1972 (v. Cass.n. 3108 del 2001; in senso sostanzialmente conforme cfr. altresì Cass. n. 10119 del 2012; v. anche Cass. n. 27427 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 24807 del 2025). In altri termini, per l’assi- curazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti ge- stita dall’Inps, il principio di automaticità delle prestazioni pre- videnziali opera limitatamente ai crediti previdenziali non pre- scritti, sicché il diritto alla prestazione viene meno quando la contribuzione dovuta è prescritta e, quindi, non può più essere richiesta né versata. 13. Nel caso in esame si controverte in materia di «prosecu- zione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti» a carico dell’Inps (v. l’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, l’art. 1, comma 1, della l. n. 105 del 1991, e l’art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 1982). Pertanto, il principio di automaticità delle prestazioni trova un limite espli- cito nel combinato disposto degli artt. 2116, primo comma, c.c., e 27 del r.d.l. n. 636 del 1939. Con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quindi, la Corte terri- toriale non ha violato il principio stabilito dall’art. 2116 cit., per- ché nel ritenere rilevante la questione della prescrizione dei con- tributi dovuti dalla stessa si è attenuta ai principi di diritto sopra richiamati. 14.Con riferimento alla possibilità per il giudice del rescissorio di esaminare l’eccezione di prescrizione, nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto delle seguenti circostanze: a) con sentenza n. 158/2014, il Tribunale di Caltanissetta aveva riget- tato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ritenendo intervenuta la pre- scrizione del diritto, non potendosi applicare l’art. 2116 c.c. in quanto la fattispecie non concerneva la contribuzione obbliga- toria; b) la Corte d’appello, con sentenza n. 367/2016, aveva respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] affermando che l’accordo transattivo stipulato dalle parti, con rinuncia del lavoratore alla contribuzione oggetto di controversia, fosse perfettamente va- lido ed efficace; c) in quanto integralmente vittoriosa in grado di appello, la [OSCURATO:SOCIETA] non era tenuta a sollevare nuovamente la questione dinnanzi alla Cassazione mediante ricorso incidentale, per cui l’eccezione poteva essere esaminata nel giudizio di rin- vio. La parte ricorrente non deduce, né tantomeno trascrive, l’esistenza di una statuizione relativa alla prescrizione da parte della Corte d’appello nella fase antecedente a quella rescin- dente. 15.Si intende dare continuità al costante orientamento di que- sta Corte secondo cui al giudizio di cassazione non trova appli- cazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, e «pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assor- bite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rin- vio» (v. Cass. n. 14813 del 2023). 16. Avuto riguardo alle considerazioni che precedono deve in primo luogo escludersi, come ritenuto anche dal Giudice del re- scissorio, che sulla questione della prescrizione si fosse formato il giudicato implicito. 17.In secondo luogo, l’ordinanza rescindente n. 18370 del 2020 si è pronunciata, accogliendoli, sui primi tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 367/2016, che era stata censurata: a) per aver attribuito natura volontaria alla contribuzione prevista dall’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975; b) per aver attribuito natura retributiva, anziché assistenziale, all’indennità di prepen- sionamento percepita da [OSCURATO:PERSONA]; c) per aver ritenuto che la contribuzione volontaria aveva formato oggetto di conci- liazione innanzi all’ufficio provinciale del lavoro. 18.In breve, con la menzionata ordinanza è stata giudicata er- ronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva affermato la validità delle rinunce ai diritti contributivi sottoscritte dal lavo- ratore presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Secondo questa Corte, difatti, la fattispecie configurava un’ipotesi peculiare di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scatu- rente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana. In quest’ottica l’obbligazione contributiva è stata qualificata come un’obbligazione di diritto pubblico di ca- rattere previdenziale totalmente generata dalla legge, con la conseguenza che l’adempimento di essa da parte della [OSCURATO:SOCIETA] rientrava nell’alveo dei diritti previdenziali di cui all’art. 38 Cost. e, viceversa, le prestazioni connesse a tali diritti non rientravano nella disponibilità dei lavoratori, i quali non potevano valida- mente rinunziarvi. 19. I principi di diritto di Cass. n. 18370/2020, dunque, sono stati enunciati con esclusivo riferimento alla fattispecie devoluta alla cognizione della Corte dai motivi a critica vincolata, ossia l’estinzione della pretesa fatta valere dalla parte privata per ef- fetto dell’atto transattivo sottoscritto dall’ex dipendente presso l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. Nessun principio di diritto è stato invece formulato dalla Corte con riferimento ad altri fatti estin- tivi della pretesa della parte privata, quale la prescrizione, sic- come non oggetto dei motivi di ricorso. 20.Appare evidente, quindi, che non può dirsi preclusa dal vin- colo scaturente dalla pronuncia di annullamento la disamina, da parte della Corte territoriale quale giudice del rinvio, dell’ecce- zione di prescrizione riproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dall’Inps. La pro- nuncia di questa Corte, difatti, ha avuto per oggetto un profilo della controversia affatto diverso, ossia quello relativo alla vali- dità delle rinunce con le quali il lavoratore aveva disposto dei diritti previdenziali connessi al suo prepensionamento. La deci- sione della Corte territoriale, cioè, non elude in alcun modo gli effetti della pronuncia di annullamento, perché l’eccezione di prescrizione è nettamente distinta, sul piano giuridico, da quella di improponibilità della domanda per intervenuta transazione. 21. In conclusione, deve affermarsi che: a) non si è formato alcun giudicato sull’eccezione di prescrizione; b) non è stato enunciato alcun principio di diritto ex art. 384 c.p.c. con riferi- mento alla questione della prescrizione; c) il Giudice del rinvio ha pronunciato sulla eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps e da [OSCURATO:SOCIETA] nei limiti delle conclusioni già spiegate nel proce- dimento definito con la sentenza n. 367/2016, e dunque in piena conformità con il combinato disposto degli artt. 384 e 394, terzo comma, c.p.c. 22.La Corte territoriale, nel delibare l’eccezione di prescrizione dei contributi e nel ritenere che la prescrizione venisse in rilievo quale limite al principio di automaticità delle prestazioni, ha fatto corretta applicazione di tutti i principi di dirittoche gover- nano la materia. Segnatamente, la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione sul presupposto: a) della irrilevanza ─ ai fini della interruzione della prescrizione ─ della istanza di regolarizzazione dei contributi presentata dal lavoratore; b) della durata quinquennale del termine necessario per la prescri- zione dei contributi, nonostante la denuncia presentata dal la- voratore; c) della mancanza di qualsiasi atto interruttivo da parte dell’Inps, soggetto creditore della obbligazione contribu- tiva. 23.Con riferimento al termine della prescrizione, la Corte terri- toriale ne ha correttamente affermato la durata quinquennale, come previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995. Nell’ordinanza n. 18370/2020 questa Corte ha avuto modo di chiarire che la contribuzione relativa all’indennità di prepensio- namento spettante ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Sicilia n. 42 del 1975, posta dall’art. 4 della medesima legge a carico della Regione –alla quale è subentrata la Risanamento e [OSCURATO:PERSONA] (R.E.S.A.I.S.) s.p.a. –non può formare oggetto di valide tran- sazioni perché costituisce una contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale. In particolare, ha preci- sato che, pur se per il tramite del rinvio operativo allo schema della contribuzione volontaria propria del sistema generale, la fattispecie configura un’ipotesi di assunzione pubblica dell’onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l’attività mineraria da parte della Regione siciliana. L’obbliga- zione contributiva si presenta, quindi, come un’obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge e, pertanto, il suo adempimento rientra nell’alveo dei diritti previdenziali ex art. 38 Cost. 24.[OSCURATO:PERSONA] del rescissorio si è uniformato all’esposto principio di diritto e ne ha tratto le conseguenze espressamente previste dalla legge. Una volta qualificata l’obbligazione contributiva nei termini sopra indicati, difatti, deve trovare applicazione il ter- mine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 (nello stesso senso, v. Cass. n. 9865 del 2019). 25.Con riferimento alla questione del raddoppio del termine di prescrizione quinquennale in ragione della denuncia presentata dal lavoratore, in disparte dal difetto di specificità della censura (nel motivo non viene trascritta la denuncia asseritamente pre- sentata dal ricorrente), la Corte territoriale ha esattamente os- servato che il raddoppio del termine quinquennale di prescri- zione, previsto dall’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge (cioè dal 17 agosto 1995), dal momento che la suddetta denun- cia ha unicamente l’effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione (v. Cass. n. 5820 del 2021). 26.Nel caso in esame viene in considerazione il credito per l’ob- bligazione contributiva relativo al periodo compresso tra il 1995 ed il 2009. Per la contribuzione successiva all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 3, comma 9, cit., posto che la denuncia del lavoratore non poteva produrre l’effetto di raddoppiare il tempo necessario per prescrivere il credito per il pagamento dei con- tributi previdenziali oggetto di causa, da cinque a dieci anni. Quanto alla contribuzione antecedente all’entrata in vigore della legge citata, l’istanza indicata dal ricorrente (risalente al 18 giu- gno 2009) sarebbe stata inoltrata quando la prescrizione, anche decennale, era già maturata, sicché a tale atto non può certa- mente ascriversi l’effetto di conservare il regime prescrizionale previgente (v., al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 15296 del 2014, secondo cui per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai la- voratori e datori di lavoro, relativi a periodianteriori all’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla sca- denza, il precedente termine decennale di prescrizione può ope- rare solo nel caso in cui la denuncia previstadall’art. 3, comma 9, della l. cit. sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza). 27.Anche con riferimento al tema della interruzione della pre- scrizione nelle obbligazioni contributive la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato in parte motiva ed al quale si intende dare continuità, secondo cui nessuna interruzione della prescrizione dei contri- buti può aversi per fatto che non sia imputabile all’ente previdenziale (v. Cass. n. 6311 del 2021). Ed infatti, essendo l’Inps l’unico titolare del credito relativo ai contributi previden- ziali, gli atti che possono essere idonei ad interromperne la pre- scrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., debbono necessariamente provenire dall’Istituto previdenziale. È irrilevante, quindi, l’ini- ziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al paga- mento dei contributi omessi, qualora l’Inps non abbia parteci- pato al giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato conti- nuità Cass. n. 3661 del 2019). 28. La denuncia presentata dall’odierno ricorrente è dunque priva di effetti sia con riferimento al raddoppio del termine ne- cessario per la prescrizione dei contributi, sia con riferimento all’interruzione del medesimo termine. 29.Inoltre, parte ricorrente censura la decisione della Corte ter- ritoriale laddove non ha ritenuto che la prescrizione dei contri- buti decorresse dal giorno dell’entrata in vigore della l. n. 266 del 2005, cioè la norma che aveva esteso a tutti i dipendenti dell’industria mineraria i benefici contributivi previsti per i lavo- ratori addetti alle miniere di zolfo, perché solo a far tempo da quel momento egli avrebbe potuto far valere i propri diritti. 30.Innanzitutto, va ricordato che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è la data di maturazione dei singoli diritti contributivi, come previsto in termini generali l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui «I contributi di assicurazione ob- bligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «il dies a quodella prescrizione del cre- dito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del ter- mine –caso per caso – applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla re- tribuzione» (v. Cass. n. 16228 del 2023, in motivazione). 31.Non può ritenersi coincidente l’exordium praescriptionis con l’entrata in vigore della legge d’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 268, della l. n. 266 del 2005, posto che il con- tenuto precettivo, espressamente qualificato come interpreta- tivo e non novativo della norma, esclude che essa possa confi- gurare un fatto idoneo a rimuovere un impedimento giuridico alla maturazione della prescrizione, che, pertanto, ha iniziato a decorrere sin dal momento di insorgenza del diritto sulla base della legge interpretata n. 214 del 26 aprile 1982 (v. Cass. n. 12386 del 2000). 32.[OSCURATO:PERSONA] del rescissorio non ha fatto alcuna espressa sta- tuizione con riferimento alla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. Tuttavia, dalla motivazione risulta che: a) i contributi (prescritti) riguardano il periodo dal 1995 al 2009; b) il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995; c) il termine di prescrizione non è mai stato interrotto dal creditore, ossia l’Inps. In buona sostanza, la conclusione alla quale è pervenuta la Corte d’ap- pello lascia intendere che il termine di prescrizione sia stato ef- fettivamente computato secondo il principio di diritto sopra ri- chiamato e, dunque, dalla data in cui i contributi avrebbero do- vuto essere versati. 33. Non appare peraltro pertinente il richiamo, operato dal ri- corrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, la quale ha ribadito «come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte)». Nel caso esaminato dalla Consulta si trat- tava, tuttavia, della norma dell’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, che prevedeva che il diritto ad ac- cessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già ricono- sciute –diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale –si estinguesse (in assenza di una deci- sione di primo grado), ove la domanda –di accessori o di ratei arretrati – non risultasse, rispettivamente, proposta nel più ri- dotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione. Dunque, si verteva in un caso di decadenza pro- cessuale, non assimilabile alla fattispecie concreta oggetto di scrutinio nel presente giudizio. 34.Per l’effetto, deve concludersi che il Giudice del rescissorio, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi, si è uniformato non solo ai principi di diritto stabiliti nella fase re- scindente ma, più in generale, ai principi di diritto che gover- nano la materia. Le censure complessivamente oggetto dei primi tre motivi di ri- corso sono quindi infondate. 35.Con l’ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto la Corte avrebbe errato a di- sporre la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio. 36. Il motivo è inammissibile, in quanto finalizzato a un gene- rico riesame delle valutazioni operate dal giudice di merito ai fini dell’individuazione del regolamento delle spese processuali e, in particolare, circa l’opportunità di procedere alla compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, valutazione ri- servata esclusivamente al giudice di merito. 37. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato. 38.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispo- sitivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ul- timo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno poste a carico del ricor- rente. 39.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta all’amministrazione verificare la debenza del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al paga- mento, in favore dei controricorrenti, d
Sentenza Cassazione n. 00368/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris